Regolamento (UE) 2024/2194
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2194 della Commissione, del 4 settembre 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1991 per quanto riguarda modifiche amministrative e minori all’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi perform-IPA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento recepisce i pareri dell’ECHA e aggiorna l’autorizzazione dell’Unione della famiglia di biocidi "perform-IPA" con modifiche amministrative e minori richieste dal titolare Schülke & Mayr GmbH. La Commissione sostituisce integralmente l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1991 per pubblicare il sommario consolidato delle caratteristiche del biocida. Restano confermate le condizioni sostanziali dell’autorizzazione e la data di scadenza originaria del 30 novembre 2030.
Modifica l’autorizzazione dell’Unione della famiglia di biocidi "perform-IPA" sostituendo integralmente l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1991 con il sommario aggiornato delle caratteristiche del biocida.
Ambito di applicazione
Si applica alla famiglia di biocidi "perform-IPA" autorizzata a livello dell’Unione con numero EU-0023656-0000, commercializzata e usata nell’UE per i tipi di prodotto 2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o su animali) e 4 (settore dell’alimentazione umana e animale). Incide sui titolari, fabbricanti e utilizzatori industriali, professionali e, per taluni prodotti, anche sul pubblico non professionale, limitatamente alle modifiche amministrative e minori approvate; tutte le altre condizioni dell’autorizzazione restano invariate. Non introduce una nuova autorizzazione, ma aggiorna quella già esistente.
Modifica dell’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi «perform-IPA»
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2194 aggiorna l’autorizzazione dell’Unione già rilasciata a Schülke & Mayr GmbH per la famiglia di biocidi «perform-IPA», originariamente autorizzata con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1991. La modifica recepisce le notifiche e le domande di modifica amministrativa e minore presentate dal titolare e si fonda sui pareri favorevoli dell’ECHA, ritenendo ancora soddisfatte le condizioni dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 528/2012.
Procedura e base giuridica
La Commissione agisce ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 e nel quadro procedurale del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013, che disciplina le modifiche alle autorizzazioni dei biocidi. I considerando ricostruiscono il percorso procedurale: notifica di modifiche amministrative del 20 dicembre 2021; domanda di ulteriore modifica minore del 1o febbraio 2023; parere ECHA sulle modifiche amministrative dell’11 febbraio 2022; pareri del comitato sui biocidi del 10 ottobre 2023 sulle modifiche minori; trasmissione alla Commissione delle revisioni del sommario delle caratteristiche del biocida in tutte le lingue ufficiali.
Contenuto delle modifiche approvate
Le modifiche amministrative riguardano i dati di due formulatori, l’aggiunta di cinque formulatori, l’inserimento di una denominazione commerciale nella sezione meta-SPC 1 e la soppressione di un’indicazione sull’uso in camere bianche di classe A/B in più sezioni del sommario delle caratteristiche del biocida. La modifica minore concerne l’ampliamento della gamma delle dimensioni degli imballaggi per il meta-SPC 1, con estensione dei contenitori da 5-10 l a 5-30 l e aggiunta di fusti HDPE da 200-220 l e di IBC da 900-1 000 l. Una seconda modifica minore introduce l’indicazione di attività virucida a spettro limitato per tutti gli usi del tipo di prodotto 2.
Struttura dell’autorizzazione e prodotti coperti
L’allegato sostituito contiene il sommario delle caratteristiche del prodotto per la famiglia «perform-IPA» e suddivide l’autorizzazione in otto meta-SPC, ciascuno corrispondente a prodotti singoli o linee commerciali diverse. I tipi di prodotto coperti sono il tipo di prodotto 2 e il tipo di prodotto 4. Sono menzionati, tra gli altri, prodotti liquidi pronti all’uso e salviette impregnate, con autorizzazioni specifiche (ad es. EU-0023656-0001 fino a EU-0023656-0010), e un numero di autorizzazione madre EU-0023656-0000.
Composizione e formulazioni
Il principio attivo è sempre il propan-2-olo, identificato dal CAS 67-63-0 e dal numero CE 200-661-7, con contenuto pari al 63,1% p/p. Le formulazioni previste sono principalmente liquidi pronti all’uso e salviette impregnate con formula disinfettante. In alcune sezioni sono riportate indicazioni di pericolo armonizzate: H225, H319, H336 ed EUH066, con corrispondenti consigli di prudenza, tra cui conservazione lontano da fonti di accensione, uso in luoghi ben ventilati e protezione degli occhi.
Usi autorizzati per il tipo di prodotto 2
Per il tipo di prodotto 2, l’autorizzazione copre la disinfezione di superfici non porose pulite, in ambienti medicali e non medicali, anche in camere bianche classe A/B per alcune varianti. Sono previsti usi mediante applicazione a spruzzo o strofinatura, con superfici di piccole aree di lavoro. I microrganismi bersaglio includono batteri, lieviti e, in molte varianti, virus con attività virucida a spettro limitato; in alcune formulazioni è indicata anche attività verso il Mycobacterium tuberculosis. Le categorie di utilizzatori sono generalmente industriale e professionale, con alcune varianti estese al pubblico non professionale.
