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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33596/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'attribuzione, da parte dell'ente datore di lavoro, della qualifica di "redattore capo" e del relativo trattamento economico giornalistico a una dipendente addetta all'ufficio stampa sulla base di una legge regionale siciliana. Dopo la dichiarazione di incostituzionalità del comma 2 dell'art. 127 della legge regionale n. 2/2002, l'ente ha revocato la precedente deliberazione, ha ricondotto la dipendente nell'area del comparto enti locali e ha chiesto la restituzione delle somme corrisposte nel periodo ottobre 2002-luglio 2009. In primo grado il Tribunale aveva respinto la domanda restitutoria e aveva accolto la riconvenzionale della lavoratrice; in appello la decisione è stata riformata, ritenendo che l'accordo collettivo regionale del 24 ottobre 2007 subordinasse l'applicazione dell'inquadramento giornalistico alla contrattazione integrativa aziendale, assente nel caso concreto, e ponendo anche dubbi sulla validità stessa dell'accordo regionale. La ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 9, co. 5, L. n. 150/2000, dell'art. 127, co. 1, L.R. Sicilia n. 2/2002 e degli artt. 2, 3 e 6 dell'accordo regionale 24.10.2007, sostenendo che la Corte d'appello aveva male interpretato l'accordo e trascurato la clausola transitoria di salvaguardia; 2) violazione delle stesse norme e dell'art. 40 d.lgs. n. 165/2001, deducendo che la declaratoria di incostituzionalità aveva colpito solo il comma 2 dell'art. 127 e non la base normativa della contrattazione regionale; 3) violazione degli artt. 2126 e 1458 c.c. e degli artt. 112 e 113 c.p.c., sostenendo che le prestazioni già eseguite non potevano essere travolte e che doveva comunque operare la disciplina delle prestazioni già adempiute; 4) violazione del c.c.n.l. comparto funzioni locali 21.5.2018 e degli artt. 112 e 113 c.p.c., richiamando la normativa sopravvenuta del 2019 e la successiva giurisprudenza costituzionale, per sostenere il mantenimento del trattamento più favorevole o comunque l'incompatibilità della ripetizione d'indebito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo perché la censura investiva l'interpretazione di un contratto collettivo di ambito territoriale, sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici specificamente indicati, e perché mancava la riproduzione integrale del testo contrattuale, non bastando la sola trascrizione di una clausola. Ha inoltre osservato che la sentenza impugnata si fondava su una doppia ratio decidendi e che l'inammissibilità della censura contro una di esse rendeva irrilevante l'altra. Ha giudicato infondato il terzo motivo, affermando che l'art. 2126 c.c. non si applica quando il vizio non riguarda il rapporto di lavoro in sé, ma l'irregolare regolamentazione economica da parte dell'amministrazione, e che gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità non sono assimilabili alla risoluzione contrattuale ai fini dell'art. 1458 c.c. Ha respinto anche il quarto motivo, rilevando che la normativa sopravvenuta del 2019 non ha riconosciuto un diritto soggettivo automatico alla conservazione del trattamento, ma ha solo consentito, se previsto dalla contrattazione collettiva, il mantenimento del trattamento più favorevole mediante assegno ad personam riassorbibile; pertanto non era esclusa la ripetizione dell'indebito fondata sulla declaratoria di incostituzionalità e sulla mancata prova delle condizioni poste dall'accordo regionale. Le spese di legittimità sono state compensate per la complessità e l'evoluzione del quadro normativo.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 5, L. n. 150/2000

    norma richiamata dalla ricorrente per sostenere l'esistenza di una speciale area di contrattazione per gli uffici stampa degli enti locali.

  • art. 127, comma 1, L.R. Sicilia n. 2/2002

    considerato dalla ricorrente come base legittimante della contrattazione regionale sui profili professionali degli addetti agli uffici stampa.

  • art. 127, comma 2, L.R. Sicilia n. 2/2002

    dichiarato incostituzionale; la declaratoria è posta a fondamento della revoca del precedente inquadramento e della domanda di ripetizione d'indebito.

