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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32192/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da rapporti di conto corrente ordinario e di conto corrente anticipi, oltre che da tre contratti di mutuo, nei quali la società correntista e i fideiussori contestavano l’applicazione di interessi ultralegali, anatocistici e usurari, valute, commissione di massimo scoperto e interessi usurari nei mutui, chiedendo la restituzione di quanto indebitamente pagato. Gli stessi attori chiedevano inoltre l’accertamento della nullità delle fideiussioni per asserita falsità delle firme, l’inefficacia delle garanzie ex art. 1956 c.c. e il risarcimento del danno per il preteso illegittimo recesso della banca dagli affidamenti. Il Tribunale aveva respinto le domande rilevando la genericità delle allegazioni, la produzione documentale incompleta, l’assenza di prova dei pagamenti indebiti e la natura esplorativa della CTU contabile richiesta; aveva inoltre escluso che fosse stata utilmente proposta una domanda di accertamento della falsità delle sottoscrizioni e aveva negato la prova della violazione degli obblighi informativi verso i fideiussori. La Corte d’appello ha dichiarato l’appello in gran parte inammissibile per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c., reputando non specificamente censurate le rationes decidendi del primo giudice, e ha esaminato solo la doglianza relativa alla nullità delle fideiussioni per riproduzione dello schema ABI, escludendo comunque la nullità perché nei contratti prodotti non risultava la clausola corrispondente a quella sanzionata e, in particolare, non vi era una rinuncia piena all’art. 1957 c.c. ma solo un allungamento del termine di decadenza. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) omessa pronuncia e violazione delle norme processuali per non avere i giudici di merito deciso sulla domanda di accertamento della falsità delle firme; 2) violazione di legge e omesso esame per il mancato espletamento della CTU contabile, che secondo loro avrebbe dovuto accertare le illegittimità dei rapporti bancari; 3) violazione delle norme in tema di fideiussione e antitrust, sostenendo che la clausola che prorogava il termine di cui all’art. 1957 c.c. fosse comunque nulla perché elusiva della disciplina e integrante una pedissequa clausola ABI vietata. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili: il primo e il secondo perché non si confrontavano con la ratio dell’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità, il secondo anche perché mescolava vizi eterogenei e invocava impropriamente il vizio di omesso esame su una richiesta istruttoria; il terzo perché pretendeva di rimettere in discussione un accertamento in fatto sul contenuto delle fideiussioni e perché la nullità antitrust richiede la prova della corrispondenza alle clausole dello schema ABI rilevanti, non ravvisabile nel caso concreto. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese e al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c. e dell’ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d’appello che aveva dichiarato inammissibili, per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c., gran parte dei motivi di gravame, e ha confermato l’esclusione della nullità delle fideiussioni per asserita riproduzione dello schema ABI, poiché nei contratti in atti non risultava la clausola di rinuncia all’art. 1957 c.c. nella forma vietata. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte ex art. 96 c.p.c. e di un’ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e una parte argomentativa che confuti la sentenza impugnata; motivi generici o aspecifici sono inammissibili.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura per omessa pronuncia è inammissibile se non coglie la ratio effettiva della decisione impugnata.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti nella prospettazione delle censure, senza che la Corte ne ravvisi una violazione autonoma rilevante.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti nella critica alla mancata CTU e alla valutazione delle prove, ma la Corte ribadisce la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione del materiale probatorio.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è ritenuta sufficiente se consente di comprendere la ratio decidendi; non sussiste omissione quando la decisione si fonda su una specifica ragione processuale non attinta dal ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Non può essere usato per sovrapporre una nuova valutazione di fatto a quella del giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza o del procedimento non può essere dedotta in modo disancorato dalla ratio della sentenza impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata ammissione di una prova o di una consulenza tecnica.

  • art. 61 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla CTU; la Corte ribadisce che la consulenza è un mezzo discrezionale del giudice di merito.

  • art. 191 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla richiesta di consulenza tecnica.

  • art. 194 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione all'espletamento della consulenza tecnica.

  • art. 195 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla consulenza tecnica e alla sua finalità istruttoria.

  • art. 1956 c.c.

    La prova dell'inosservanza del dovere informativo o dell'aggravamento del rischio grava su chi invoca l'inefficacia della fideiussione; nel caso concreto non è stata fornita.

  • art. 1957 c.c.

    La nullità antitrust della clausola fideiussoria riguarda la rinuncia alla decadenza ex art. 1957 c.c. solo se la clausola riproduce pedissequamente quella vietata; un semplice prolungamento del termine non equivale alla clausola nulla.

  • art. 1418 c.c.

    Invocato in tema di nullità delle fideiussioni, ma non applicabile in assenza della corrispondenza tra clausola contrattuale e schema vietato.

  • art. 1419 c.c.

    La nullità parziale può colpire solo le singole clausole illecite, salvo prova che il contratto non sarebbe stato concluso senza di esse.

  • art. 1938 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di garanzia fideiussoria, senza accoglimento della censura.

  • art. 1939 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di accessorietà e validità della fideiussione, senza esito favorevole.

  • art. 1955 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti, ma non decisivo nella soluzione della controversia.

  • art. 1958 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti, ma non determinante ai fini della decisione.

  • art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287/1990

    Richiamato a fondamento dell'illiceità antitrust dello schema ABI.

  • art. 2, comma 3, l. n. 287/1990

    Richiamato a fondamento della nullità dei contratti a valle dell'intesa restrittiva.

  • art. 101 TFUE

    Richiamato come parametro euro-unitario del divieto di intese restrittive della concorrenza.

  • art. 33, comma 2, lett. t), cod. cons.

    Richiamato dai ricorrenti, ma non è centrale nella ratio decidendi espressa.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La Corte, definendo il giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., ha applicato la condanna equitativa in favore della controparte.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    La Corte ha applicato anche la condanna a favore della Cassa delle ammende nei casi di definizione conforme alla proposta.

  • art. 380-bis c.p.c.

    In caso di decisione conforme alla proposta di inammissibilità, si applicano le sanzioni processuali previste dall'art. 96 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il motivo di appello deve indicare con precisione le ragioni di dissenso rispetto alla sentenza di primo grado; la mera riproposizione delle difese già svolte, senza confronto con la motivazione impugnata, rende il gravame inammissibile per difetto di specificità.
  • In sede di legittimità, la censura per omessa pronuncia o omessa motivazione deve colpire la ratio decidendi effettivamente posta a fondamento della decisione impugnata; se la sentenza si fonda sull'inammissibilità del gravame per aspecificità, il ricorrente deve contestare tale autonoma ragione di rigetto.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo fatti storici decisivi e non la mancata ammissione di mezzi istruttori, come la consulenza tecnica d'ufficio.
  • La consulenza tecnica d'ufficio è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non può essere utilizzata per supplire all'onere probatorio della parte né per avviare indagini esplorative su fatti non adeguatamente allegati o documentati.
  • La nullità delle fideiussioni per violazione della disciplina antitrust richiede la prova della corrispondenza tra la clausola contrattuale e quelle dello schema ABI censurato; la nullità non si estende automaticamente a clausole diverse, come una mera proroga del termine di decadenza ex art. 1957 c.c. rispetto alla rinuncia integrale a tale termine.
  • La nullità parziale del contratto a valle dell'intesa restrittiva opera solo sulle clausole illecite e, per ottenere la nullità integrale, occorre provare che il contratto non sarebbe stato concluso senza la parte colpita da nullità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziariaMutuoConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieAppelloRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalità

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