Cassazione Penale, Sentenza n. 7823/2023 del 22/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione articolato in tre motivi: 1) censura per mancata qualificazione della condotta come minaccia (art. 612 c.p.) invece che come tentata violenza privata (artt. 56 e 610 c.p.), con critica alla valutazione dell'idoneità della minaccia a coartare la vittima; 2) censure sulla qualificazione e sulla prova del dolo nel tentativo di lesioni (art. 56 e 582 c.p.), sostenendo che l'azione dell'imputato (accelerare con l'auto) sarebbe stata intimidatoria e non voluta a cagionare lesioni, criticando l'assenza di valutazione dell'idoneità dell'azione e l'uso del dolo eventuale; 3) doglianza sul trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo e non adeguatamente motivato, e contestazione dell'uso dei precedenti/denunce pendenti come aggravanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha rilevato che la questione è inedita e non devoluta correttamente alla cognizione della Corte di appello; sul secondo motivo ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale congrua e logica, avendo valorizzato le deposizioni convergenti e l'idoneità dell'azione (direzionamento del veicolo verso le persone) come espressione di intenzionalità, escludendo la possibilità di riformulare in questa sede un'alternativa non dedotta in appello; sul terzo motivo l'ha giudicato manifestamente infondato, confermando la valutazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. e l'apprezzamento dei precedenti e dei procedimenti pendenti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende per manifesta inammissibilità.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Disciplina della punibilità del tentativo: la Corte ha ritenuto che si fosse reale tentativo di reato quando l'azione era diretta in modo idoneo a produrre l'evento criminoso
art. 610 cod. pen.
Violenza privata: la fattispecie contestata comprendeva il tentativo di coartare la volontà della vittima; la Corte di merito ha ritenuto sussistente il tentativo in base alla condotta complessiva
art. 582 cod. pen.
Lesioni personali: ritenuto il tentativo di arrecare lesioni con il veicolo diretto contro le persone
art. 612 cod. pen.
Minacce: evocata dal ricorrente come possibile riclassificazione, ma la Corte ha ritenuto prevalente la qualificazione in termini di tentativo di violenza privata/lesioni in base alle modalità dell'azione
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Limiti della censura in cassazione: richiede specificità delle questioni devolute al giudice di appello; dedurre questioni inedite è causa di inammissibilità
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte di appello ha motivato la conferma della pena richiamando modalità del fatto, motivi, personalità del reo e precedenti
art. 81, comma 2, cod. pen.
Aumento per pluralità di reati o per altre cause: richiamato dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto la valutazione corretta e motivata
art. 616 cod. proc. pen.
Sanzioni per ricorso inammissibile: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma a titolo di responsabilità per l'inammissibilità manifesta
Massime di principio
- In cassazione non possono essere sollevate questioni nuove che non siano state dedotte con la dovuta specificità in precedenti gradi di giudizio; tali questioni risultano inammissibili salvo profili rilevabili d'ufficio.
- Le valutazioni di merito sulla intenzionalità, sull'idoneità della condotta a provocare l'evento e sulla credibilità delle deposizioni sono vincolanti in Cassazione salvo il concreto travisamento della prova con specifiche e precise contestazioni.
- La qualificazione giuridica della condotta (es. minaccia vs. tentata violenza privata/lesioni) dipende dall'insieme delle modalità di azione e dal contesto: un veicolo diretto verso persone può integrare un tentativo di lesioni anche se l'azione può apparire finalizzata a intimidire.
- Nel giudizio sul trattamento sanzionatorio la Corte di appello ha ampia discrezionalità nell'applicazione dei criteri dell'art. 133 c.p.; per impugnare con successo la quantificazione della pena è necessario dimostrare specifici vizi di motivazione o travisamento dei fatti.
- Le impugnazioni generiche o basate su alternative ipotetiche di ricostruzione non contrastano efficacemente una motivazione congrua del giudice di merito e sono spesso dichiarate inammissibili o infondate in Cassazione.
- Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne al pagamento delle spese e somme a titolo di sanzione (art. 616 c.p.p.), quindi comportano un rischio economico per il ricorrente.
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