Cassazione Penale, Sentenza n. 33028/2024 del 22/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. In particolare, dopo il rinvio per la questione sull'utilizzabilità delle intercettazioni straniere, il ricorrente ha rinunciato al ricorso con atto autenticato del 26/6/2024 a seguito della revoca dell'ordinanza cautelare impugnata. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Due motivi: (1) censura sull'utilizzabilità delle intercettazioni effettuate sul sistema SkyEcc acquisite tramite ordine di indagine europeo, per mancata possibilità di controllo sulle modalità di acquisizione e decriptazione e per l'assenza di un provvedimento autorizzativo dell'autorità francese e dell'eventuale comunicazione della localizzazione sul territorio nazionale come previsto dall'art. 44 d.lgs. 21/6/2017 n.108; (2) censura sulla gravità indiziaria e sull'affidabilità dell'identificazione del ricorrente come utilizzatore del telefono criptato (codice 6VPUDI), sostenendo che elementi quali l'appellativo "cug" non sono sufficienti a stabilire con sicurezza l'identità dell'interlocutore.
Norme richiamate
d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108
Secondo quanto dedotto nelle censure, l'art. 44 richiede che, nell'ambito di indagini con strumenti transfrontalieri (es. SkyEcc acquisito da autorità straniere), sia resa nota e verificabile la localizzazione dei dispositivi intercettati sul territorio nazionale e siano rispettate le formalità autorizzative dell'autorità straniera; la mancanza di tali informazioni può essere contestata quanto alla utilizzabilità delle intercettazioni.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, specialmente se autenticata e intervenuta dopo la revoca dell'atto impugnato, determina in genere l'inammissibilità del ricorso e può comportare la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie previste.
- Le questioni relative all'utilizzabilità di intercettazioni eseguite all'estero mediante ordini di indagine europei o cooperazione internazionale richiedono che siano documentate le formalità procedurali estere rilevanti (autorizzazioni, modalità di acquisizione e decriptazione, eventuale comunicazione della localizzazione), poiché la loro mancanza può essere motivo di eccezione sull'impiegabilità probatoria.
- L'identificazione dell'utilizzatore di un telefono criptato per fondare misure cautelari richiede indizi concreti e corroboranti: soprannomi o termini di parentela (es. "cug") usati in conversazioni non sono di per sé decisivi se risultano impiegati anche verso soggetti non legati da rapporti di parentela.
- Se l'azione difensiva si concentra su profili tecnici di acquisizione delle prove (decriptazione, catena di custodia, intervento di autorità straniere), è necessario chiedere al giudice la verifica documentale e, se del caso, il rinvio per questioni di massima importanza (es. Sezioni Unite), ma la strategia non evita le conseguenze della rinuncia formale al ricorso.
- In casi analoghi, il giudice valuta separatamente la validità formale dell'impugnazione (ammissibilità, eventuale rinuncia) e il merito delle censure relative a utilizzabilità delle intercettazioni e all'identificazione: la sopravvenuta cessazione della materia del contendere (es. revoca della misura) può rendere il ricorso inammissibile o privo di interesse.
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