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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-1153/23

Judgment of the General Court (First Chamber) of 9 April 2025. — Ardeshir Ghiassi v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Invalidity proceedings – EU word mark VITAE – Absolute grounds for invalidity – Lack of descriptive character – Distinctive character – Article 7(1)(b) and (c) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-1153/23

Giurisprudenza europea62023TJ1153

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso contro la decisione dell'EUIPO che aveva negato la nullità del marchio UE VITAE per dispositivi medici di classe 10. La parola latina, pur richiamando l'idea di vita o vitalità, è stata ritenuta troppo vaga per descrivere una caratteristica dei prodotti. Ne consegue anche il rigetto della doglianza sul difetto di distintività, non essendo stati prospettati motivi autonomi rispetto alla asserita descrittività.

Nullità di un marchio UE denominativo VITAE per asserita descrittività e difetto di distintività in relazione a dispositivi medici di classe 10.

La questione giuridica

Se il marchio denominativo VITAE, registrato per dispositivi e apparecchi medici e chirurgici di classe 10, sia nullo perché costituito esclusivamente da un segno descrittivo ai sensi dell'articolo 7(1)(c) del regolamento (UE) 2017/1001 e, conseguentemente, privo di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7(1)(b); inoltre, se il ricorrente avesse fornito elementi sufficienti per superare la presunzione di validità del marchio registrato nel procedimento di nullità.

Principio di diritto

Il Tribunale ha confermato che il segno VITAE non è nullo: per il pubblico professionale del settore sanitario esso evoca solo in modo generico e positivo l'idea di "vita" o "vitalità", ma non descrive in modo diretto e concreto una caratteristica oggettiva dei prodotti di classe 10; manca quindi il nesso sufficientemente diretto e specifico richiesto dall'articolo 7(1)(c) del regolamento 2017/1001. Poiché il ricorrente non ha dedotto motivi autonomi diversi dalla pretesa descrittività, è stata respinta anche la censura fondata sull'articolo 7(1)(b).

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 59(1)(a) del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7(1)(b) del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7(1)(c) del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7(2) del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106(3) del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134(1) del regolamento di procedura del Tribunale

Nullità del marchio UE VITAE per dispositivi medici di classe 10

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO in materia di nullità di marchio UE. Il Tribunale esamina se il segno denominativo VITAE sia descrittivo o privo di carattere distintivo per una serie di prodotti sanitari e medici rientranti nella classe 10.

Fatti e procedimento amministrativo

Il ricorrente aveva chiesto la declaratoria di nullità del marchio UE denominativo VITAE, registrato su domanda di Hersill SL. Dopo la restrizione dell'elenco dei prodotti, il marchio riguardava, in classe 10, apparecchi e strumenti chirurgici, veterinari e medici, dispositivi terapeutici e di assistenza per persone disabili, ventilatori polmonari, respiratori, apparecchi per il trattamento delle affezioni polmonari, macchine cuore-polmone e maschere per rianimazione cardiopolmonare, con esclusione di articoli ortopedici e riabilitativi. L'istanza di nullità era fondata sull'articolo 59(1)(a) del regolamento (UE) 2017/1001, in combinato con l'articolo 7(1)(b) e (c). La divisione di annullamento aveva respinto la domanda; la commissione di ricorso aveva confermato il rigetto, ritenendo il termine vitae troppo vago per descrivere una caratteristica dei beni e, quanto alla lettera b), rilevando che il ricorrente non aveva dedotto un difetto di distintività autonomo rispetto alla supposta descrittività.

Questioni sottoposte al Tribunale

Il ricorrente articolava due motivi principali:

  • violazione dell'articolo 59(1)(a), in combinato con l'articolo 7(1)(c), perché il segno sarebbe descrittivo dei prodotti della classe 10;
  • violazione dell'articolo 59(1)(a), in combinato con l'articolo 7(1)(b), perché, essendo descrittivo, il segno sarebbe anche privo di carattere distintivo.

