Sentenza del 20/02/2020 n. 4403 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società M. impugnava gli avvisi di accertamento emessi da Latina Ambiente per TIA relativa al servizio di smaltimento rifiuti per gli anni 2006-2009 (con sanzione del 100%). Tra le censure principali: illegittimità della Delib. cons. 30/05/2006 n.44 (adozione della TIA 1 oltre la vigenza della tassa, dopo la soppressione normativa della TIA 1 dal 29/04/2006), decadenza dal potere impositivo per l'anno 2006 e illegittimità delle sanzioni applicate. In sede di appello la contribuente aveva rinunciato ad alcune eccezioni ma i giudici avevano comunque statuìto la decadenza per il 2006 e annullato le sanzioni per il 2007-2009; Latina Ambiente ha proposto ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato e deciso d'ufficio sulla illegittimità della Delib. n.44/2006, ritenendola adottata in data successiva alla soppressione della TIA 1 disposta dal D.Lgs. n.152/2006 (entrata in vigore 29/04/2006) e quindi priva di effetti. In applicazione del potere di disapplicazione degli atti amministrativi presupposti dall'atto impositivo, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo del contribuente. Le spese di giudizio di legittimità sono compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49
istituisce la TIA 1 e il regime transitorio; la Corte ricorda che tale disciplina era soggetta a regime transitorio, poi influenzato dalle successive modifiche legislative
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, art. 11
disciplinava il regime transitorio per il passaggio alla tariffa; la Corte chiarisce che tale regime transitorio non poteva proseguire oltre la soppressione della TIA 1 operata dal D.Lgs. n.152/2006
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 238 e 264
art. 238, commi 1 e 11; art. 264, comma 1, lett. i
ha soppresso la tariffa prevista dal D.Lgs. 22/1997 (TIA 1) con effetto dall'entrata in vigore (29/04/2006). Fino all'emanazione dei regolamenti attuativi continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti, ma non era possibile adottare ex novo la TIA 1 dopo tale data: la Delib. n.44/2006, adottata il 30/05/2006, è quindi illegittima
D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 471, art. 1
norma sulle sanzioni tributarie per dichiarazioni infedeli; invocata dalla resistente ma la Corte ha ritenuto prevalente l'applicabilità della disciplina sanzionatoria prevista per violazioni di regolamenti comunali quando è questa la fonte dell'obbligo
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 7-bis (normativa sanzionatoria locale)
la giurisprudenza richiamata distingue le sanzioni dovute per violazioni di regolamenti comunali/provinciali dalle sanzioni tributarie; la Corte ha ritenuto applicabile la misura sanzionatoria prevista per violazioni regolamentari ove pertinente
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 7 e 36
art. 7 (potere di disapplicazione degli atti amministrativi presupposti) è stato richiamato come fondamento del potere del giudice tributario di disapplicare la delibera comunale illegittima; art. 36 citato in tema di motivazione
Massime di principio
- Il giudice tributario può, anche d'ufficio, disapplicare atti amministrativi (es. delibere comunali) che costituiscono presupposto dell'imposizione fiscale quando emergono elementi di illegittimità e purché i motivi siano attinenti all'impugnazione dell'atto impositivo; questo potere è limitato solo da eventuale giudicato amministrativo favorevole all'atto.
- La soppressione normativa di un istituto impositivo (qui la TIA 1 per effetto del D.Lgs. n.152/2006) produce l'impossibilità, dopo l'entrata in vigore della soppressione, di adottare nuovi provvedimenti che istituiscano ex novo quel regime; i Comuni potevano solo continuare ad applicare regolamenti già vigenti fino agli atti attuativi del nuovo sistema.
- Nelle controversie su tributi locali determinanti è essenziale verificare la data di entrata in vigore delle norme abrogative o soppressive per stabilire il dies a quo della legittimità dell'atto impositivo: l'adozione tardiva di una delibera istitutiva di un tributo già soppresso determina la sua illegittimità.
- La qualificazione della sanzione (tributaria vs. sanzione per violazione di regolamento) dipende dalla natura della norma violata: se l'obbligo impositivo trae fondamento da un regolamento comunale, possono trovare applicazione le sanzioni previste per violazioni regolamentari, non necessariamente le sanzioni tributarie ordinarie.
- Nei ricorsi per cassazione avverso sentenze notificate per posta, l'osservanza dei termini può essere provata mediante copia autentica della sentenza con la relazione di notificazione; spetta al resistente produrre l'avviso di ricevimento per contestare la tempestività del deposito, posto che il notificante ha la materiale disponibilità dell'A/R.
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