Cassazione Penale, Sentenza n. 39153/2022 del 18/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 240 cod. pen. e per l'illegittimità della confisca di due telefoni cellulari e relative schede SIM. Il ricorrente ha denunciato l'assenza di motivazione in ordine alla confisca dei telefoni sequestrati immediatamente, senza che fosse dimostrata una diretta riferibilità di tali beni alla condotta di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio contestata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dei due telefoni cellulari e delle relative schede SIM, rinviando il punto al Tribunale di Roma per nuovo esame. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la confisca facoltativa ex art. 240 cod. pen. richiede motivazione specifica, anche nell'ambito del patteggiamento, in particolare sulla valutazione che la libera disponibilità del bene possa incentivare la reiterazione del reato; non essendo stata fornita tale motivazione e non essendo i telefoni chiaramente prodotto/profitto del reato, la misura è stata annullata e rinviata.
Norme richiamate
art. 240 cod. pen.
Prevede la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono prodotto o profitto. È una confisca facoltativa: il giudice deve motivare specificamente le ragioni per cui dispone la confisca, anche nel patteggiamento, indicando ad esempio come la libera disponibilità del bene possa incentivare la reiterazione del reato.
art. 73, comma 1, e art. 80, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norme che disciplinano i reati relativi alle sostanze stupefacenti (detenzione a fini di spaccio); nel caso specifico queste disposizioni hanno formato l'accusa principale, ma non giustificano automaticamente la confisca di beni non collegati esplicitamente all'attività illecita.
art. 110 cod. pen.
Regola la partecipazione a più reati o la concorrente applicazione di norme; qui usata nella formulazione dell'imputazione insieme alle norme sugli stupefacenti.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 41560 del 26/10/2010 (Rhameni) e Sez. U. n. 9149 del 03/07/1996 (Chabni)
Principi richiamati dalla Corte: anche in caso di patteggiamento la confisca facoltativa richiede motivazione sulla pertinenza del bene e sulla sua capacità, se liberamente detenuto, di incentivare la reiterazione del reato; la qualifica di "profitto" va interpretata come vantaggio economico direttamente o indirettamente ricavato dal reato.
Massime di principio
- La confisca facoltativa ex art. 240 cod. pen. richiede sempre motivazione esplicita e specifica: il giudice deve spiegare perché il bene fu usato o destinato al reato, o perché la sua libera disponibilità possa favorire la reiterazione.
- In caso di patteggiamento il potere di disporre confisca non è automatico: la motivazione sostanziale resta obbligatoria e sottoposta al sindacato di legittimità solo nella forma minima, mentre la valutazione motivata del merito è riservata al giudice di merito.
- Beni isolamente sequestrati in occasione dei fatti (es. telefoni) non sono automaticamente assimilabili a prodotto/profitto del reato; occorre dimostrare il nesso funzionale o un vantaggio economico ricavato.
- Se la confisca non è motivata o manca il collegamento tra bene e reato, la Corte di Cassazione può annullare la pronuncia (spesso limitatamente alla misura) e disporre il rinvio per nuovo esame o la restituzione.
- In situazioni simili la difesa può efficacemente contestare la confisca chiedendo l'annullamento o la restituzione quando manca una motivazione idonea o una prova del nesso tra bene e attività criminosa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39124/2022 del 18/10/2022
- Sentenza penale · 18 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39130/2022 del 18/10/2022
- Sentenza penale · 18 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39131/2022 del 18/10/2022
- Sentenza penale · 18 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39132/2022 del 18/10/2022
- Sentenza penale · 18 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39133/2022 del 18/10/2022
- Sentenza penale · 18 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39134/2022 del 18/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →