Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 08546/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le doglianze fossero generiche e dirette a sollecitare una nuova valutazione del merito, preclusa in cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 23/05/2024. Dal testo emerge che i motivi investivano esclusivamente l'apprezzamento del materiale probatorio e contestavano, in particolare, l'entità delle lesioni personali ritenute sussistenti e l'attendibilità del verbale di arresto, nonostante l'assenza di referto medico. La Corte di cassazione rileva che tali censure si limitavano a riproporre questioni già affrontate dalla Corte territoriale con motivazione puntuale e congrua, senza indicare vizi di legittimità scrutinabili in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, determinata equitativamente.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono sindacabili le valutazioni di merito della Corte di appello quando siano sorrette da motivazione congrua, adeguata e logicamente coerente.
  • Le censure che si risolvono nella mera riproposizione di questioni già esaminate e decise con motivazione puntuale sono generiche e non consentono l'annullamento della sentenza impugnata.
  • La contestazione dell'attendibilità della prova e dell'apprezzamento del materiale probatorio, senza l'indicazione di specifici vizi logici o giuridici, integra una doglianza inammissibile in cassazione.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue ex lege la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.