Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2835/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202604962

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di inidoneità attitudinale e conseguente esclusione dal concorso pubblico per l’assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 16 febbraio 2026 con cui è stato dichiarato inidoneo sotto il profilo attitudinale ed escluso dal concorso, nonché la deliberazione della Commissione, la scheda del perito selettore, gli ulteriori verbali di valutazione, il bando e le modalità concorsuali nella parte in cui qualificano come definitivo il giudizio di inidoneità e ne fanno derivare l’esclusione. Il ricorrente era stato precedentemente riammesso alla procedura in esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 21910/2025, passata in giudicato, che aveva escluso la rilevanza sanitaria di una precedente causa di esclusione. La censura cautelare si fonda sulle modalità di svolgimento dell’accertamento attitudinale: la relazione psicologica era stata redatta il 27 gennaio 2025, mentre la valutazione del perito selettore e il giudizio conclusivo della Commissione erano intervenuti il 16 febbraio 2026, dopo oltre un anno, senza la ripetizione dei test della fase istruttoria. Secondo il ricorrente, la scissione temporale delle fasi, in contrasto con le modalità concorsuali che ne prevedono la concentrazione, avrebbe potuto alterare l’esito dell’accertamento. È stata inoltre contestata la motivazione del giudizio finale, ritenuta sbilanciata sulle osservazioni del perito selettore e fondata anche su valutazioni relative alle capacità comunicative apparentemente estranee all’area di indagine affidatagli.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ritenendo sussistenti sufficienti elementi di fondatezza. Ha rilevato che l’esame attitudinale si era svolto in due momenti distinti e temporalmente molto distanti, senza la concentrazione prevista dalle modalità concorsuali e senza la ripetizione della fase istruttoria prima del colloquio con il perito selettore. Tale modalità avrebbe potuto influire sull’esito, anche perché la concentrazione delle attività mira a evitare reciproche influenze tra le valutazioni del funzionario psicologo e del perito selettore. Il Collegio ha inoltre ravvisato criticità nella motivazione della Commissione, apparsa eccessivamente fondata sulla scheda del perito selettore, nella quale erano state svolte valutazioni sulle capacità comunicative del candidato apparentemente estranee alla specifica area di indagine. È stato quindi ordinato il riesame del candidato mediante la ripetizione integrale della procedura, comprendente test psicoattitudinali, colloquio con il funzionario psicologo, colloquio con il perito selettore e colloquio collegiale finale. Il riesame dovrà essere svolto da un diverso funzionario psicologo, da un diverso perito selettore e da una Commissione in diversa composizione, con motivato giudizio sui requisiti attitudinali richiesti e nel rispetto dell’effetto conformativo della precedente sentenza, senza replicare valutazioni fondate sulle sporadiche esitazioni verbali già ritenute non escludenti sotto il profilo sanitario. All’Amministrazione è stato assegnato il termine di sessanta giorni. Il ricorrente è stato onerato dell’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale, mediante notificazione per pubblici proclami sul sito del Ministero dell’Interno, entro trenta giorni, con successivo deposito della documentazione entro dieci giorni. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate ed è stata fissata l’udienza pubblica del 1° dicembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale per l’accoglimento della domanda cautelare e per l’adozione dell’ordine di riesame.

  • art. 24, punto 7, d.m. Interno n. 168/2022

    requisiti “indispensabili all’espletamento delle mansioni e delle funzioni del ruolo o della carriera per la quale si concorre e all’assunzione delle discendenti responsabilità”

    La procedura di accertamento attitudinale deve essere integralmente rinnovata secondo le sue fasi previste e il giudizio deve essere motivato con riferimento ai requisiti attitudinali indispensabili per le mansioni e le responsabilità del ruolo.

  • art. 13 del bando di concorso

    I giudizi della Commissione per l’accertamento delle qualità attitudinali sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l’esclusione dal concorso

    La definitività del giudizio attitudinale ai fini concorsuali non impedisce il sindacato giurisdizionale sulla regolarità delle modalità di esame e sulla motivazione del giudizio.

  • art. 24 d.m. 9 settembre 2022, n. 168

    È richiamato quale fondamento della procedura di valutazione attitudinale e dei requisiti richiesti per l’accesso al ruolo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Giustifica l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale presupposto per la protezione e l’oscuramento dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È richiamato, unitamente alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati personali, per disporre l’oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • In una procedura concorsuale per l’accertamento dell’idoneità attitudinale, le diverse fasi dell’esame devono essere svolte secondo le modalità organizzative previste dalla disciplina concorsuale e con la concentrazione temporale necessaria a garantire l’autonomia e l’attendibilità delle valutazioni dei diversi operatori.
  • La scissione dell’accertamento attitudinale in fasi temporalmente molto distanti, senza la ripetizione della fase istruttoria prevista dalla procedura, può viziare l’esito del giudizio quando sia idonea a incidere sulla genuinità, coerenza e attendibilità della valutazione complessiva.
  • Il giudizio di inidoneità attitudinale, anche quando qualificato come definitivo dal bando, deve essere motivato in modo coerente con le specifiche aree di valutazione attribuite ai singoli componenti e non può fondarsi su apprezzamenti estranei all’ambito di indagine loro demandato.
  • In sede di riesame concorsuale disposto dal giudice, l’Amministrazione deve rinnovare integralmente le fasi viziate, affidandole a organi e operatori diversi quando ciò sia necessario a garantire l’imparzialità della nuova valutazione, e deve rispettare le statuizioni conformative contenute in una precedente sentenza passata in giudicato.
  • Il giudizio attitudinale concorsuale resta sindacabile dal giudice amministrativo sotto il profilo del rispetto delle regole procedurali, della completezza dell’istruttoria e della motivazione, anche se il bando ne prevede la definitività e l’effetto espulsivo.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.