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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-209/24

Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 9 April 2025. — Allsize Company A/S v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Invalidity proceedings – EU word mark North 56-4 – Earlier international registration designating the European Union – Word mark 66°NORTH – Relative ground for invalidity – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) and Article 60(1)(a) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-209/24

Giurisprudenza europea62024TJ0209

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Allsize Company contro la decisione dell’EUIPO che aveva dichiarato nullo il marchio UE North 56-4. Pur riconoscendo un errore del Board of Appeal nel ritenere che parte del pubblico non comprendesse il termine "north", il Tribunale ritiene che tale elemento sia comunque evocativo e distintivo in misura inferiore alla media, e che la somiglianza complessiva con 66°NORTH, unita all’identità dei prodotti di classe 25, integri un rischio di confusione. La nullità resta quindi confermata e le spese sono poste a carico della ricorrente.

Marchio UE: annullamento per nullità basata su rischio di confusione tra North 56-4 e 66°NORTH ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001.

La questione giuridica

Se il marchio UE North 56-4 debba essere dichiarato nullo per rischio di confusione con il marchio anteriore internazionale 66°NORTH, in particolare: se l’elemento comune "north" sia descrittivo o comunque debole distintivamente; quale sia il grado di somiglianza visiva, fonetica e concettuale tra i segni; e se, tenuto conto dell’identità dei prodotti di classe 25, sussista un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che sussiste rischio di confusione tra i segni North 56-4 e 66°NORTH: l’elemento "north" non è descrittivo in senso diretto dei prodotti di classe 25, ma è evocativo e quindi dotato di distintività inferiore alla media; tuttavia tale elemento è comune ai due marchi, entrambi contengono anche un elemento numerico con il numero 6 e presentano una struttura analoga. Poiché i prodotti sono identici e la somiglianza visiva e concettuale è almeno media, il rischio di confusione non può essere escluso, con conseguente rigetto del ricorso e conferma della nullità del marchio contestato.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale

Marchio UE North 56-4: nullità per rischio di confusione con 66°NORTH

La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto dinanzi al Tribunale contro la decisione della Quinta commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato la nullità del marchio denominativo UE North 56-4. La controversia attiene a prodotti di classe 25, cioè abbigliamento, calzature e copricapi, e al confronto con un diritto anteriore internazionale designante l’Unione europea, 66°NORTH.

Fatti e procedimento amministrativo

Sjóklæðagerðin hf. aveva chiesto la dichiarazione di nullità del marchio North 56-4, registrato nel 2021, invocando il marchio anteriore 66°NORTH, registrato nel 2015 per una vasta gamma di prodotti di abbigliamento e accessori in classe 25. La Cancellation Division aveva accolto la domanda e dichiarato nullo il marchio contestato; in sede di appello, il Board of Appeal aveva confermato la nullità ritenendo sussistente un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, richiamato dall’articolo 60, paragrafo 1, lettera a).

Questioni giuridiche esaminate

Il Tribunale è stato chiamato a valutare se la commissione di ricorso avesse correttamente apprezzato:

  • la natura dell’elemento comune "north" sotto il profilo distintivo;
  • il grado di somiglianza visiva, fonetica e concettuale tra i segni;
  • l’effetto dei numeri "66°" e "56-4" sulla percezione globale;
  • la sussistenza del rischio di confusione in presenza di prodotti identici.

Normativa rilevante

La decisione si fonda principalmente su:

  • articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001, che consente la dichiarazione di nullità del marchio UE in presenza di un conflitto con un marchio anteriore;
  • articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, che richiede un rischio di confusione nel pubblico;
  • articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto iv), sul concetto di marchio anteriore, comprensivo delle registrazioni internazionali efficaci nell’Unione.

Valutazione della distintività dell’elemento "north"

Il Tribunale osserva anzitutto che il Board of Appeal aveva errato nel ritenere che una parte del pubblico non comprendesse il significato del termine "north": trattandosi di vocabolo di base dell’inglese, esso è comprensibile da tutto il pubblico rilevante dell’Unione, anche non anglofono, seppure con conoscenza elementare della lingua. Tuttavia, l’errore non incide sull’esito finale, perché il termine non è descrittivo in modo diretto dell’origine o della destinazione dei prodotti di classe 25; è piuttosto allusivo o evocativo della loro provenienza o idoneità per climi più freddi.

Il Tribunale precisa che tale allusività riduce la capacità distintiva intrinseca dell’elemento comune, portandola al di sotto della media, ma non a un livello meramente debole o trascurabile. Di conseguenza, l’elemento "north" conserva un ruolo apprezzabile nella percezione dei segni.

Confronto visivo, fonetico e concettuale

Sul piano visivo, il Tribunale conferma che i segni sono simili in misura media: differiscono solo per i rispettivi elementi numerici, mentre condividono il vocabolo "north" e la struttura complessiva parola + numero. La diversa collocazione del numero prima o dopo il vocabolo non basta a rendere radicalmente diversa la struttura dei marchi.

Sul piano fonetico, la somiglianza è almeno bassa: i segni condividono la pronuncia di "north" e del numero 6, pur con differenze nella pronuncia completa dei rispettivi numeri. Anche qui, le divergenze non eliminano la somiglianza complessiva.

Sul piano concettuale, il Tribunale censura la commissione di ricorso solo nella parte in cui aveva ipotizzato l’assenza di significato di "north" per una parte del pubblico. Poiché il termine è compreso da tutto il pubblico, il confronto concettuale si fonda unicamente su tale elemento comune. Considerata però la sua distintività inferiore alla media, la somiglianza concettuale va qualificata come media, non elevata.

Valutazione globale del rischio di confusione

Applicando il principio di interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti, il Tribunale rileva che i prodotti in classe 25 sono identici. Inoltre, nei beni di abbigliamento il profilo visivo assume normalmente un’importanza preminente, perché il consumatore sceglie in base all’aspetto esteriore del prodotto e del segno.

Nel caso concreto, il marchio anteriore resta complessivamente dotato di distintività media: il carattere meno distintivo di "north" è compensato dall’elemento numerico "66°". La combinazione di identità dei prodotti, somiglianza visiva e concettuale media, somiglianza fonetica almeno bassa e memoria imperfetta del consumatore consente di mantenere ferma la conclusione della commissione di ricorso: il rischio di confusione non può essere escluso.

Rilevanza della giurisprudenza e delle spese

Il Tribunale distingue i precedenti invocati dalla ricorrente, osservando che le cause richiamate riguardavano segni e contesti diversi. Quanto alle spese, applica l’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura e condanna la ricorrente, soccombente, a sopportarle. Respinge inoltre la richiesta dell’interveniente di recuperare le spese del procedimento dinanzi alla Cancellation Division, chiarendo che solo le spese essenziali del procedimento di appello dinanzi all’EUIPO possono essere considerate recuperabili ai sensi dell’articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

Dispositivo

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e conferma la decisione dell’EUIPO che aveva dichiarato nullo il marchio North 56-4. Il marchio anteriore 66°NORTH mantiene dunque efficacia ostativa per identità dei prodotti e rischio di confusione nel pubblico rilevante.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'unione europeanullità del marchiorischio di confusioneconcorrenza segni distintiviclasse 25 abbigliamento e accessori

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