Sentenza n. 15288/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) Provvedimento del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona, Commissione per gli accertamenti psicofisici, dell’11 novembre 2025 (doc. 1), recante giudizio di “non idoneità” della Dott.ssa -OMISSIS-, notificato a mani in data 11 novembre 2025; 2) Provvedimento o provvedimenti del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale Militare, recanti esclusione della Dott.ssa -OMISSIS-dalle prove di verifica dell’efficienza fisica, dalla valutazione dei titoli di merito e dalla prova orale del Bando di concorso prot. M_D AB05933 REG0392987 del 3 settembre 2025, allo stato non conosciuti dalla ricorrente; 3) Graduatoria di merito, formata ai sensi dell’art. 13 del Bando di concorso prot. M_D AB05933 REG2025 0392987 del 3 settembre 2025, allo stato non conosciuta dalla ricorrente; Nonché, per quanto occorrer possa: 4) Bando di concorso del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, prot. M_D AB05933 REG2025 0392987 del 3 settembre 2025 (doc. 2), per il reclutamento, a nomina diretta, di 25 Capi di 3° Cl. da immettere nel Ruolo Marescialli della Marina Militare in servizio permanente nelle categorie Servizio Sanitario, Tecnici del Sistema di Combattimento, Supporto e Servizio Amministrativo – Logistico del Corpo Equipaggi militari marittimi; Nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, ancorché allo stato non conosciuti, per quanto lesivi degli interessi della ricorrente. E PER L’ACCERTAMENTO DEL DIRITTO dell’odierna ricorrente a partecipare a tutte le prove della procedura concorsuale per titoli ed esami, per il reclutamento, a nomina diretta, di 25 Capi di 3° Cl. da immettere nel Ruolo Marescialli della Marina Militare in servizio permanente nelle categorie Servizio Sanitario, Tecnici del Sistema di Combattimento, Supporto e Servizio Amministrativo-Logistico del Corpo Equipaggi militari marittimi (specialità Servizio Sanitario/Infermieri, 10 posti) di cui al Bando prot. M_D AB05933 REG2025 0392987 del 3 settembre 2025, nonché alla conseguente immissione nei ruoli dell’Amministrazione Militare, con ogni conseguenza quanto alla ricostruzione della posizione lavorativa, anche quanto al versamento degli arretrati retributivi e contributivi (previdenziali e pensionistici). E PER LA CONDANNA Del Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante, pro tempore, al pagamento del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, subìto e subendo dalla Dott.ssa -OMISSIS-, a seguito della condotta tenuta dall'Amministrazione Militare, che ha illegittimamente ritenuto “non idonea” l’odierna ricorrente a seguito degli accertamenti psicofisici, con conseguente esclusione della medesima dalle prove del concorso pubblico di cui al Bando prot. M_D AB05933 REG2025 0392987 del 3 settembre 2025. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 19.2.2026: 5) Decreto del Vice Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare prot. M_D AB05933 DE12025 0001384 del 18 dicembre 2025, pubblicata sul sito istituzionale del Ministero della Difesa in data 19 dicembre 2025 (doc. 15), recante graduatoria di merito relativa alla procedura selettiva per procedura concorsuale per titoli ed esami, per il reclutamento, a nomina diretta, di 25 Capi di 3° Cl. da immettere nel Ruolo Marescialli della Marina Militare in servizio permanente nelle categorie Servizio Sanitario, Tecnici del Sistema di Combattimento, Supporto e Servizio Amministrativo-Logistico del Corpo Equipaggi militari marittimi (specialità Servizio Sanitario/Infermieri, 10 posti, attualmente aumentata a 14 posti). 6) Relazione redatta dal Centro di Selezione di Ancona in data 11 novembre 2025 (doc. 16), conosciuta dalla ricorrente a seguito del deposito in giudizio avvenuto in data 19 dicembre 2025; 7) Documentazionemedica riguardante la condizione cardiologica della ricorrente, formata dal Centro di Selezione di Ancona in data 11 novembre 2025 (doc. 17), conosciuta dalla ricorrente a seguito del deposito in giudizio avvenuto in data 19 dicembre 2025 (cfr. doc. 5, di controparte), mai notificata e/o consegnata alla medesima.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità psicofisica dell’11 novembre 2025 per insufficienza mitralica di grado lieve, con conseguente esclusione dal concorso e atti consequenziali, inclusa la graduatoria di merito
