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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-469/24

Judgment of the General Court (First Chamber) of 9 April 2025. — Lorenz Switzerland AG v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Revocation proceedings – EU word mark Piekarnia i Kawiarnia Lajkonik – Lack of genuine use of the mark – Article 58(1)(a) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-469/24

Giurisprudenza europea62024TJ0469

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso contro la revoca del marchio UE "Piekarnia i Kawiarnia Lajkonik". Conferma che le prove prodotte non dimostravano in modo sufficiente l’uso effettivo del segno per alcune bevande non alcoliche e per taluni servizi di vendita al dettaglio nella classe 35. Irricevibile inoltre una dichiarazione giurata depositata per la prima volta in sede giurisdizionale. Il riferimento all’articolo 19, paragrafo 1, TRIPS è respinto perché privo di specifiche censure.

Revoca del marchio UE "Piekarnia i Kawiarnia Lajkonik" per mancato uso effettivo ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001

La questione giuridica

Se la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO che ha confermato la revoca del marchio UE per mancato uso effettivo fosse viziata da errore nella valutazione delle prove relative all’uso del segno per alcune categorie di prodotti e servizi delle classi 32 e 35, e se la pronuncia violasse anche l’articolo 19, paragrafo 1, dell’Accordo TRIPS.

Principio di diritto

In un’azione contro una decisione di revoca di un marchio UE, il Tribunale conferma che l’uso effettivo deve essere provato con elementi oggettivi, solidi e specifici quanto a luogo, tempo, entità e natura dell’uso; una dichiarazione giurata proveniente da soggetto vicino al titolare, se non corredata da dati puntuali e da riscontri esterni, non basta a dimostrare in modo separato il volume di vendite o la portata commerciale dell’uso per ciascun prodotto o servizio rivendicato. Documenti prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale sono in linea di principio irricevibili, salvo fatti che l’EUIPO avrebbe dovuto esaminare d’ufficio. La revoca è quindi confermata quando la prova non consente di distinguere, per le specifiche voci rivendicate, le vendite o i servizi effettivamente resi nel quinquennio rilevante; il richiamo generico al TRIPS, senza censura specifica, è inidoneo a fondare l’annullamento.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 72 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 95, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 18, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 10, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/625
  • Articolo 19, paragrafo 1, dell’Accordo TRIPS
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale

Revoca del marchio UE "Piekarnia i Kawiarnia Lajkonik" per mancato uso effettivo ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001

Si tratta di un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 263 TFUE avverso una decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO che ha confermato la revoca di un marchio UE denominativo per mancato uso effettivo. La controversia riguarda in particolare alcune voci delle classi 32 e 35 e la sufficienza della prova dell’uso nel quinquennio rilevante.

Fatti e procedimento amministrativo

Il marchio contestato è il segno denominativo "Piekarnia i Kawiarnia Lajkonik", registrato per prodotti e servizi delle classi 32 e 35. L’istanza di revoca è stata presentata il 15 luglio 2022 per mancanza di uso effettivo, ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001.

La divisione di cancellazione ha accolto la domanda il 15 agosto 2023, ritenendo che gli elementi prodotti non provassero né l’entità né la natura dell’uso del marchio. La commissione di ricorso ha poi respinto l’impugnazione del titolare con decisione del 10 luglio 2024.

Oggetto del ricorso dinanzi al Tribunale

La ricorrente chiedeva l’annullamento della decisione impugnata, o in subordine l’annullamento con rigetto dell’istanza di revoca. Il ricorso era limitato a due segmenti della tutela:

  • in classe 32, i prodotti "non-alcoholic beverages, fruit drinks and fruit juices";
  • in classe 35, i servizi di vendita al dettaglio relativi a "mineral water and gaseous water and other non-alcoholic beverages".

Admissibilità delle prove prodotte per la prima volta in giudizio

EUIPO eccepiva l’irricevibilità degli allegati A.16 e A.17. Il Tribunale richiama l’articolo 72 del regolamento (UE) 2017/1001 e l’articolo 95, paragrafi 1 e 2, precisando che la legittimità della decisione della commissione di ricorso va valutata sulla base degli elementi presentati in sede amministrativa.

