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Ordinanza

Ordinanza n. 718/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del giudizio di sintesi, con esito di non abilitazione per la I fascia, per la Prof.ssa -OMISSIS-pubblicato sul sito internet ASN (abilitazione scientifica nazionale) in data 8 novembre 2025, espresso dalla commissione per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale 2023-2025, settore concorsuale 05/D1 (fisiologia), relativamente alla procedura di cui al D.D. 1796/2023; -del giudizio collegiale, con esito di inidoneità per l'Abilitazione Scientifica Nazionale 2023/2025 di I fascia nel settore concorsuale 05/D1 (fisiologia), relativa alla procedura di cui al D.D. 1796/2023, per la Prof.ssa -OMISSIS-pubblicato sul sito internet ASN (abilitazione scientifica nazionale) in data 8 novembre 2025, espresso dalla commissione per il conseguimento dell'ASN; -nonché in quanto occorrer possa, in partibus quibus, dei giudizi individuali dei commissari membri della commissione per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, settore concorsuale 05/D1 (fisiologia), relativamente alla procedura di cui al D.D. 1796/2023, laddove esprimono il proprio giudizio di non congruenza con il settore concorsuale in merito alle pubblicazioni ed ai titoli della Prof.ssa -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202600188

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di sintesi e giudizio collegiale di non abilitazione per l'Abilitazione Scientifica Nazionale di I fascia nel settore concorsuale 05/D1, nonché i giudizi individuali dei commissari nella parte relativa alla non congruenza dei titoli e delle pubblicazioni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato i giudizi con cui la commissione dell'Abilitazione Scientifica Nazionale 2023-2025, relativa al settore concorsuale 05/D1 (fisiologia), le ha negato l'abilitazione alle funzioni di professore di I fascia. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo che la commissione avrebbe erroneamente escluso l'afferenza dei titoli e dei lavori scientifici presentati al settore concorsuale di fisiologia e avrebbe formulato una valutazione carente di motivazione. In sede cautelare ha chiesto la sospensione degli atti impugnati, prospettando il rischio di essere esclusa dalla possibilità di essere chiamata nell'immediato, presso il proprio o altro ateneo, per una posizione di professore di I fascia.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto che le caratteristiche della controversia e le questioni sollevate richiedano un'approfondita analisi incompatibile con la cognizione sommaria propria della fase cautelare, senza quindi formulare una valutazione definitiva sulla legittimità dei giudizi di non abilitazione. Ha inoltre escluso la sussistenza di un pericolo attuale di danno grave e irreparabile, rilevando che non risultava imminente la scelta di un ateneo, sul territorio nazionale, di procedere alla chiamata di professori di prima fascia. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 1.000,00, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, in favore del Ministero costituito.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha escluso la concessione della misura per l'esigenza di un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria e per l'assenza di un pericolo attuale di danno grave e irreparabile.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando le questioni relative alla legittimità della valutazione amministrativa richiedono un'approfondita analisi incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può negare la misura senza anticipare la decisione sul merito.
  • La sospensione cautelare presuppone un pericolo attuale di danno grave e irreparabile; tale requisito non sussiste quando l'evento lesivo prospettato, quale la perdita della possibilità di una chiamata per una posizione di prima fascia, non risulta imminente nel tempo necessario alla definizione del giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e abilitazione universitariaTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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