Usi autorizzati per il tipo di prodotto 4
Per il tipo di prodotto 4, il prodotto è autorizzato per la disinfezione di superfici a contatto con alimenti e mangimi, in cucine e nell’industria alimentare. Anche qui sono previste applicazioni a spruzzo o per strofinatura, con prodotti pronti all’uso e tempi di contatto di 1 o 2 minuti, a seconda dell’attività richiesta, oppure 5 minuti nelle applicazioni con panno in alcune sezioni. Le indicazioni includono l’impiego su superfici non porose pulite e la disinfezione dopo i processi di produzione e pulizia o secondo SOP interne.
Misure operative, sicurezza e primo soccorso
Il regolamento prescrive che la superficie sia pulita prima dell’uso, che l’acqua in eccesso sia rimossa ove appropriato e che le superfici siano completamente inumidite. Per le salviette usate è richiesto uno smaltimento in contenitore chiuso. Tra le misure di mitigazione del rischio compaiono la limitazione dell’uso a piccole superfici, l’obbligo di ventilazione adeguata, l’evitamento del contatto con gli occhi e, in alcune operazioni di riempimento o manipolazione, l’uso di occhiali di protezione. Le istruzioni di primo soccorso prevedono contatto con centro antiveleni o medico in caso di incidente, gestione dell’inalazione con aria fresca e riposo, lavaggio cutaneo con acqua, irrigazione oculare prolungata e assistenza medica in caso di persistenza dei sintomi.
Stoccaggio, shelf life e imballaggi
Le condizioni di conservazione richiedono il recipiente ben chiuso, ambiente ben ventilato, protezione dalla luce solare e conservazione a temperatura ambiente nel contenitore originale. La durata di conservazione è pari a 24 mesi per diversi meta-SPC e a 36 mesi per altri. Gli imballaggi autorizzati includono bottiglie da 125-1000 ml, contenitori da 5-30 l, fusti da 200-220 l, IBC da 900-1000 l e confezioni morbide o vasche per 1-200 o 50-200 salviette, con materiali specifici quali HDPE, LDPE, PET, Alu, BOPP e CPP.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia di aggiornamento immediato del testo consolidato dell’autorizzazione come sostituito nell’allegato.
Disposizioni principali
Sostituzione dell’allegato dell’autorizzazione
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1991 con il testo riportato nell’allegato del nuovo regolamento, così da recepire le modifiche amministrative e minori alla famiglia di biocidi "perform-IPA".
Natura delle modifiche approvate
Le modifiche riguardano: variazioni dei dettagli amministrativi di due formulatori; aggiunta di cinque formulatori; aggiunta di una denominazione commerciale nella sezione meta-SPC 1; soppressione dell’indicazione sull’uso in camere bianche di classe A/B in alcune sezioni; ampliamento della gamma delle dimensioni di imballaggio; aggiunta di un’indicazione di attività virucida a spettro limitato per il tipo di prodotto 2.
Conferma delle condizioni autorizzative
La Commissione, in linea con i pareri dell’ECHA, conclude che dopo l’attuazione delle modifiche restano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 528/2012. Salvo le modifiche approvate, tutte le altre informazioni del sommario delle caratteristiche del biocida restano invariate.
Ambito e tipologie di prodotto
La famiglia "perform-IPA" è autorizzata per il tipo di prodotto 2 e per il tipo di prodotto 4. Il prodotto è indicato per la disinfezione di superfici, incluse superfici non porose pulite in ambienti medicali e non medicali, nonché superfici a contatto con alimenti e mangimi, con usi in spray, strofinatura e salviette impregnate, a seconda del meta-SPC.
Composizione e formulazioni
Il principio attivo è il propan-2-olo (CAS 67-63-0; CE 200-661-7), in concentrazione pari a 63,1% p/p per i prodotti singoli e in range 63,1-63,1% p/p nei meta-SPC. Le formulazioni comprendono liquidi pronti all’uso e salviette impregnate con formula disinfettante.
Usi autorizzati e condizioni operative
Gli usi autorizzati coprono disinfezione di superfici in ambito medicale e non medicale e di superfici a contatto con alimenti/mangimi. Le modalità previste includono applicazione a spruzzo e strofinatura con tempi di contatto generalmente pari ad almeno 1 minuto per attività battericida e fermenticida o 2 minuti per attività virucida; per alcune applicazioni con panno il tempo è di 5 minuti. Il tasso massimo è di 25 ml/m2 e gli utilizzi sono per lo più destinati a utenti industriali e professionali, con alcune confezioni autorizzate anche per il pubblico non professionale.
Misure di mitigazione del rischio e sicurezza
Il testo impone di applicare il prodotto solo su piccole superfici, garantire ventilazione adeguata, evitare il contatto con gli occhi, usare occhiali di protezione nelle fasi di riempimento/manipolazione quando richiesto, e tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici. Sono previste istruzioni di primo soccorso per inalazione, contatto cutaneo, contatto oculare e ingestione, nonché indicazioni sullo smaltimento in contenitori chiusi per le salviette usate.
Stoccaggio, durata di conservazione e imballaggi
Le condizioni di conservazione richiedono recipiente ben chiuso, luogo ben ventilato, protezione dai raggi solari e conservazione a temperatura ambiente nel contenitore originale. La durata di conservazione varia tra 24 e 36 mesi a seconda del meta-SPC. Sono indicati diversi formati di imballaggio, tra cui bottiglie, contenitori, fusti, IBC e confezioni di salviette, con specifiche sui materiali (HDPE, PET, LDPE, BOPP, CPP, EVA, ecc.).
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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