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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-878/24

Ordinanza del vicepresidente della Corte del 9 aprile 2025. — Alhares for Security Services and Occupational Safety contro missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia). — Impugnazione – Procedimento sommario – Appalti pubblici di servizi – Procedura di gara – Procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara – Domanda di provvedimenti provvisori – Urgenza – Criteri di valutazione – Nozione di danno grave. — Causa C-878/24 P(R)

Giurisprudenza europea62024CO0878

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge l’impugnazione proposta da un operatore escluso da una gara d’appalto EUBAM Libia per servizi di sicurezza. Pur riconoscendo che il Tribunale aveva fatto riferimento, in un passaggio, a un indice più vicino al danno irreparabile, la Corte ritiene che ciò non incida sul risultato finale, perché la ricorrente non ha provato in modo concreto un danno grave. Conferma inoltre che, in questa fase, non possono essere presi in considerazione gli interessi dell’amministrazione aggiudicatrice a sostegno dell’urgenza invocata dal soggetto privato.

Impugnazione avverso il rigetto di una domanda di provvedimenti provvisori in materia di appalti pubblici: nozione di danno grave nella fase precontrattuale e limiti della tutela cautelare.

La questione giuridica

Se il presidente del Tribunale abbia commesso un errore di diritto nel valutare l’urgenza ai fini dei provvedimenti provvisori, assimilando indebitamente la nozione di danno grave a quella di danno irreparabile; se, in materia di appalti pubblici durante la fase precontrattuale, l’offerente escluso debba dimostrare soltanto un danno grave in presenza di un fumus boni iuris particolarmente serio; se la ricorrente avesse dimostrato un danno grave derivante dalla perdita dell’appalto e, inoltre, se potesse invocare un pregiudizio agli interessi dell’amministrazione aggiudicatrice.

Principio di diritto

In materia di appalti pubblici, quando una domanda di provvedimenti provvisori è proposta nella fase precontrattuale, l’offerente escluso non è tenuto a dimostrare un danno irreparabile se riesce a far valere un fumus boni iuris particolarmente serio; resta però necessario provare, con elementi concreti e specifici, che il mancato accoglimento della domanda gli arrecherebbe un danno grave. La Corte respinge l’impugnazione perché, pur rilevando un’imprecisione del Tribunale nell’aver evocato un indice connesso al danno irreparabile, tale errore non incide sull’esito: la ricorrente si era limitata ad affermazioni generali sul valore dell’appalto senza dimostrare che la perdita dell’aggiudicazione avrebbe comportato un pregiudizio economicamente obiettivamente considerevole; inoltre non può fondare l’urgenza su un asserito pregiudizio agli interessi dell’amministrazione aggiudicatrice. L’impugnazione è quindi respinta e la ricorrente è condannata alle spese.

Norme richiamate

  • Articolo 57, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 164, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
  • Punti 11.1, secondo comma, lettera c), e 39.2 dell’allegato I del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte

Impugnazione avverso il rigetto di una domanda di provvedimenti provvisori in materia di appalti pubblici

La pronuncia riguarda un’impugnazione ex articolo 57, secondo comma, dello Statuto della Corte contro l’ordinanza del presidente del Tribunale che aveva respinto una domanda cautelare presentata da un offerente escluso da una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando. La controversia concerne l’aggiudicazione di un contratto di servizi di sicurezza indetto da EUBAM Libia ai sensi del regolamento finanziario 2018/1046.

Fatti e procedimento principale

La ricorrente, Alhares for Security Services and Occupational Safety, è una società libica attiva nei servizi di sicurezza privati. EUBAM Libia aveva avviato il 6 agosto 2024 la gara EUBAM-24-24-Security Services mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione, dichiarando di applicare procedure flessibili di aggiudicazione in ragione della situazione di crisi, sulla base di una decisione della Commissione e del regolamento 2018/1046.

