Cassazione Penale, Sentenza n. 23788/2025 del 25/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente è stata condannata per evasione dopo essersi allontanata dagli arresti domiciliari; successivamente si è spontaneamente presentata alla stazione dei Carabinieri chiedendo il mutamento del luogo di detenzione. Il ricorso contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 385, quarto comma, cod. pen., sostenendo che la costituzione alla forza dell'ordine, anche con l'unico scopo di rendersi nuovamente rintracciabile, dovrebbe valere come ammissione dell'infrazione e giustificare l'attenuante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'attenuante speciale di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen., applicabile anche agli arresti domiciliari per effetto dell'art. 47-ter legge 26 luglio 1975 n. 354, richiede la costituzione in carcere prima della condanna o la consegna ad un'autorità obbligata a provvedere alla traduzione in carcere, e che tali atti debbano esprimere l'ammissione dell'infrazione e la volontà di elidere le conseguenze del reato. Non è sufficiente la mera cessazione dell'evasione o la semplice ricomparsa/restituzione alla misura domiciliare; analoghe pronunce della giurisprudenza hanno negato l'attenuante quando l'evaso si sia limitato a rientrare nel luogo della misura o a chiedere il mutamento del domicilio senza manifestare la volontà di essere tradotto in carcere. Di conseguenza il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 385 cod. pen., quarto comma
L'attenuante prevista per l'evaso che si costituisca in carcere prima della condanna è riconosciuta solo quando la costituzione esprima ammissione dell'infrazione e volontà di elidere le conseguenze penali; non si applica automaticamente per la semplice ricomparsa o neutralizzazione della fuga
art. 47-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354
Estende l'applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 385 anche all'ipotesi di evasione dagli arresti domiciliari, ma nei limiti e alle condizioni richieste dalla norma e dalla giurisprudenza
art. 616 cod. proc. pen.
Norma processuale che impone l'obbligo di sostenere le spese processuali alla parte soccombente; applicata qui in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- L'attenuante di cui all'art. 385, comma 4 cod. pen. richiede una costituzione in carcere prima della condanna o la consegna a un'autorità obbligata a tradurre in carcere: deve emergere un comportamento inequivocabile di ammissione del fatto e di volontà di assumersi le conseguenze penali
- La semplice cessazione dell'evasione (es. tornare o rendersi nuovamente rintracciabile, chiedere il mutamento del luogo di detenzione) non basta, se non è accompagnata da un atto di consegna che implichi la traduzione in carcere
- La presentazione spontanea alle forze dell'ordine con la sola richiesta di cambiare luogo di detenzione è in linea di principio insufficiente a fondare l'attenuante, a meno che non emerga chiaramente l'intenzione e l'effetto della consegna per la traduzione in carcere
- Se si vuole ottenere il beneficio dell'attenuante, è consigliabile che l'evaso dichiari esplicitamente la volontà di costituirsi e chieda la traduzione in carcere, documentando l'avvenuta consegna all'autorità competente
- Il riconoscimento di altre circostanze attenuanti (es. generiche) non esclude che un fatto rilevante possa essere preso in considerazione, ma la giurisprudenza non ammette una duplicazione di valutazione che trasformi una semplice riemersione dalla fuga in una automatica attenuazione speciale
- Il giudice richiede prova o elementi chiari della volontà di interrompere definitivamente l'evasione in senso di assunzione delle conseguenze penali; l'onere di dimostrare tale volontà ricade su chi invoca l'attenuante
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