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, candidata alla procedura per titoli ed esami per il reclutamento a nomina diretta di 25 Capi di 3ª classe da immettere nel Ruolo Marescialli della Marina Militare, specialità Servizio Sanitario/Infermieri, ha impugnato il giudizio della Commissione medica dell’11 novembre 2025 che l’aveva dichiarata non idonea per insufficienza mitralica di grado lieve, ai sensi della lett. L, comma 2, della Direttiva tecnica del 4 giugno 2014, con conseguente esclusione dalle successive prove e dalla valutazione dei titoli. Ha dedotto eccesso di potere per falsa ed errata rappresentazione della realtà, travisamento dei fatti e difetto d’istruttoria, nonché violazione della Direttiva tecnica, richiamando accertamenti sanitari di segno diverso. Con motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria approvata il 18 dicembre 2025 e la relazione e la documentazione medica formate dal Centro di Selezione di Ancona. Ha chiesto l’annullamento degli atti, l’accertamento del diritto a proseguire la procedura e, in caso di esito utile, l’immissione nei ruoli con le conseguenze economiche e contributive, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, annullando il giudizio di inidoneità anche ai fini del successivo inserimento della ricorrente in graduatoria secondo il punteggio spettante. La verificazione affidata alla Commissione Sanitaria d’Appello dell’Aeronautica Militare ha accertato un’insufficienza mitralica minima, associata a blocco incompleto della branca destra, priva di implicazioni emodinamiche e compatibile con l’idoneità al reclutamento con profilo 2AC, codice 59 del D.M. 4 giugno 2014. Tale accertamento, provenendo da un organismo pubblico specializzato, ha evidenziato un travisamento dei fatti e un evidente errore nell’esercizio della discrezionalità tecnica della Commissione di concorso; il Ministero, inoltre, non ha prodotto elementi idonei a spiegare la diversa valutazione. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Il Ministero è stato condannato a pagare le spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato e spese generali al 15%, nonché le spese di verificazione, liquidate in euro 500,00.
Norme richiamate
D.M. Difesa 4 giugno 2014
nel caso di specie, la verificazione disposta dalla Sezione, effettuata da un organismo pubblico composto da esperti in materia ha fatto emergere, come sopra riportato, una condizione della candidata del tutto compatibile con il prosieguo dell’iter concorsuale
La disciplina tecnica sanitaria del D.M. 4 giugno 2014 è stata applicata nella verificazione per valutare il profilo sanitario della candidata; l’insufficienza mitralica minima, priva di rilevanza emodinamica, è risultata compatibile con il profilo d’idoneità al reclutamento.
art. 60 c.p.a.
Rilevato che alla camera di consiglio del 23 settembre 2026, il Collegio, sentiti gli avvocati di entrambe le parti costituite, si è riservato, dandone avviso alle parti, di definire la causa con sentenza in forma semplificata;
Il giudice ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata, dopo aver sentito le parti in camera di consiglio e averne dato avviso.
Massime di principio
- Le valutazioni medico-legali sull’idoneità psicofisica nei concorsi, pur costituendo espressione di discrezionalità tecnica, sono sindacabili quando emergano travisamento dei fatti o illogicità.
- Una verificazione affidata a un organismo pubblico composto da esperti può dimostrare l’errore del giudizio sanitario concorsuale quando accerti, sulla base degli elementi clinici, che la condizione riscontrata è compatibile con i requisiti d’idoneità; la diversa valutazione amministrativa deve trovare adeguata spiegazione negli elementi istruttori.
- Quando l’accertamento tecnico disposto in giudizio dimostra l’illegittimità del giudizio di non idoneità, il giudice può annullarlo anche ai fini del successivo inserimento in graduatoria secondo il punteggio spettante.
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