La dichiarazione giurata del 5 settembre 2024, prodotta per la prima volta dinanzi al Tribunale, è dichiarata irricevibile. Diversamente, la tabella allegata come A.17 è ammessa perché si limita a ricompilare e riorganizzare prove già depositate nel procedimento amministrativo.

Normativa e criteri sull’uso effettivo

Il Tribunale ricorda che, in base all’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, e all’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001, il marchio UE è revocabile se, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non è stato oggetto di uso effettivo nell’Unione per i prodotti o servizi registrati, salvo giustificati motivi di non uso.

In applicazione dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/625, la prova dell’uso deve riguardare luogo, tempo, entità e natura dell’uso. La giurisprudenza richiamata ribadisce che l’uso effettivo deve essere reale, pubblico e idoneo a mantenere o creare sbocchi commerciali, e che non sono sufficienti probabilità o supposizioni.

Valutazione della prova per i prodotti della classe 32

Per i prodotti "non-alcoholic beverages, fruit drinks and fruit juices", la ricorrente si fondava su una dichiarazione giurata del 22 novembre 2022 e su documenti complementari, tra cui ricevute, fotografie, ricette, screenshot di siti web e social, materiale promozionale e stampe da Wikipedia.

Il Tribunale osserva che la dichiarazione giurata conteneva dati di fatturato e vendite relativi a categorie troppo ampie o non coincidenti con le voci contestate, senza ripartizione per singola categoria rilevante. Di conseguenza, non era possibile ricavare il volume di vendite per i prodotti effettivamente rivendicati.

Gli altri documenti non colmavano tale lacuna: al più fornivano indizi sulla natura o sul luogo dell’uso, ma non sull’entità. Il Tribunale rileva inoltre che gli atti prodotti si riferivano in gran parte a un marchio figurativo diverso, e che la sola presenza di prezzi di limonata o cocktail su alcune ricevute o immagini non può dimostrare l’uso effettivo del marchio per i prodotti specifici indicati.

Valutazione della prova per i servizi della classe 35

Quanto ai servizi di vendita al dettaglio relativi a "mineral water and gaseous water and other non-alcoholic beverages", il ragionamento è identico. La dichiarazione del 22 novembre 2022 non consentiva di distinguere le vendite riferibili ai singoli servizi, e la dichiarazione del 5 settembre 2024 non era utilizzabile perché irricevibile.

Anche qui, il Tribunale ritiene insufficiente il richiamo a ricevute che menzionano una bottiglia di Sprite o a fotografie di esercizi con bevande di terzi nei frigoriferi. Tali elementi non dimostrano, con prova solida e oggettiva, la portata commerciale dell’uso del marchio per i servizi di rivendita contestati.

Esclusione di argomenti fondati su presunzioni

Il Tribunale respinge l’argomento secondo cui sarebbe ovvio che nei caffè dell’impresa si vendano bevande non alcoliche di terzi o che l’offerta di prodotti da asporto non debba essere pubblicizzata. In materia di uso effettivo non bastano presunzioni: occorre prova concreta e verificabile.

Motivo basato sull’articolo 19, paragrafo 1, TRIPS

La ricorrente invocava anche l’articolo 19, paragrafo 1, dell’Accordo TRIPS, ma senza sviluppare censure specifiche né spiegare in che modo tale disposizione avrebbe inciso sulla valutazione delle prove. Il Tribunale considera quindi il motivo infondato e lo respinge.

Decisione e spese

Il ricorso è integralmente respinto. La ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle dell’interveniente, mentre EUIPO sopporta le proprie spese, in assenza di richiesta specifica per l’ipotesi di udienza non celebrata.

Come è indicizzato

Materiemarchi uerevoca del marchio per non usoprova dell’uso effettivoprocedimento davanti a euipoaccordo trips

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