Ordinanza n. 164/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma dell'ordinanza cautelare n. 150 del 23 marzo 2026 (RGN 2448/2025) resa inter partes dal TAR Sicilia Palermo (Sez. III) nel ricorso n. 2448/2025 R.G. proposto per l’annullamento, quanto al ricorso introduttivo: - dell’ordinanza di demolizione n.-OMISSIS- notificata a mani dei ricorrenti in data 22 settembre 2025 con cui il Comune di Palermo ha ingiunto la demolizione delle opere abusive perpetrate nell’immobile sito in Via -OMISSIS-, identificato al Catasto dei Fabbricati al Foglio n. -OMISSIS- - sub 1, consistenti in «… realizzazione di un corpo di fabbrica ad una elevazione fuori terra composta da due vani, una cucina ed un wc per una superficie pari a 46 mq. Successivamente l’opera è stata ampliata con ulteriore opera abusiva. L’immobile ha una forma rettangolare con una superficie di circa 175 mq»; quanto ai motivi aggiunti: - del silenzio-rigetto del Comune di Palermo, maturato in data 19.02.2026, ai sensi dell’art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 380/01 (come recepito in Sicilia dalla L.R. n. 27/24), sull’istanza di permesso di costruire in sanatoria presentata ai sensi dell’art. 36, comma 1, del d.P.R. cit., con nota prot. n. -OMISSIS- del 21 dicembre 2025, per la sanatoria dell’immobile oggetto della precedente ordinanza di ingiunzione notificata il 22 settembre 2025. Ove occorer possa: - della medesima ordinanza di ingiunzione n.-OMISSIS- impugnata con il ricorso introduttivo il cui termine per l’ottemperanza alla demolizione, in ragione della cessazione della sua interruzione discendente dal silenzio-rifiuto del 19 febbraio 2026, andrebbe a scadere il prossimo 20 maggio 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Sicilia - Palermo, Sez. III, di rigetto della domanda cautelare proposta contro l'ordinanza di demolizione e il silenzio-rigetto sull'istanza di sanatoria edilizia
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato l'ordinanza cautelare del TAR che aveva negato la sospensione dell'ordinanza comunale di demolizione relativa a un immobile composto da una prima porzione di circa 46 mq realizzata nel 1985 e da un successivo ampliamento, realizzato nel 2010, fino a una superficie complessiva di circa 175 mq. La prima parte era stata oggetto di domanda di condono ai sensi della l. n. 47/1985, respinta dal Comune nel 2023 senza impugnazione. Dopo l'ordinanza di demolizione, gli interessati avevano presentato un'istanza di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36, comma 1, d.P.R. n. 380/2001; sul relativo procedimento si era formato il silenzio-rigetto, impugnato con motivi aggiunti. Gli appellanti sostenevano che la porzione originaria fosse stata integralmente trasformata e inglobata nell'opera del 2010, sicché avrebbe dovuto essere considerato soltanto l'edificio attuale, asseritamente conforme alla disciplina urbanistica vigente nel 2010 e nel 2025. La questione cautelare riguardava quindi la qualificazione dell'intervento successivo come nuova opera autonoma oppure come ampliamento e trasformazione di un manufatto la cui abusività era stata consolidata dal diniego non impugnato del condono, con conseguente necessità di verificare la doppia conformità anche rispetto alla disciplina vigente al momento della realizzazione della prima porzione.
La decisione
Il CGARS ha respinto l'appello cautelare, ritenendo, allo stato degli atti e nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, assai opinabile la tesi secondo cui il primo abuso non dovesse più essere considerato perché inglobato nell'opera successiva. Il Collegio ha rilevato che il diniego del condono relativo alla prima parte dell'immobile, non impugnato, si era consolidato e che non era stata fornita una puntuale dimostrazione dei presupposti della sanatoria ordinaria, in particolare della doppia conformità dell'intervento alla disciplina urbanistico-edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione dell'istanza. La decisione definitiva dovrà stabilire se il diniego del condono abbia cristallizzato l'abusività dell'opera, trasmettendola all'immobile successivamente ampliato, oppure se l'intervento del 2010 possa essere qualificato come nuova opera; da tale qualificazione dipende la disciplina urbanistica da applicare per la sanatoria. Non sono state liquidate spese per la fase cautelare, essendo il Comune non costituito.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare avverso l'ordinanza del TAR; il CGARS ha deciso l'impugnazione nella fase cautelare.
art. 36, comma 1, d.P.R. 380/2001
È la disposizione posta a fondamento dell'istanza di permesso di costruire in sanatoria, il cui silenzio-rigetto è stato impugnato con motivi aggiunti.
art. 36, comma 3, d.P.R. 380/2001
È richiamata quale base del silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di sanatoria ordinaria.
l. 47/1985
Ha costituito il fondamento della domanda di condono presentata per la prima porzione dell'immobile, poi respinta e non impugnata.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la tesi secondo cui un manufatto abusivo originario sarebbe divenuto irrilevante perché successivamente trasformato e inglobato in un'opera più ampia deve essere sorretta da elementi puntuali; in mancanza, il giudice può considerare non implausibile la permanenza dell'abusività originaria nell'opera complessiva.
- Il diniego di una domanda di condono edilizio non impugnato si consolida e costituisce un elemento rilevante nella valutazione della legittimità delle successive misure repressive e delle ulteriori istanze di sanatoria relative al medesimo immobile.
- La sanatoria ordinaria richiede la dimostrazione della doppia conformità dell'intervento alla disciplina urbanistico-edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione dell'istanza; la disciplina da verificare dipende dalla corretta qualificazione dell'intervento e dalla sua eventuale connessione con precedenti opere abusive.
- Quando una successiva trasformazione edilizia ingloba una porzione già oggetto di un diniego di condono non impugnato, la qualificazione dell'intervento come nuova opera autonoma o come ampliamento e modifica dell'opera preesistente è questione decisiva per individuare la disciplina urbanistica applicabile alla sanatoria.
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