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Ordinanza

Ordinanza n. 293/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di rigetto dell'istanza n. P-FI/L/N/2025/105765 di conversione del permesso di soggiorno da motivi di studio a motivi di lavoro subordinato, adottato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Firenze in data 02.02.2026 e notificato in pari data.

Giustizia amministrativa202600849

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno da motivi di studio a motivi di lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego adottato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Firenze sull'istanza di conversione del permesso di soggiorno da motivi di studio a motivi di lavoro subordinato. Il diniego è stato fondato sulla carenza del requisito di regolarità contributiva del datore di lavoro, conformemente al parere negativo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro. Sono state dedotte la violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990, la contraddittorietà e l'erroneità del presupposto relativo alla tempestività delle osservazioni presentate, il difetto di istruttoria e la carenza di motivazione in ordine all'irregolarità contributiva e alla capacità economica del datore di lavoro, nonché la violazione dei principi di proporzionalità e di bilanciamento degli interessi. In sede cautelare il ricorrente ha rappresentato il rischio di perdita della regolarità del soggiorno, di allontanamento dal territorio nazionale e di cessazione del rapporto di lavoro, evidenziando che il titolo per studio era scaduto e che la conversione costituiva l'unica prospettata modalità di regolarizzazione. Ha inoltre documentato l'attività lavorativa e la relativa retribuzione mediante buste paga e attestazioni retributive.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che le plurime censure, riguardanti la partecipazione procedimentale, la tempestività delle osservazioni, l'istruttoria e la motivazione sull'irregolarità contributiva e sulla capacità economica del datore di lavoro, nonché la proporzionalità e il bilanciamento degli interessi, presentassero profili di consistenza e complessità tali da richiedere gli approfondimenti propri della fase di merito, senza apparire manifestamente infondate. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha ravvisato un pregiudizio grave, attuale e irreparabile nella possibile perdita della regolarità del soggiorno, nel rischio di allontanamento, nella compromissione del rapporto di lavoro e nella perdita dell'unica fonte di sostentamento, con effetti non utilmente reversibili dopo la decisione di merito. È stata quindi sospesa l'efficacia del diniego, senza anticipare la decisione sul merito, fissato per l'udienza pubblica del 15 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La dedotta violazione riguarda il rispetto del contraddittorio procedimentale mediante il preavviso di rigetto e la valutazione delle osservazioni dell'interessato; il TAR ha ritenuto la questione meritevole di approfondimento nel merito.

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare è stata concessa in presenza di profili non manifestamente infondati quanto al fumus boni iuris e di un pregiudizio grave, attuale e irreparabile quanto al periculum in mora.

Massime di principio

  • In sede cautelare, censure relative alla violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, alla tempestività e valutazione delle osservazioni, al difetto di istruttoria e alla carenza motivazionale possono integrare il fumus boni iuris quando presentino profili concreti di consistenza e complessità, anche senza consentire una definizione anticipata del merito.
  • Il diniego di conversione del titolo di soggiorno può produrre un periculum in mora grave, attuale e irreparabile quando il titolo per studio sia scaduto, la conversione rappresenti l'unica prospettata via di regolarizzazione e l'atto esponga l'interessato al rischio di perdita della regolarità del soggiorno, allontanamento e cessazione del rapporto di lavoro.
  • La documentazione dell'attività lavorativa e della retribuzione, unitamente alla prospettata perdita dell'unica fonte di sostentamento e alla compromissione di un percorso di integrazione già avviato, può giustificare la sospensione cautelare dell'efficacia del diniego di conversione del permesso di soggiorno.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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