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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-292/23

Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'8 aprile 2025. — Procedimento penale a carico di I.R.O. e F.J.L.R. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado Central de Instrucción n° 6 de Madrid. — Rinvio pregiudiziale – Procura europea – Regolamento (UE) 2017/1939 – Articolo 42, paragrafo 1 – Atti procedurali destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi – Controllo giurisdizionale, da parte degli organi giurisdizionali nazionali, conformemente alle procedure e ai requisiti stabiliti dal diritto nazionale – Portata – Citazione a comparire come testimoni – Diritto nazionale che non consente il controllo giurisdizionale diretto di una siffatta misura – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principi di equivalenza e di effettività. — Causa C-292/23

Giurisprudenza europea62023CJ0292

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito la portata del controllo giurisdizionale sugli atti procedurali della Procura europea. Ha affermato che la citazione di testimoni da parte del procuratore europeo delegato può essere sottoposta al vaglio dei giudici nazionali se, in concreto, produce effetti giuridici vincolanti sui diritti delle persone interessate. Il controllo può essere anche incidentale, ma deve essere effettivo; inoltre, se il diritto interno consente un ricorso diretto contro atti analoghi di autorità nazionali, il principio di equivalenza esige la stessa tutela anche per gli atti dell’EPPO.

Controllo giurisdizionale degli atti della Procura europea: la citazione di testimoni disposta dal procuratore europeo delegato è impugnabile dai soggetti interessati quando produce effetti giuridici vincolanti e può richiedere un rimedio diretto se previsto per atti interni analoghi.

La questione giuridica

Se l’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939, letto alla luce dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, degli articoli 47 e 48 della Carta e dei principi di equivalenza ed effettività, osti a una normativa nazionale che esclude il controllo giurisdizionale diretto di una decisione del procuratore europeo delegato che cita testimoni; se tale esclusione incida anche sui diritti di difesa e sull’equo processo; e se il sistema nazionale di impugnazioni limitato a un elenco tassativo sia compatibile con il diritto dell’Unione.

Principio di diritto

L’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento 2017/1939 deve essere interpretato nel senso che una decisione del procuratore europeo delegato che cita testimoni è soggetta al controllo dei giudici nazionali quando, valutata in concreto, produce effetti giuridici vincolanti tali da incidere in modo rilevante sulla situazione giuridica delle persone che la contestano; in tal caso il diritto nazionale deve assicurare un controllo effettivo, anche solo incidentale, da parte del giudice competente, ma, se per atti interni analoghi è previsto un ricorso diretto, il principio di equivalenza impone di riconoscere la stessa possibilità anche per gli atti della Procura europea.

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) 2017/1939
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 86, paragrafo 3, TFUE
  • Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE
  • Articolo 2 TUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Direttiva (UE) 2016/343

Controllo giurisdizionale degli atti della Procura europea e citazione di testimoni

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dello Juzgado Central de Instrucción no 6 de Madrid in un procedimento penale avviato dalla Procura europea per frode in materia di sovvenzioni e falsa documentazione. Il tema centrale è la portata dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939 in relazione al controllo giurisdizionale di una decisione del procuratore europeo delegato che cita testimoni.

Fatti e procedimento principale

I.R.O. e F.J.L.R. erano direttori di una società spagnola beneficiaria di una sovvenzione europea. Dopo una segnalazione dell’OLAF, l’indagine è stata inizialmente avviata da un giudice istruttore spagnolo; successivamente la Procura europea ha avocato il caso. Con decisione del 2 febbraio 2023 i procuratori europei delegati hanno citato Y.C. e I.M.B. a comparire in qualità di testimoni.

La difesa di I.R.O. e F.J.L.R. ha contestato tale decisione sostenendo che la citazione di Y.C. fosse inutile e ridondante, poiché il testimone era già stato sentito dal giudice spagnolo in precedenza. Il giudice del rinvio ha rilevato che la normativa spagnola applicabile alla Procura europea consente l’impugnazione solo nei casi espressamente previsti dalla LO 9/2021, e che la citazione di testimoni non rientra tra essi.

