Cassazione Penale, Sentenza n. 47516/2022 del 16/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione basato su unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla conferma delle statuizioni civili rese in primo e secondo grado. Si deduceva la violazione degli artt. 129 e 578 c.p.p. e si sosteneva che il reato di truffa era estinto per prescrizione in data anteriore alla pronuncia della sentenza di primo grado, per cui non potevano essere confermate le disposizioni civili a carico del ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha calcolato la prescrizione del reato (commesso tra aprile e luglio 2009) applicando il termine ordinario di sette anni e sei mesi e aggiungendo il periodo di sospensione previsto dal D.L. 17/10/2016 n.189 (conv. L. 15/12/2016 n.229) pari a 1 anno, 2 mesi e 4 giorni, per un totale di 8 anni, 8 mesi e 4 giorni. La prescrizione è quindi maturata rispettivamente il 05/12/2017 (fatto di aprile 2009) e il 05/03/2018 (fatto di luglio 2009), entrambe anteriori alla sentenza di primo grado del 04/12/2018. Poiché la causa estintiva (prescrizione) era anteriore alla sentenza di primo grado, la Corte ha affermato che non possono perdurare le statuizioni civili; ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado per estinzione del reato per prescrizione e, per effetto, ha revocato le statuizioni civili.
Norme richiamate
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8
Consentita la trattazione del procedimento con contraddittorio scritto (procedure straordinarie per crisi pandemica) applicata al caso per il rito di impugnazione
D.L. 30/12/2021, n. 228, art. 16 (modifica termini di vigenza)
Modifica dei termini di vigenza delle disposizioni emergenziali rilevanti per il procedimento; citato come causa di disciplina del contraddittorio scritto
D.L. 17/10/2016, n. 189, conv. L. 15/12/2016, n. 229
D.L. 17/10/2016, n. 189 (convertito)
Ha determinato un periodo di sospensione della prescrizione pari a 1 anno, 2 mesi e 4 giorni, da aggiungere al termine prescrizionale ordinario per il calcolo della data di estinzione del reato
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato nel motivo di ricorso; dal contesto emerge che la questione riguarda gli effetti civili della sentenza penale e la correttezza del loro mantenimento in presenza di estinzione del reato per prescrizione
art. 578 cod. proc. pen.
La Corte precisa che l'art. 578 c.p.p. (che disciplina gli effetti civili della sentenza di annullamento) opera quando la causa estintiva sopravvenga dopo una precedente pronuncia di condanna con statuizioni civili; se la causa estintiva (prescrizione) esisteva prima della sentenza di primo grado, non sussistono i presupposti per mantenere le statuizioni civili e occorre revocarle
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato si è perfezionata prima della sentenza di primo grado, la declaratoria di estinzione del reato in grado di appello impone l'annullamento senza rinvio delle pronunce e la revoca delle statuizioni civili.
- L'art. 578 c.p.p. non può essere applicato per mantenere gli effetti civili qualora la causa estintiva fosse antecedente alla sentenza di primo grado: quell'articolo presuppone una pronuncia valida sulle statuizioni civili che venga poi attenuata o eliminata da una causa sopravvenuta.
- Nel calcolo della prescrizione devono essere sommati i periodi di sospensione stabiliti da norme straordinarie (es. D.L. 189/2016) oltre al termine ordinario comprensivo degli eventi interruttivi; errori in tale conteggio possono determinare l'annullamento delle statuizioni civili.
- La verifica della decorrenza della prescrizione rispetto alla data della sentenza di primo grado è decisiva per la sorte delle conseguenze civili: se la prescrizione è anteriore, le statuizioni civili non possono sopravvivere.
- Per evitare l'insorgere di danni derivanti da una pronuncia civile in caso di possibile estinzione per prescrizione, difese e giudici devono considerare e calcolare tempestivamente i termini di prescrizione e le eventuali sospensioni o interruzioni.
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