La società aveva chiesto di partecipare alla gara, ma il 5 e 11 settembre 2024 EUBAM Libia le aveva comunicato che non vi era obbligo giuridico di invitare tutti gli operatori autorizzati. La ricorrente aveva quindi proposto un ricorso di annullamento e una domanda di provvedimenti provvisori diretta a sospendere la conclusione del contratto e a ottenere la ripetizione della gara con procedura regolare. Il presidente del Tribunale aveva respinto la domanda per difetto di urgenza, senza esaminare fumus boni iuris e bilanciamento degli interessi.

Motivi dell’impugnazione

La ricorrente deduceva tre motivi:

  • errore di diritto nella valutazione dell’urgenza, per avere il Tribunale assimilato il danno grave al danno irreparabile;
  • sussistenza di un fumus boni iuris particolarmente serio;
  • permanenza dell’urgenza, anche in ragione del valore economico dell’appalto e di presunti profili di rischio connessi agli operatori preselezionati.

Quadro giurisprudenziale richiamato

La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui il procedimento sommario mira a garantire l’effettività della futura decisione di merito e richiede, in linea generale, che il richiedente dimostri il rischio di un danno grave e irreparabile. Tuttavia, in materia di appalti pubblici, quando un offerente escluso dimostra un fumus boni iuris particolarmente serio, non gli può essere imposto di provare un danno irreparabile, poiché ciò comprimerebbe eccessivamente il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva garantito dall’articolo 47 della Carta.

La Corte precisa però che questa attenuazione opera solo nella fase precontrattuale e non elimina l’onere di dimostrare un danno grave; il richiedente deve fornire elementi concreti che consentano di apprezzare la realtà del rischio dedotto.

Valutazione della Corte sull’urgenza

La Corte osserva che il presidente del Tribunale aveva effettivamente fatto riferimento, al punto 32 dell’ordinanza impugnata, al fatto che la ricorrente non avesse allegato una minaccia per la sua stessa esistenza. Tale elemento si collega al danno irreparabile e non al solo danno grave, sicché in quel passaggio vi sarebbe un errore di diritto.

Tuttavia, tale errore è dichiarato inoperante, perché l’ordinanza impugnata si fondava soprattutto su un’altra considerazione: la ricorrente aveva invocato in modo generico l’importanza economica dell’appalto e la perdita di un fatturato potenziale, senza fornire indicazioni concrete e precise sulla propria situazione economica e sulle conseguenze effettive della mancata sospensione. La Corte sottolinea che un danno economico può essere considerato grave se obiettivamente considerevole, anche indipendentemente dalle dimensioni dell’impresa, ma spetta comunque al richiedente dimostrarne la concretezza e la rilevanza alla luce delle circostanze del caso.

La ricorrente si era limitata a ribadire argomentazioni generali sul valore del contratto, senza spiegare perché la perdita dell’aggiudicazione avrebbe generato un pregiudizio economicamente obiettivamente considerevole. Per questo motivo, l’errore di diritto rilevato non incide sull’esito e il motivo viene respinto come inoperante.

Perdita di reputazione e interessi dell’amministrazione aggiudicatrice

Quanto alla lamentata perdita di reputazione derivante dalla mancata aggiudicazione, la Corte rileva che la ricorrente non ha indicato in che modo il ragionamento del Tribunale sarebbe giuridicamente erroneo; il motivo è quindi infondato.

La Corte esclude poi che la ricorrente possa fondare l’urgenza su un pregiudizio agli interessi di EUBAM Libia e dei suoi membri. Nel procedimento sommario, quando il richiedente è un soggetto privato, il giudice cautelare considera solo gli interessi di quest’ultimo; non sono dunque rilevanti i pretesi danni che la misura cautelare arrecherebbe alla parte resistente o ai suoi membri.

Decisione e spese

Respinti il primo e il terzo motivo, la Corte dichiara che non vi è luogo a statuire sul secondo motivo relativo al fumus boni iuris. L’impugnazione è respinta integralmente. In applicazione delle regole sulle spese del procedimento d’impugnazione, la ricorrente soccombente è condannata alle spese.

Come è indicizzato

Materieappalti pubbliciprocedimenti cautelaritutela giurisdizionale effettivadiritto finanziario dell’Unione

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