Normativa rilevante

La Corte ha esaminato in particolare il regolamento (UE) 2017/1939, soprattutto:

  • l’articolo 4, sui compiti della Procura europea;
  • l’articolo 8, sulla sua struttura centrale e decentrata;
  • l’articolo 13, sui procuratori europei delegati;
  • l’articolo 28, sullo svolgimento delle indagini;
  • l’articolo 30, sulle misure investigative;
  • l’articolo 41, sui diritti degli indagati e imputati;
  • l’articolo 42, sul controllo giurisdizionale.

Sono stati richiamati anche l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, gli articoli 47 e 48 della Carta e la direttiva (UE) 2016/343.

Questioni pregiudiziali

Il giudice spagnolo ha chiesto, in sostanza, se:

  • l’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento 2017/1939 osti a una norma nazionale che esclude il controllo giurisdizionale di un atto procedurale dell’EPPO produttivo di effetti giuridici nei confronti di terzi;
  • l’esclusione del ricorso diretto contro la citazione di testimoni sia compatibile con i diritti di difesa, il diritto a un equo processo e la direttiva 2016/343;
  • il sistema spagnolo, che limita i ricorsi contro gli atti dei procuratori europei delegati a un elenco chiuso, violi i principi di equivalenza ed effettività.

La Corte ha dichiarato irricevibile la seconda questione, poiché il ricorso nel procedimento principale era stato proposto dagli indagati e non dai testimoni citati. Ha invece ritenuto ricevibili la prima, la terza e la quarta questione.

Ragionamento della Corte

La Corte ha interpretato l’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento 2017/1939 come nozione autonoma del diritto dell’Unione. Il rinvio alle "procedure e ai requisiti stabiliti dal diritto nazionale" riguarda solo le modalità del controllo giurisdizionale, non la definizione degli atti impugnabili.

Secondo la Corte, un atto procedurale dell’EPPO è soggetto al controllo dei giudici nazionali quando, valutato in concreto, è volto a produrre effetti giuridici vincolanti tali da incidere sugli interessi di terzi, modificando in misura rilevante la loro situazione giuridica. La verifica deve essere fatta in base al contenuto dell’atto, al contesto e ai poteri dell’organo che lo adotta.

La Corte ha osservato che l’espressione "terzi" comprende non solo l’indagato e la vittima, ma anche altri soggetti i cui diritti possono essere pregiudicati. Ha quindi escluso che la citazione di testimoni sia, per sua natura, sottratta al controllo: occorre una valutazione concreta da parte del giudice nazionale.

Quanto alla forma della tutela, la Corte ha chiarito che l’articolo 42, paragrafo 1, non impone necessariamente un ricorso diretto autonomo. È sufficiente che il diritto nazionale assicuri un controllo effettivo, anche in via incidentale, purché il giudice adito possa esaminare tutte le questioni di diritto e di fatto rilevanti e verificare il rispetto dei diritti garantiti dal diritto dell’Unione.

Infine, la Corte ha richiamato il principio di equivalenza: se il diritto nazionale offre un ricorso diretto contro atti analoghi adottati da autorità interne, la stessa possibilità deve essere garantita anche per gli atti procedurali dell’EPPO. Il principio di effettività, invece, non aggiunge nel caso di specie obblighi ulteriori rispetto a quelli già derivanti dall’articolo 19 TUE e dall’articolo 47 della Carta.

Dispositivo

La Corte ha statuito che una decisione con cui il procuratore europeo delegato cita testimoni è soggetta al controllo dei giudici nazionali competenti quando essa produce effetti giuridici vincolanti tali da incidere in modo rilevante sulla situazione giuridica delle persone che la contestano, come gli indagati. In tal caso, il diritto nazionale deve garantire un controllo giurisdizionale effettivo, almeno in via incidentale; tuttavia, se per decisioni analoghe di diritto interno è ammesso un ricorso diretto, il principio di equivalenza impone di riconoscere la medesima possibilità anche nel contesto dell’EPPO.

Principio affermato

La citazione di testimoni disposta dalla Procura europea non è automaticamente sottratta al sindacato giurisdizionale nazionale: il giudice deve verificare in concreto se l’atto produca effetti giuridici vincolanti sui diritti dei terzi interessati. Se sì, il controllo deve essere effettivo e compatibile con i principi di equivalenza ed effettività, potendo essere incidentale salvo che il diritto interno consenta, per atti analoghi, un ricorso diretto.

Come è indicizzato

Materieprocura europeadiritti della difesatutela giurisdizionale effettivaprincipio di equivalenzaprocedimento penale

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