Sentenza n. 1045/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l’annullamento - del provvedimento “prot. -OMISSIS-” del 19.6.2020, con il quale il Direttore della scuola -OMISSIS- di -OMISSIS- ha inflitto alla ricorrente la sanzione disciplinare della “pena pecuniaria nella misura di due trentesimi (2/30) di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare della pena pecuniaria pari a due trentesimi di una mensilità dello stipendio e degli assegni fissi e continuativi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare irrogata dal direttore della scuola di polizia, deducendo, anzitutto, la violazione degli artt. 12 e 31 d.P.R. n. 737/1981 e dell’art. 103 d.P.R. n. 3/1957, nonché il travisamento dei fatti, per la tardività della contestazione, intervenuta il 7 aprile 2020, rispetto a condotte riferite al periodo dal 2003 al 14 ottobre 2019. Ha sostenuto di essersi conformata alla prassi dell’ufficio e alle disposizioni dei superiori, senza aver ricevuto rilievi. Con il secondo motivo ha dedotto la genericità del rapporto del superiore e della contestazione degli addebiti, in violazione degli artt. 12 e 14 d.P.R. n. 737/1981, nonché lo sviamento dalla causa tipica. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 24 e 97 Cost., degli artt. 3, 6 e 10 l. n. 241/1990 e degli artt. 12 e 14 d.P.R. n. 737/1981, oltre a difetto di istruttoria, insufficienza e incongruità della motivazione e ingiustizia manifesta, contestando l’individuazione delle condotte, delle norme violate, dell’elemento soggettivo e della gravità della negligenza, nonché la proporzionalità della sanzione. Con il quarto motivo ha dedotto la violazione dell’art. 64 c.p.a. e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che l’amministrazione non avesse provato i fatti, la loro riferibilità alla dipendente e l’elemento soggettivo della colpa.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso e confermato la sanzione disciplinare, compensando le spese. Ha escluso la tardività della contestazione, ritenendo che l’immediatezza prevista dall’art. 103 d.P.R. n. 3/1957 abbia carattere relativo e debba essere valutata secondo ragionevolezza, considerando il momento in cui l’amministrazione acquisisce una conoscenza qualificata e sufficientemente certa dell’illecito, non il mero momento della sua astratta percepibilità o della commissione dei fatti. Nel caso concreto, la segnalazione del Questore al direttore della scuola risaliva al 21 febbraio 2020 e la contestazione era stata effettuata il 6 aprile 2020, ossia poco più di un mese dopo. Ha poi ritenuto specifica la contestazione disciplinare, poiché il rapporto e la lettera di addebito elencavano puntualmente le irregolarità riscontrate nella gestione delle pratiche relative alle cause di servizio e consentivano alla dipendente di esercitare pienamente il diritto di difesa. La specificità della contestazione disciplinare non richiede il rispetto dei rigidi canoni dell’accusa penale, ma l’idoneità dell’atto a rendere individuabile il fatto addebitato. Il provvedimento sanzionatorio è stato ritenuto sufficientemente motivato, in quanto dava conto delle giustificazioni della dipendente e consentiva di distinguere le condotte direttamente riferibili alla stessa da quelle non imputabili o non imputabili in via esclusiva. È stata esclusa anche l’insufficienza istruttoria: le relazioni di servizio acquisite agli atti sono state ritenute elementi documentali legittimi e idonei a fondare l’accertamento disciplinare. Quanto alla proporzionalità, il giudice ha rilevato che l’amministrazione dispone di ampia discrezionalità tecnica nella valutazione della gravità dell’illecito e nella scelta della sanzione; tale valutazione è sindacabile solo in presenza di palese travisamento, manifesta illogicità, notevole ed evidente sproporzione o abnormità, non riscontrati nel caso concreto.
Norme richiamate
art. 103 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3
La tempestività della contestazione disciplinare ha carattere relativo: il termine non è rigidamente predeterminato, ma deve essere valutato secondo ragionevolezza, avuto riguardo al momento della conoscenza qualificata dell’illecito e alle circostanze che possono ritardarne l’accertamento e la valutazione.
artt. 12, 14 e 31 d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737
Le disposizioni disciplinari sono state applicate nel senso che la contestazione deve consentire all’incolpato di individuare le condotte addebitate e di esercitare pienamente il diritto di difesa.
art. 64 c.p.a.
La censura relativa all’onere probatorio è stata respinta poiché l’amministrazione aveva prodotto relazioni di servizio ritenute elementi istruttori documentali legittimi e idonei a fondare la sanzione.
art. 2697 c.c.
L’amministrazione ha assolto l’onere di dimostrare i fatti disciplinarmente rilevanti e la loro riferibilità alla dipendente mediante la documentazione istruttoria acquisita.
artt. 24 e 97 Cost.
I principi di difesa e buon andamento sono stati ritenuti rispettati, in ragione della specificità della contestazione e della sufficienza dell’istruttoria e della motivazione.
artt. 3, 6 e 10 l. 7 agosto 1990, n. 241
Non sono stati ravvisati difetti di motivazione o di istruttoria, poiché il provvedimento esponeva le condotte accertate, considerava le giustificazioni dell’incolpata e collegava logicamente le responsabilità alla sanzione.
Massime di principio
- La tempestività della contestazione disciplinare prevista dall’art. 103 d.P.R. n. 3/1957 deve essere valutata in senso relativo e secondo ragionevolezza, con riferimento al momento in cui l’amministrazione acquisisce una conoscenza qualificata dei fatti e non al mero momento della loro commissione o della loro astratta conoscibilità.
- La contestazione disciplinare è sufficientemente specifica quando, mediante l’indicazione di azioni od omissioni concretamente individuabili e del loro rilievo disciplinare, consente all’incolpato di comprendere i fatti contestati e di esercitare pienamente il diritto di difesa; non è necessario applicare i rigidi canoni formali propri dell’imputazione penale.
- La motivazione di una sanzione disciplinare è adeguata quando sussiste una sufficiente connessione logico-giuridica tra le condotte concretamente accertate, le responsabilità riferibili all’incolpato e la sanzione applicata, anche attraverso la considerazione delle giustificazioni presentate.
- Le relazioni di servizio costituiscono elementi istruttori documentali legittimi e possono fondare l’accertamento dei fatti disciplinari e dell’elemento soggettivo, purché siano valutate dall’amministrazione nel quadro complessivo dell’istruttoria.
- Nella materia disciplinare la valutazione della gravità dell’infrazione e la scelta della sanzione rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica dell’amministrazione e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di palese travisamento dei fatti, manifesta illogicità, notevole ed evidente sproporzione o abnormità.
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