Cassazione Civile, Sentenza n. 7452/2022 del 08/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La Kappa Costruzioni, incorporante della Nuova Edilizia S.r.l., impugna la sentenza della Commissione tributaria centrale che aveva ritenuto valido l'avviso di accertamento del 6 marzo 1991 notificato alla Nuova Edilizia (all'epoca già estinta per incorporazione) e che aveva riconosciuto la deducibilità di un costo per prestazioni professionali. La ricorrente deduce: nullità/negligenza della notifica in quanto l'avviso era stato notificato ad una società già estinta per incorporazione; mancata partecipazione della incorporante al giudizio; applicabilità dell'art. 327 c.p.c., secondo comma, per impedimento alla conoscenza del processo; inapplicabilità dell'art. 156 c.p.c. per sanatoria; violazione di termini di decadenza (art. 43 d.P.R. n.600/1973) e altri vizi processuali (artt. 2501 e ss. c.c., artt. 42 e 60 d.P.R. n.600/1973, artt. 1,2,16 d.P.R. n.598/1973, artt. 25,32,32-bis d.P.R. n.636/1972). La Kappa sostiene che l'avviso era illegittimo e che ciò travolge la decisione della C.T.C.; chiede ammissione del ricorso per cassazione oltre i termini perché non aveva avuto conoscenza del giudizio per cause imputabili a terzi.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che non sussistano i presupposti per applicare il secondo comma dell'art. 327 c.p.c. (e l'analogo art. 38, comma 3, d.lgs. n.546/1992) perché la stessa persona fisica ha impugnato l'avviso in rappresentanza della Nuova Edilizia durante il giudizio, dimostrando che l'incorporante aveva effettiva conoscenza sia dell'avviso di accertamento sia della pendenza del giudizio. Perciò la tardività dell'impugnazione in Cassazione non può essere giustificata con l'ignoranza del processo. Di conseguenza il motivo di nullità/invalidità della notifica e le eccezioni soggettive della ricorrente non sono state ritenute idonee a superare i termini. Sono state condannate la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di legittimità (liquidate in euro 5.600,00 oltre spese prenotate) e all'ulteriore contributo unificato come previsto dall'art.13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 327 cod. proc. civ.
La Corte interpreta il secondo comma come applicabile solo se la parte contumace dimostra di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione; richiede prova sia dell'oggettiva nullità sia dell'ignoranza effettiva del procedimento
art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
Considerato analogo all'art. 327, secondo comma, c.p.c.; anche nel processo tributario l'impugnazione tardiva oltre il termine lungo richiede prova dell'ignoranza del processo per nullità della notificazione
art. 156 cod. proc. civ.
Richiamato dalla ricorrente come possibile causa di sanatoria per il raggiungimento dello scopo, la Corte osserva che la giurisprudenza ammette l'effetto sanante soprattutto se l'incorporante si è costituita tempestivamente; nel caso di specie tale condizione non è stata dimostrata
art. 43 d.P.R. n. 600/1973
Riferito al termine per la notificazione dell'avviso di accertamento; la ricorrente lamentava decadenza dell'Amministrazione ma la Corte non ritiene che ciò salvi l'ammissibilità del ricorso tardivo senza prova dell'ignoranza del processo
art. 25 d.P.R. n. 636/1972
Richiamato in relazione alla parte appellante (Ufficio) che aveva proposto l'appello nei confronti della Nuova Edilizia; la ricorrente contestava la correttezza soggettiva delle parti, ma la Corte ha ritenuto che la continuità identificativa derivante dalla fusione escludeva l'estraneità dell'incorporante
art. 26 d.P.R. n. 601/1973
Norma richiamata nelle decisioni di merito in tema di esenzione decennale IRPEG/ILOR; la C.T.C. aveva ritenuto che il diniego dell'esenzione fosse definitivo e che la deducibilità del compenso fosse riconoscibile quale costo effettivamente sostenuto
artt. 2501 e ss. cod. civ.
Riferimenti al diritto societario (effetti della fusione/incorporazione). La Corte sottolinea la continuità identitaria fra società fusa e incorporante: la fusione non rende estranea la incorporante rispetto ai rapporti giuridici della fusa
art. 74 d.P.R. n. 597/1973
Richiamata in primo grado in tema di deducibilità dei compensi professionali; la C.T.C. aveva ritenuto che il costo fosse realmente sostenuto e deducibile
Massime di principio
- La notificazione di un atto tributario alla società fusa dopo l'effetto retroattivo della fusione non è automaticamente inefficace se l'incorporante ha avuto conoscenza dell'atto e del relativo giudizio: la continuità identitaria della fusione può far sì che l'incorporante sia considerata informata.
- L'eccezione di tardività dell'impugnazione basata sull'ignoranza del processo (art. 327 c.p.c. secondo comma e art. 38, comma 3, d.lgs. 546/1992) richiede prova stringente: occorre dimostrare sia la nullità originaria della notificazione sia l'effettiva mancata conoscenza del procedimento a causa di quella nullità.
- La possibilità di sanatoria per raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.) non opera automaticamente: la giurisprudenza richiede circostanze concrete (es. tempestiva costituzione dell'incorporante) e non basta l'asserita nullità formale per superare la decadenza dei termini.
- Controversie sulla legittimazione soggettiva delle parti (ad es. contenzioso iniziato contro la società fusa) vanno valutate tenendo conto degli effetti della fusione: la mera estinzione formale della fusa non esenta l'incorporante quando vi sia continuità di rappresentanza e conoscenza dell'atto.
- Il caricamento delle eccezioni processuali non esonera l'onere probatorio del ricorrente: chi invoca ignoranza del processo o nullità della notifica deve indicare tempi, modalità e prove della tardiva conoscenza.
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