Sentenza n. 6753/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento - della nota prot. n. M_D -OMISSIS- dello Stato Maggiore dell'Esercito - Dipartimento Impiego del Personale datata 31.01.2023 e notificata all'odierno ricorrente in data 1.02.2023, avente ad oggetto “Ten. sa. spe (RN) -OMISSIS-, istanza per il riconoscimento dei permessi mensili di cui all'art. 33 co. 3 L. 104/92. Esame degli elementi di osservazione”, con la quale “l'istanza presentata dal Ten. -OMISSIS-, tesa ad ottenere il riconoscimento dei permessi mensili ai sensi dall'art. 33, comma 3 della Legge 104/92, non è accolta”; - nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito la legittimità del diniego impugnato. In considerazione della natura processuale della pronuncia, ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti.
Atto impugnato: diniego del riconoscimento dei permessi mensili previsti dall'art. 33, comma 3, l. 104/1992
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato la nota dello Stato Maggiore dell'Esercito, notificata il 1° febbraio 2023, con la quale era stata respinta l'istanza volta a ottenere i permessi mensili previsti dall'art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha depositato, il 6 marzo 2026, la notifica di un atto di rinuncia al ricorso sottoscritto personalmente. L'Amministrazione resistente non si è opposta alla rinuncia.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il Tribunale ... dichiara estinto il giudizio per rinuncia
La rinuncia al ricorso, non opposta dall'amministrazione resistente, determina l'estinzione del processo.
art. 33, comma 3, l. 104/1992
permessi mensili di cui all'art. 33 co. 3 L. 104/92
È la disposizione sostanziale cui si riferiva l'istanza amministrativa, ma la sentenza non ne esamina i presupposti applicativi.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, quando risulta formalmente depositata e notificata e non è oggetto di opposizione dell'amministrazione resistente, consente al giudice amministrativo di dichiarare estinto il processo ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., senza esaminare il merito della domanda di annullamento.
- La natura processuale della pronuncia di estinzione per rinuncia può giustificare la compensazione delle spese di lite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 14 apr 2026Sentenza n. 789/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 14 apr 2026Sentenza n. 790/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 14 apr 2026Sentenza n. 791/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 14 apr 2026Sentenza n. 792/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 14 apr 2026Sentenza n. 793/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 14 apr 2026Sentenza n. 794/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →