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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32512/2024 del 14/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da più addebiti disciplinari contestati a una dipendente di una struttura sanitaria pubblica in relazione a fatti avvenuti tra febbraio e giugno 2020: il rifiuto di dimissioni di un paziente e un’aggressione verbale al primario il 13.2.2020, l’allontanamento dalla sala operatoria il 19.2.2020 e il mancato ricovero di pazienti inseriti in lista operatoria il 4.6.2020. La lavoratrice ha impugnato la decisione della Corte d’Appello che aveva ritenuto legittime le sanzioni, deducendo: 1) tardività della contestazione disciplinare, sostenendo che il termine dovesse computarsi dalla ricezione dell’atto (11.6.2020) e che, in ogni caso, la sospensione emergenziale Covid operasse solo dal 17.3.2020 e non potesse coprire i fatti di febbraio; 2) falsa applicazione di norme contrattuali e legislative sui turni e sugli orari di lavoro, lamentando che la Corte territoriale non avesse esaminato l’eccezione relativa all’illegittimità dei turni, specie per l’episodio del 19.2.2020 e per la mancata presentazione in sala operatoria dell’8.6.2020; 3) violazione delle regole processuali e della disciplina sanitaria in relazione al fatto del 4.6.2020, sostenendo che la mancata preospedalizzazione dei pazienti fosse circostanza non contestata o comunque provabile mediante ordine di esibizione; 4) omessa pronuncia sulla domanda di accertamento della ritorsività delle sanzioni. La Cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: ha affermato che la sospensione dei termini disciplinari ex art. 103, comma 5, d.l. 18/2020 decorre retroattivamente dal 23.2.2020 per i procedimenti pendenti o iniziati dopo tale data e si applica anche ai termini di contestazione ex art. 55-bis d.lgs. 165/2001; ha ritenuto tempestiva la contestazione sia per i fatti del 13.2 sia per quelli del 19.2; ha escluso che il tema degli orari di turno potesse giustificare ex post l’allontanamento dalla sala operatoria o la mancata presentazione; ha giudicato generiche o inammissibili le doglianze sulla mancata prova della preospedalizzazione; ha infine ritenuto che la Corte d’Appello avesse comunque pronunciato sulla ritorsività, escludendola implicitamente valorizzando la sussistenza dei fatti e la proporzionalità delle sanzioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che la contestazione disciplinare era tempestiva, perché la normativa emergenziale Covid sospendeva i termini dei procedimenti disciplinari del personale delle pubbliche amministrazioni pendenti al 23.2.2020 o iniziati successivamente, con effetti retroattivi coerenti con la ratio unitaria della disciplina. Ha poi confermato che le difese sui turni non erano decisive, perché il comportamento contestato consisteva nell’abbandono della sala operatoria o nel mancato accesso quando il servizio era dovuto, circostanze non giustificabili ex post. Quanto al mancato ricovero dei pazienti, ha reputato la censura generica e comunque orientata a ottenere una nuova valutazione del merito, inammissibile in cassazione. Ha infine escluso il vizio di omessa pronuncia sulla ritorsività, ritenendo che la Corte territoriale avesse già espresso una valutazione sufficiente nel riconoscere la sussistenza dei fatti e la proporzionalità delle sanzioni. Le spese di cassazione sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 5, d.l. n. 18/2020

    "i termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020"

    La sospensione dei termini disciplinari per il personale delle pubbliche amministrazioni opera anche per i termini di contestazione dell'addebito e va letta in senso retroattivo con riferimento ai procedimenti pendenti al 23.2.2020 o iniziati successivamente; la Corte ne ricava la decorrenza sostanziale dal primo momento rilevante dell’emergenza, con proroga fino al 15.5.2020.

  • art. 37, comma 1, d.l. n. 23/2020

    Ha prorogato la sospensione dei termini disciplinari fino al 15.5.2020.

  • art. 55-bis d.lgs. n. 165/2001

    I termini del procedimento disciplinare nel pubblico impiego contrattualizzato, compresi quelli per la contestazione dell’addebito, sono soggetti alla sospensione emergenziale e la pendenza va riferita al momento in cui l’amministrazione acquisisce la notizia di infrazione.

  • art. 360 c.p.c.

    Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito o una revisione del materiale probatorio.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando il giudice di merito, pur senza una formula espressa, affronta il tema attraverso la motivazione resa su fatti e proporzionalità della sanzione.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione non è apparente se consente di comprendere la decisione sul tema controverso, qui sulla ritorsività delle sanzioni.

  • art. 115 c.p.c.

    Per dedurre utilmente in cassazione un’erronea valutazione di fatti non contestati occorre indicare in modo specifico gli atti e le difese rilevanti; la censura generica è inammissibile.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza non può tradursi in una richiesta di diversa lettura del materiale probatorio da parte della Cassazione.

  • art. 421 c.p.c.

    La censura sulla mancata acquisizione istruttoria deve essere specifica; non basta un richiamo generico alla possibilità di reperire dati informatici.

  • art. 416, comma 3, c.p.c.

    Le difese devono riferirsi a fatti ritualmente dedotti; la contestazione tardiva di circostanze non consente di fondare censure sul mancato esame di un fatto non tempestivamente introdotto.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente, indicando con precisione le deduzioni e le repliche rilevanti.

  • CCNL di area

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina degli orari e dei turni, ma ritenuto non decisivo rispetto all’illecito disciplinare contestato.

  • CE 2003/88

    Invocata dalla ricorrente a sostegno dell’illegittimità dei turni, ma non considerata decisiva ai fini della giustificazione dei fatti contestati.

  • d.l. n. 66/2003

    Richiamato insieme alla normativa sui turni di lavoro, ma ritenuto inconferente rispetto alla contestazione disciplinare concreta.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, la sospensione emergenziale dei termini disciplinari introdotta per l’emergenza Covid si applica anche ai termini per la contestazione dell’addebito e va coordinata con la data di acquisizione della notizia di infrazione, non con la sola data di formazione materiale dell’atto.
  • La previsione che sospende i procedimenti disciplinari pendenti al 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente deve essere letta in modo retroattivo e sistematico, per dare effettività alla ratio unitaria di tutela delle pubbliche amministrazioni durante l’emergenza.
  • In sede disciplinare, il comportamento contestato non può essere giustificato ex post richiamando eventuali irregolarità della turnazione se il fatto contestato consiste nell’abbandono del posto di lavoro o nella mancata presentazione quando il servizio era previsto; il rilievo dell’illegittimità del turno va fatto valere con gli strumenti e nei tempi propri.
  • Nel ricorso per cassazione non è ammissibile trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o di diversa ricostruzione del fatto; è necessario denunciare un errore di diritto o un vizio processuale specificamente argomentato.
  • Per dedurre l’omesso esame di una circostanza o la mancata considerazione di una difesa è necessario indicare con precisione gli atti processuali rilevanti e dimostrare la decisività della doglianza; formulazioni generiche non superano il filtro di autosufficienza del ricorso.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito affronta il tema controverso attraverso una motivazione che, pur sintetica, esclude la tesi dedotta, come avviene se la decisione valorizza la sussistenza dei fatti e la proporzionalità della sanzione per escludere la ritorsività.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoOrario di lavoro e ferieImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaGiudicato

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