Tribunale, Sentenza T-329/23
Sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 9 aprile 2025. — Repubblica ceca contro Commissione europea. — Risorse proprie dell’Unione – Responsabilità finanziaria degli Stati membri – Obbligo per gli Stati membri di mettere a disposizione della Commissione risorse proprie – Versamento alla Commissione degli importi corrispondenti a risorse proprie non recuperate – Dazi all’importazione – Importazioni di prodotti tessili, di calzature e di occhiali da sole provenienti dall’Asia – Valore in dogana – Assenza di sottovalutazione – Insussistenza dell’obbligo di costituire una garanzia prima dello svincolo – Arricchimento senza causa dell’Unione. — Causa T-329/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale accoglie il ricorso della Repubblica ceca e condanna la Commissione a restituire gli importi versati a titolo di risorse proprie dell’Unione. La sentenza chiarisce che il PMA/PMR, essendo un valore statistico, serve solo a individuare operazioni da controllare e non a determinare il valore in dogana. Poiché le autorità ceche avevano effettuato controlli adeguati e non risultava dimostrato che una garanzia fosse dovuta prima dello svincolo, non sussisteva l’obbligo di versamento alla Commissione.
Responsabilità finanziaria dello Stato membro per risorse proprie: il Tribunale stabilisce che, avendo effettuato controlli doganali sufficienti e non essendo tenuta a esigere una garanzia prima dello svincolo, la Repubblica ceca non doveva versare alla Commissione gli importi contestati a titolo di dazi non recuperati
La questione giuridica
Se, nell’ambito di un’azione di arricchimento senza causa dell’Unione, uno Stato membro debba considerarsi tenuto a mettere a disposizione della Commissione importi corrispondenti a dazi all’importazione non recuperati quando, durante controlli doganali effettuati su importazioni di merci a basso valore dichiarato, ha accettato il valore in dogana dichiarato e ha svincolato la merce senza richiedere una garanzia; e, in particolare, se un valore statistico come il PMA/PMR possa essere utilizzato per respingere il valore dichiarato o per determinare il valore in dogana ai sensi del codice doganale comunitario.
Principio di diritto
In un’azione fondata sull’arricchimento senza causa dell’Unione, uno Stato membro non è tenuto a versare alla Commissione importi corrispondenti a dazi all’importazione se dimostra di aver adempiuto agli obblighi che gli derivano dal diritto doganale e dal sistema delle risorse proprie. Il Tribunale afferma che, quando le autorità doganali hanno svolto controlli fisici e documentali conformi al principio di effettività e agli orientamenti operativi applicabili, e tali controlli non hanno evidenziato elementi concreti che imponessero di respingere il valore di transazione o di esigere una garanzia prima dello svincolo, il valore statistico (PMA/PMR) non può essere usato come criterio di determinazione del valore in dogana ma solo come strumento di analisi del rischio. Ne consegue che la Repubblica ceca non era obbligata a mettere a disposizione della Commissione le somme contestate, che devono esserle restituite.
Norme richiamate
- Articolo 268 TFUE
- Articolo 340, secondo comma, TFUE
- Articolo 325, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 8, paragrafo 1, della decisione 2007/436/CE, Euratom
- Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000
- Regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice doganale comunitario)
- Articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92
- Articolo 29 del regolamento (CEE) n. 2913/92
- Articoli 30 e 31 del regolamento (CEE) n. 2913/92
- Articoli 217 e 218 del regolamento (CEE) n. 2913/92
- Regolamento (CEE) n. 2454/93
- Articolo 248, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Risorse proprie, controlli doganali e arricchimento senza causa
La pronuncia riguarda un ricorso diretto proposto dalla Repubblica ceca ai sensi degli articoli 268 e 340, secondo comma, TFUE, volto a ottenere la restituzione di somme versate alla Commissione a titolo di risorse proprie dell’Unione. La controversia nasce dall’attuazione dell’operazione di controllo prioritario "ACP Discount" sulle importazioni di prodotti tessili, calzature e occhiali da sole provenienti dall’Asia, con particolare riferimento al rischio di sottovalutazione del valore in dogana.
Fatti e contesto dell’operazione ACP Discount
A seguito dell’abolizione dei contingenti sulle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento, l’Unione ha registrato un forte aumento di importazioni a basso valore dichiarato. Nell’ambito dell’ACP Discount, coordinata dalla DG fiscalità e unione doganale della Commissione, furono definiti codici TARIC selezionati, un prezzo medio rettificato (PMR) e un prezzo minimo accettabile (PMA), fissato al 50% del PMR, per individuare le operazioni a rischio.
