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Sentenza

Sentenza n. 6753/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento - della nota prot. n. M_D -OMISSIS- dello Stato Maggiore dell'Esercito - Dipartimento Impiego del Personale datata 31.01.2023 e notificata all'odierno ricorrente in data 1.02.2023, avente ad oggetto “Ten. sa. spe (RN) -OMISSIS-, istanza per il riconoscimento dei permessi mensili di cui all'art. 33 co. 3 L. 104/92. Esame degli elementi di osservazione”, con la quale “l'istanza presentata dal Ten. -OMISSIS-, tesa ad ottenere il riconoscimento dei permessi mensili ai sensi dall'art. 33, comma 3 della Legge 104/92, non è accolta”; - nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202305606

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito la legittimità del diniego impugnato. In considerazione della natura processuale della pronuncia, ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti.

TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento dei permessi mensili previsti dall'art. 33, comma 3, l. 104/1992

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato la nota dello Stato Maggiore dell'Esercito, notificata il 1° febbraio 2023, con la quale era stata respinta l'istanza volta a ottenere i permessi mensili previsti dall'art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha depositato, il 6 marzo 2026, la notifica di un atto di rinuncia al ricorso sottoscritto personalmente. L'Amministrazione resistente non si è opposta alla rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il Tribunale ... dichiara estinto il giudizio per rinuncia

    La rinuncia al ricorso, non opposta dall'amministrazione resistente, determina l'estinzione del processo.

  • art. 33, comma 3, l. 104/1992

    permessi mensili di cui all'art. 33 co. 3 L. 104/92

    È la disposizione sostanziale cui si riferiva l'istanza amministrativa, ma la sentenza non ne esamina i presupposti applicativi.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, quando risulta formalmente depositata e notificata e non è oggetto di opposizione dell'amministrazione resistente, consente al giudice amministrativo di dichiarare estinto il processo ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., senza esaminare il merito della domanda di annullamento.
  • La natura processuale della pronuncia di estinzione per rinuncia può giustificare la compensazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàStato giuridico e avanzamento
RamiProcesso amministrativoForze armate e forze di polizia
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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