Ordinanza n. 1539/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parziale ostensione delle offerte tecniche degli operatori classificati prima della ricorrente, con oscuramento delle parti ritenute riservate
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato gli esiti della procedura aperta per l'affidamento quadriennale dei servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori per gli enti del Servizio sanitario regionale, limitatamente al Lotto 8, chiedendo anche l'accertamento del diritto all'ostensione integrale delle offerte tecniche degli operatori classificati prima di essa. L'amministrazione regionale aveva trasmesso la documentazione richiesta, oscurando alcune parti sulla base delle indicazioni dei controinteressati e richiamando la tutela dei diritti e delle informazioni riservate prevista dall'art. 53 del d.lgs. 50/2016. La ricorrente ha dedotto che la conoscenza integrale delle offerte tecniche fosse indispensabile per verificare la corretta applicazione dei criteri e sottocriteri di valutazione e la coerenza dei punteggi attribuiti. La controinteressata costituita ha contestato, tra l'altro, la carenza di motivazione dell'istanza di accesso endoprocessuale e ha invocato genericamente la protezione del proprio know-how; analoghe opposizioni erano state formulate da altri operatori economici.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza ostensiva e ha ordinato all'Assessorato regionale di consentire l'ostensione completa delle offerte tecniche dei controinteressati entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza o dalla sua notificazione, se anteriore. Il Collegio ha ritenuto sussistente e adeguatamente esplicitato l'interesse difensivo della ricorrente, escludendo che vi fosse carenza di motivazione dell'istanza. Ha inoltre affermato che la dichiarazione dei controinteressati circa la presenza di segreti tecnici o commerciali non vincola l'amministrazione, la quale deve svolgere una valutazione critica, concreta e documentata della sussistenza dei requisiti di segretezza. Il generico richiamo al know-how aziendale non è sufficiente, soprattutto con riferimento a servizi di pulizia, rispetto ai quali è difficilmente ravvisabile un patrimonio conoscitivo dotato di una connotazione di segretezza commerciale idonea a prevalere sulle esigenze difensive. I profili di inammissibilità del ricorso principale sono stati riservati all'udienza pubblica già fissata. L'Assessorato è stato condannato al pagamento di 1.000 euro per le spese della fase, oltre accessori; le spese sono state compensate con la parte privata costituita e dichiarate irripetibili nei confronti delle parti non costituite.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. 50/2016
La disciplina dell'accesso agli atti di gara applicabile è quella richiamata dal disciplinare di gara e vigente al momento della procedura. La tutela dei segreti tecnici e commerciali non consente un oscuramento automatico o fondato su dichiarazioni generiche dei controinteressati.
art. 98 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
specifiche informazioni di carattere segreto; valore economico; misure di protezione ragionevolmente idonee a preservarne il carattere segreto
La segretezza commerciale deve essere effettiva, riferita a informazioni dotate di valore economico e protetta mediante misure ragionevolmente idonee; tali requisiti devono essere verificati concretamente dall'amministrazione.
art. 64 c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale dell'istanza ostensiva proposta nel giudizio.
art. 116 c.p.a.
Richiamato quale disciplina processuale dell'azione relativa all'accesso ai documenti amministrativi.
Massime di principio
- In una procedura di gara, la dichiarazione del concorrente circa la presenza di segreti tecnici o commerciali nell'offerta non determina automaticamente la sottrazione all'accesso: la stazione appaltante deve verificare criticamente, alla luce del contenuto concreto dei documenti, se le informazioni siano effettivamente segrete, abbiano valore economico e siano protette da misure ragionevolmente idonee.
- Il generico richiamo al know-how aziendale, privo di una motivata e comprovata dimostrazione della specifica segretezza commerciale delle informazioni, non è sufficiente a giustificare l'oscuramento dell'offerta tecnica.
- L'interesse difensivo all'accesso alle offerte tecniche degli operatori classificati prima del richiedente è adeguatamente motivato quando è collegato alla verifica della corretta applicazione dei criteri e sottocriteri di valutazione e della coerenza dei punteggi attribuiti.
- Nel bilanciamento tra accesso difensivo e riservatezza commerciale, l'oscuramento è ammissibile solo per informazioni concretamente qualificate come segrete; non può fondarsi su una valutazione meramente ricettiva o acritica delle opposizioni dei controinteressati.
- Per offerte tecniche relative a servizi di pulizia, il semplice richiamo al know-how difficilmente giustifica la prevalenza della riservatezza commerciale sulle esigenze di ostensione a fini difensivi, in assenza di una specifica dimostrazione dei requisiti di segretezza.
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