  • art. 40, d.lgs. n. 165/2001

    richiamato per affermare che la contrattazione integrativa può operare solo nel rispetto dei limiti e dell'autorizzazione derivanti dal contratto collettivo nazionale e dalla disciplina del comparto.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato dalla Corte per affermare che l'interpretazione del contratto collettivo territoriale richiede l'esame del testo complessivo e dei criteri ermeneutici legali.

  • art. 1363 c.c.

    invocato per escludere l'interpretazione atomistica di una sola clausola del contratto collettivo regionale senza considerare le altre disposizioni.

  • art. 366 c.p.c., comma 2, n. 6

    la Corte ne richiama il rispetto affermando che il ricorso deve contenere l'adeguata indicazione e riproduzione del testo contrattuale su cui si fonda la censura.

  • art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4

    richiamato per affermare l'onere di deposito del contratto collettivo territoriale rilevante ai fini del ricorso.

  • art. 2126 c.c.

    ritenuto inapplicabile perché la controversia non riguarda un rapporto nullo, ma l'irregolare trattamento economico attribuito dall'amministrazione in contrasto con la fonte legale vincolante.

  • art. 1458 c.c.

    ritenuto non applicabile perché gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità non sono assimilabili alla risoluzione del contratto rispetto alle prestazioni già eseguite.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nei motivi della ricorrente senza che la Corte ravvisasse un vizio decisivo della sentenza impugnata.

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato nei motivi della ricorrente senza che la Corte ravvisasse un vizio decisivo della sentenza impugnata.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    è dichiarata inammissibile la censura che, sotto tale rubrica, in realtà mira a contestare l'interpretazione di un contratto collettivo territoriale senza denunciare specifiche violazioni dei canoni ermeneutici.

  • art. 360 c.p.c., nn. 3-5

    richiamato nel quarto motivo; la Corte lo disattende ritenendo non decisiva la normativa sopravvenuta invocata.

  • art. 1, comma 160, L. n. 160/2019

    ha introdotto il comma 5-bis dell'art. 9 L. n. 150/2000, consentendo in certi casi il mantenimento del trattamento più favorevole mediante assegno ad personam riassorbibile, ma non riconoscendo un diritto automatico alla conservazione del trattamento.

  • art. 9, comma 5-bis, L. n. 150/2000

    "può essere riconosciuto il mantenimento del trattamento in godimento, se più favorevole, mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno ad personam riassorbibile"

    norma permissiva e condizionata alla previsione della contrattazione collettiva; non esclude la ripetizione dell'indebito già maturata sulla base della disciplina precedente.

  • art. 2, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dalla norma sopravvenuta come base per la possibile previsione del mantenimento del trattamento più favorevole tramite assegno riassorbibile.

Massime di principio

  • L'interpretazione di un contratto collettivo di ambito territoriale o regionale è questione di fatto rimessa al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica, che devono essere specificamente indicati dal ricorrente.
  • Quando il ricorso per cassazione si fonda su un contratto collettivo territoriale, la parte deve riprodurne o depositarne integralmente il testo, non essendo sufficiente la trascrizione di una sola clausola isolata dal contesto complessivo.
  • Se la sentenza impugnata è sorretta da una pluralità di rationes decidendi autonome, il ricorso deve investire specificamente ciascuna di esse; l'inammissibilità o infondatezza di una censura rende inutile l'esame delle altre non utilmente idonee a caducare la decisione.
  • L'art. 2126 c.c. non si applica quando il rapporto di lavoro non è nullo in sé, ma è viziato solo l'atto dell'amministrazione che ha attribuito un trattamento economico non conforme alla fonte legale o contrattuale vincolante.
  • Gli effetti della declaratoria di incostituzionalità di una norma non sono automaticamente assimilabili alla risoluzione del contratto ai fini dell'irretroattività delle prestazioni già eseguite ex art. 1458 c.c.
  • La normativa sopravvenuta che consente il mantenimento del trattamento più favorevole in determinate ipotesi non attribuisce, di per sé, un diritto soggettivo incondizionato alla conservazione di un trattamento illegittimamente percepito, né neutralizza automaticamente l'azione di ripetizione dell'indebito già maturata.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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