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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28575/2022 del 03/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore, addetto con mansioni di cameriere dal gennaio 2011 al 4 settembre 2016, aveva agito per ottenere l'accertamento del diritto all'inquadramento nel IV livello del CCNL Turismo Pubblici Esercizi, in luogo del V livello formalmente attribuito, con conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento di differenze retributive quantificate in euro 50.419,86. La Corte d'appello aveva respinto il gravame confermando il rigetto di primo grado, ritenendo non provata la prestazione di lavoro straordinario e qualificando come nuove, quindi non proponibili, alcune domande relative a scatti di anzianità, quattordicesima mensilità, indennità ferie, festività soppresse e lavoro domenicale. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con un primo motivo formalmente riferito all'ammissibilità ex art. 348 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 437 c.p.c. per asserita errata interpretazione della domanda relativa agli scatti di anzianità; con un secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione al pagamento della quattordicesima mensilità. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, rilevando la loro formulazione promiscuamente mista tra violazioni di legge e censure di merito, e ha ritenuto che le doglianze mirassero in realtà a contestare l'accertamento di fatto operato dai giudici di merito sulla novità della domanda e sulla prova del pagamento della quattordicesima.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure perché formulate in modo promiscuo e, nella sostanza, dirette a sollecitare una nuova valutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità, specie in presenza di decisione di appello confermativa di quella di primo grado. Quanto all'art. 2697 c.c., ha ricordato che la violazione della regola sull'onere della prova è configurabile solo se il giudice abbia attribuito l'onere a parte diversa da quella gravata per legge, evenienza non ricorrente nel caso. Ha inoltre osservato che la domanda sugli scatti di anzianità era stata correttamente qualificata come nuova e che, quanto alla quattordicesima, la produzione della busta paga attestante l'avvenuto pagamento era stata logicamente valorizzata, mentre la mancanza di sottoscrizione del documento non ne neutralizzava di per sé il rilievo probatorio in assenza di elementi contrari. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 348 c.p.c.

    ammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 348 cod. proc. civ.

    La parte ricorrente lo invocava come premessa di ammissibilità, ma la Corte non vi ha riconosciuto un autonomo fondamento decisivo per superare le preclusioni del giudizio di legittimità.

  • art. 437 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione dell'art. 437 cod. proc. civ. per errata interpretazione della domanda

    La Corte ha ritenuto infondata la doglianza, osservando che la domanda relativa agli scatti di anzianità era stata correttamente ritenuta nuova.

  • art. 2697 c.c.

    violazione dell'art. 2697 cod. civ.

    La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio a soggetto diverso da quello gravato dalla norma; non basta contestare la valutazione del fatto o delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti

    Il controllo di legittimità sul vizio motivazionale è limitato al minimo costituzionale e non consente una nuova valutazione delle risultanze di causa.

  • art. 348-ter c.p.c.

    il vizio in questione non può essere proposto con il ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che confermi la decisione di primo grado

    In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame del fatto non è deducibile in cassazione se il fatto è stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di merito.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    l'onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione

    Il ricorso deve indicare puntualmente gli atti e i documenti su cui si fonda; non è sufficiente un generico rinvio per relationem agli atti di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228

    Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • In sede di legittimità le censure devono essere specifiche e coerenti: la commistione tra violazioni di legge, vizi motivazionali e richieste di rivalutazione del fatto può determinare inammissibilità del motivo.
  • La denuncia di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice di merito abbia invertito o alterato il riparto dell'onere probatorio; non è sufficiente contestare il modo in cui le prove sono state apprezzate.
  • Quando la sentenza di appello conferma integralmente quella di primo grado, il sindacato sulla motivazione è ulteriormente ristretto e non consente di riproporre questioni di fatto già decise nei medesimi termini.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere in sé tutti gli elementi necessari al controllo di legittimità, con puntuale indicazione degli atti e documenti rilevanti; il rinvio generico agli atti del processo non soddisfa l'onere di specificità.
  • Una domanda proposta per la prima volta in appello o qualificata come nuova dai giudici di merito non può essere fatta rivivere in cassazione mediante una diversa lettura del contenuto complessivo degli atti di causa.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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