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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41825/2024 del 13/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello del 17/10/2023 per più censure: Passalacqua denunciava violazioni di legge penale e processuale e vizi di motivazione con riferimento a plurimi capi (estorsione pluriaggravata, furti consumati e tentati, tentata estorsione, valutazione delle circostanze e recidiva), lamentando in particolare valutazioni probatorie errate, contraddizioni tra dichiarazioni della persona offesa e del collaboratore di giustizia, omissione di rinnovazione dell'istruttoria (esame della parte offesa e acquisizione di certificazioni su presunta parentela), e carenze nella dosimetria della pena. Veneziano deduceva l'insussistenza del tentato furto e della partecipazione alla tentata estorsione, per carenza di prova e perché la sua condotta sarebbe stata meramente connivente o preparatoria. Mirarchi contestava il diniego delle circostanze attenuanti generiche nonostante la collaborazione con la giustizia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili. Motivo centrale: le doglianze erano, in massima parte, mere reiterazioni delle censure già proposte in appello e genericamente riproposte in cassazione, senza una critica puntuale e specifica alla motivazione della Corte territoriale; pertanto mancavano i requisiti di specificità ex art. 581 c.p.p. La Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'Appello esauriente, logica e priva di vizi rilevabili in sede di legittimità (valutazione delle intercettazioni e delle dichiarazioni della persona offesa, rilevanza della conversazione dell'8/6/2020, considerazione delle conversazioni del 9/7/2020 e del 23/11/2020 per i furti e l'estorsione, trattamento della richiesta di rinnovazione istruttoria ritenuta generica, e valutazione della collaborazione di Mirarchi ai fini dell'attenuante). Conseguenza: inammissibilità dei ricorsi e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Richiesta come parametro: la Corte ha applicato il principio che il motivo di ricorso deve esporre ragioni di fatto e di diritto specifiche; le doglianze meramente reiterative e generiche sono inammissibili

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento dei ricorrenti in caso di inammissibilità dei ricorsi

  • art. 416-bis cod. pen.

    Riferimento all'aggravante 'metodo e finalità mafiose' e all'attenuante prevista per la collaborazione: la Corte ha ritenuto correttamente in sede di merito l'applicazione/valutazione della circostanza attenuante prevista dal comma 3 ma ha ritenuto che la gravità della condotta potesse giustificare il diniego delle generiche

  • art. 629 cod. pen.

    Norma in tema di estorsione: la Corte territoriale ha valutato le intercettazioni e le dichiarazioni a fondamento della condanna per estorsione

  • artt. 624, 624-bis, 625 cod. pen.

    Norme relative ai furti (e relative aggravanti/concorsi): la Corte d'Appello ha ritenuto sufficienti denunce, intercettazioni e conversazioni per il convincimento circa la responsabilità dei ricorrenti

  • art. 56, art. 61 n. 2, art. 81, art. 110 cod. pen.

    Richiamate per i concorsi di persone e le cause di aumento di pena; la Corte ha valutato la partecipazione in concorso e le eventuali circostanze aggravanti/attenuanti

  • art. 192, 546, 603 cod. proc. pen.

    Norme processuali citate dai ricorrenti in relazione alla valutazione delle prove e al rito: la Corte ha ritenuto che le deduzioni non configurassero vizio di motivazione idoneo a cassare la decisione di merito

  • art. 99, 61, 133 cod. pen.

    Norme relative alle circostanze attenuanti e aggravanti e alla determinazione della pena: la Corte di merito ha motivato il diniego delle attenuanti generiche e la dosimetria della pena sul profilo della personalità e della gravità della condotta

  • art. 192 comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla prova testimoniale e all'onere probatorio: la Corte ha ritenuto generiche le richieste di rinnovazione istruttoria

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Norma in tema di motivazione della sentenza di appello: usata come parametro per valutare la completezza della motivazione resa dalla Corte territoriale

  • art. 111 Cost.

    Richiamata nei motivi per questioni di giusto processo e motivazione; la Corte ha ritenuto rispettati i canoni di motivazione e contraddittorietà del processo

Massime di principio

  • In cassazione i motivi devono essere specifici e mettere in luce un vizio di diritto o un palese errore di motivazione: la mera riproposizione delle censure già decise in appello è inammissibile
  • La valutazione della prova di merito (credibilità di testi, ritenuta delle intercettazioni, quadro probatorio) è difficilmente sindacabile in cassazione se la motivazione della corte d'appello è logica, completa e non contraddittoria
  • Le conversazioni intercettate e gli elementi contestuali (denunce immediate, temporalità degli eventi, ammissioni in colloqui) possono costituire base probatoria sufficiente per furto/estorsione se risultano congruenti e rivelatrici
  • Gli atti meramente preparatori possono integrare il tentativo punibile quando, nel contesto, risultano eloquenti e idonei a dimostrare la volontà e il concreto avvio dell'esecuzione del reato
  • Richieste di rinnovazione dell'istruttoria o acquisizione di prove documentali devono essere specifiche e motivate: istanze generiche vengono rigettate
  • La mera collaborazione con la giustizia non garantisce automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche; il giudice deve valutare la gravità della condotta e l'effettivo apporto probatorio
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, la parte ricorrente può essere condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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