Cassazione Penale, Sentenza n. 5969/2023 del 13/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per bancarotta patrimoniale e documentale, deducendo: 1) vizio di motivazione e travisamento della prova circa la presunta prosecuzione dell'attività societaria oltre il 30/11/2012 (verbale Guardia di Finanza e contabilità aggiornata al 2012); 2) carenza dell'elemento soggettivo richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale, proponendo la riclassificazione in bancarotta semplice; 3) infondatezza della qualificazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, mancanza di prova della volontà di arrecare danno ai creditori; 4) domanda di riconoscimento dell'attenuante di cui all'ultimo comma dell'art. 219 legge fallimentare per la bancarotta documentale in caso di incertezza sull'entità del danno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito secondo cui l'attività della Denim Club S.r.l. è proseguita anche nel 2013-2014 (elementi: dipendenti nel primo trimestre 2013, deposizione di teste che accompagnò l'imputato da clienti, scritture rinvenute accatastate in garage, mancata esibizione del libro inventario e dei libri sociali). Per la bancarotta documentale è stato ritenuto configurabile il dolo generico; la relazione tra la distrazione di beni (cespiti ammortizzabili per euro 49.846,00 e rimanenze per euro 595.186,00) e l'occlusione delle scritture giustifica la qualificazione in fraudolenta e l'esclusione della riqualificazione in semplice. L'attenuante ex art. 219 L. fall. è stata negata: non è applicabile alla luce dell'entità delle distrazioni e del fatto che il mancato rilascio dei libri ha impedito al curatore di compiere gli adempimenti ex art. 92 L. fall. e le azioni a tutela della massa creditoria. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare (R.D. 267/1942)
Riferita alla fattispecie di bancarotta documentale per omessa o irregolare tenuta delle scritture; la Corte ha ritenuto configurabile il dolo generico in presenza di occultamento o mancata esibizione dei libri che impediscono la ricostruzione della gestione societaria
art. 219, ultimo comma, legge fallimentare (R.D. 267/1942)
Prevede l'attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità; la Corte ha chiarito che l'attenuante va valutata rispetto all'entità della distrazione (nella bancarotta patrimoniale) e, nella documentale, non può essere automaticamente riconosciuta in caso di occultamento delle scritture o di consistente valore degli elementi distratti
art. 92, legge fallimentare (R.D. 267/1942)
Norma che disciplina gli adempimenti del curatore e le comunicazioni; la mancata consegna dei libri sociali ha impedito al curatore di effettuare tali adempimenti e le azioni a tutela dei creditori, aggravando la posizione dell'imputato
art. 616 cod. proc. pen.
Norma processuale invocata per la condanna alle spese di giudizio in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte per liquidare le spese a carico del ricorrente
art. 619 cod. proc. pen.
Richiamata in motivazione per integrare e precisare il contenuto della motivazione della sentenza impugnata, ove necessario
Massime di principio
- La semplice aggiornamento delle scritture contabili fino a una certa data non esclude che l'attività d'impresa sia proseguita: elementi extracontabili (presenza di dipendenti, dichiarazioni di testimoni, attività commerciali svolte) possono provare la prosecuzione dell'attività oltre l'ultima annotazione contabile
- Per la bancarotta documentale è sufficiente il dolo generico quando l'omissione o l'occultamento delle scritture rende impossibile la ricostruzione della gestione e la tutela della massa creditoria
- La riqualificazione da bancarotta fraudolenta a semplice non è automatica: occorre valutare la volontà consapevole di destinare il patrimonio sociale diversamente dalla garanzia delle obbligazioni; il dolo generico può essere desunto logicamente da altre condotte fraudolente accertate
- L'attenuante di cui all'art. 219 L. fall. richiede valutazione concreta del danno prodotto dalla condotta illecita; in caso di distrazioni di rilevante entità o di occultamento che impedisce l'azione del curatore, l'attenuante difficilmente è riconoscibile
- L'assenza o la mancata esibizione dei libri sociali e del libro inventario aggrava la posizione dell'amministratore perché ostacola il curatore nelle attività previste dall'art. 92 L. fall. e nelle azioni revocatorie, rendendo meno probabile che la carenza di documentazione giovi al ricorrente in applicazione del principio in dubio pro reo
- Nelle impugnazioni è essenziale indicare con precisione quale prova sia stata travisata o omessa: la Corte di legittimità verifica la congruità e la logicità del giudizio di fatto e la correttezza dell'applicazione del diritto, non sostituendosi ai giudici di merito in presenza di valutazioni probatorie motivatamente espresse
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