Cassazione Penale, Ordinanza n. 08546/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le doglianze fossero generiche e dirette a sollecitare una nuova valutazione del merito, preclusa in cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 23/05/2024. Dal testo emerge che i motivi investivano esclusivamente l'apprezzamento del materiale probatorio e contestavano, in particolare, l'entità delle lesioni personali ritenute sussistenti e l'attendibilità del verbale di arresto, nonostante l'assenza di referto medico. La Corte di cassazione rileva che tali censure si limitavano a riproporre questioni già affrontate dalla Corte territoriale con motivazione puntuale e congrua, senza indicare vizi di legittimità scrutinabili in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, determinata equitativamente.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono sindacabili le valutazioni di merito della Corte di appello quando siano sorrette da motivazione congrua, adeguata e logicamente coerente.
- Le censure che si risolvono nella mera riproposizione di questioni già esaminate e decise con motivazione puntuale sono generiche e non consentono l'annullamento della sentenza impugnata.
- La contestazione dell'attendibilità della prova e dell'apprezzamento del materiale probatorio, senza l'indicazione di specifici vizi logici o giuridici, integra una doglianza inammissibile in cassazione.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue ex lege la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla cassa delle ammende.
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