Normativa e criteri applicabili

Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell'articolo 59(1)(a) del regolamento 2017/1001, un marchio UE è dichiarato nullo se registrato in violazione dell'articolo 7. In un procedimento di nullità, il marchio registrato beneficia di una presunzione di validità; spetta quindi al richiedente indicare i fatti specifici idonei a mettere in discussione tale validità. Quanto alla descrittività, l'articolo 7(1)(c) vieta la registrazione dei segni che possono servire a designare specie, qualità, quantità, destinazione, valore o altre caratteristiche dei prodotti o servizi. La giurisprudenza richiamata precisa che il segno deve presentare un nesso sufficientemente diretto e concreto con i prodotti, tale da consentire al pubblico rilevante di percepire immediatamente, senza ulteriori riflessioni, una descrizione di tali prodotti o di una loro caratteristica.

Pubblico rilevante e percezione del segno

Il pubblico pertinente è individuato nei professionisti del settore sanitario, ritenuti dotati di un livello di attenzione elevato. Il Tribunale accetta che tali professionisti abbiano familiarità con il latino e comprendano vitae come plurale di vita, cioè "vita". Il ricorrente contestava l'uso, da parte della commissione di ricorso, di un dizionario inglese secondo cui il termine sarebbe collegato a curriculum vitae. Il Tribunale respinge l'obiezione, osservando che la valutazione va compiuta in relazione alla percezione del pubblico pertinente, non secondo un'accezione astratta o lessicografica isolata.

Perché il segno non è descrittivo

Il Tribunale richiama la propria giurisprudenza sul termine vita/vitae, secondo cui tale radice evoca una qualità positiva, un'idea di vita o di vitalità, ma in modo generico. Applicando tale criterio, afferma che vitae, da solo e senza ulteriori elementi, non comunica ai consumatori una caratteristica specifica dei prodotti, né il loro scopo o uso previsto. Per i prodotti di classe 10, il termine resta un'allusione troppo vaga e astratta, suscettibile di molteplici associazioni - come salvare la vita, preservarla o migliorarla - e non consente di percepire immediatamente una descrizione concreta. Di conseguenza, manca il requisito del nesso diretto e specifico richiesto dall'articolo 7(1)(c).

Rigetto degli argomenti del ricorrente

Il Tribunale esamina e respinge le principali argomentazioni addotte dal ricorrente:

  • Nota esplicativa della classe 10 della classificazione di Nizza: essa indica la finalità generale dei prodotti (diagnosi, trattamento, miglioramento della salute), ma non basta a definire una caratteristica specifica, oggettiva e intrinseca dei prodotti;
  • Estratti di dizionari e materiale pubblicitario: non dimostrano che il pubblico percepisca il segno come descrittivo di un effetto specifico, ma al più come evocativo;
  • Decisione precedente della commissione di ricorso del 10 settembre 2021: non è decisiva, perché riguardava un contesto diverso, prodotti diversi e non affermava la descrittività del termine, ma solo la sua non particolare distintività.

Carattere distintivo

Quanto al secondo motivo, il Tribunale ricorda che i motivi di rifiuto dell'articolo 7(1) sono autonomi. I segni descrittivi sono anche privi di carattere distintivo, ma un segno può essere non distintivo anche per ragioni diverse dalla descrittività. Nel caso concreto, il ricorrente non ha formulato censure autonome sul difetto di distintività: ha semplicemente fatto discendere la violazione dell'articolo 7(1)(b) dalla pretesa descrittività, già esclusa dal Tribunale. Il secondo motivo è quindi respinto.

Decisione e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e conferma la decisione dell'EUIPO. Il ricorrente è condannato a sopportare le proprie spese e a rifondere quelle sostenute da Hersill SL; l'EUIPO, avendo chiesto la condanna alle spese solo nell'ipotesi di udienza, è condannato a sostenere le proprie spese poiché non si è tenuta udienza.

Principio affermato

Un segno denominativo costituito dalla parola latina VITAE non è descrittivo, ai sensi dell'articolo 7(1)(c) del regolamento (UE) 2017/1001, per dispositivi medici e sanitari di classe 10, quando il pubblico professionale del settore sanitario lo percepisce soltanto come riferimento generico a "vita" o "vitalità" e non come indicazione immediata e concreta di una caratteristica oggettiva dei prodotti. In mancanza di argomenti autonomi sul carattere distintivo, il motivo fondato sull'articolo 7(1)(b) deve essere parimenti respinto.

Come è indicizzato

Materiemarchio uenullità del marchiosegni descrittivicarattere distintivosettore dispositivi medici

Testo integrale

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