Gli orientamenti dell’ACP Discount prevedevano verifiche documentali e fisiche, eventuale richiesta di ulteriori documenti, eventuale contatto con il dichiarante e, solo se persistessero dubbi, la determinazione del valore in dogana con metodi secondari oppure la richiesta di una garanzia prima dello svincolo. La Commissione, a seguito di una missione ispettiva, contestò alla Repubblica ceca di aver svincolato merci senza garanzia e sostenne che ciò avesse comportato una perdita di risorse proprie dell’Unione.
Oggetto del ricorso e quadro giuridico dell’arricchimento senza causa
Il Tribunale ricorda che, in un’azione di arricchimento senza causa dell’Unione, occorre verificare se l’impoverimento dello Stato membro e l’arricchimento della Commissione trovino giustificazione negli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione in materia di risorse proprie. Lo Stato membro ricorrente deve provare di non essere tenuto, in base alle norme applicabili, a mettere a disposizione l’importo controverso e di aver rispettato i propri obblighi.
In tale quadro rilevano la decisione 2007/436/CE, Euratom, il regolamento n. 1150/2000 e, sul piano doganale, il codice doganale comunitario e il regolamento n. 2454/93. Il Tribunale richiama inoltre il principio di effettività e la giurisprudenza sulla necessità di una riscossione effettiva e integrale delle risorse proprie costituite dai dazi doganali.
Ragionamento del Tribunale sui controlli doganali
Il Tribunale constata che la Repubblica ceca ha prodotto elementi documentali e testimoniali idonei a dimostrare lo svolgimento di controlli fisici e documentali sull’insieme delle dichiarazioni interessate. Le autorità doganali avevano esaminato le merci, raccolto fotografie, verbali, documenti contrattuali, fatture e altri documenti giustificativi, oltre a eseguire il prelievo di campioni ove previsto dagli orientamenti.
Secondo il Tribunale, la Commissione non ha fornito elementi concreti per dimostrare che tali controlli fossero insufficienti rispetto al principio di effettività. Né può rilevare, da solo, il fatto che il valore dichiarato fosse inferiore alla soglia di rischio, se non è indicato quali ulteriori misure avrebbero dovuto essere adottate per escludere il valore dichiarato o pretendere una garanzia.
Irrilevanza del PMA/PMR come criterio di determinazione del valore in dogana
La Corte chiarisce che un valore statistico come il PMA/PMR può servire soltanto da indicatore di rischio per selezionare le importazioni da sottoporre a verifiche più approfondite. Non può invece essere utilizzato per determinare il valore in dogana delle merci.
Di conseguenza, non è corretto sostenere che ogni valore dichiarato inferiore al PMA debba essere automaticamente respinto. Una simile impostazione svuoterebbe di contenuto il margine di discrezionalità riconosciuto agli Stati membri nelle verifiche doganali e contrasterebbe con la procedura prevista dagli articoli 29, 30 e 31 del codice doganale comunitario.
Mancanza di prova di un dazio supplementare effettivamente esigibile
Anche ipotizzando il ricorso ai metodi secondari di valutazione, il Tribunale osserva che il fascicolo non dimostra che essi avrebbero consentito di determinare un valore in dogana più elevato rispetto a quello dichiarato. I confronti effettuati dalle autorità ceche con merci identiche o similari non indicavano un dazio supplementare, e non vi sono elementi che consentano di concludere che il metodo residuale avrebbe prodotto un risultato diverso.
La Commissione non ha quindi dimostrato che la costituzione di una garanzia prima dello svincolo avrebbe effettivamente tutelato interessi finanziari dell’Unione mediante la riscossione di ulteriori dazi. In assenza di tale dimostrazione, non sussiste la giustificazione giuridica per l’importo chiesto alla Repubblica ceca.
Decisione e spese
Il Tribunale accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso e ritiene superfluo esaminare il terzo. Dichiara che la Repubblica ceca ha agito conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del codice doganale comunitario e all’articolo 248, paragrafo 1, del regolamento n. 2454/93, e che non era tenuta a mettere a disposizione della Commissione l’importo contestato. La Commissione è pertanto condannata a restituire CZK 60.435.306,39 e a sopportare le spese.
Principio affermato
La sentenza afferma che il semplice superamento di una soglia statistica di rischio non basta a giustificare la sostituzione del valore dichiarato con un valore statistico né a imporre automaticamente la richiesta di garanzia prima dello svincolo; occorre invece dimostrare, alla luce dei controlli concretamente effettuati e delle informazioni disponibili al momento, che il valore di transazione non poteva essere accettato e che vi era un effettivo importo supplementare di dazi da garantire o riscuotere.
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