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Sentenza

Sentenza n. 2012/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza della ordinanza n. 17494/2025 della Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, che conferma, per la parte di interesse, la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 431/2024;

Giustizia amministrativa202503305

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, del giudicato formatosi sulla condanna all'accredito di 500 euro annui sulla Carta del docente per le annualità indicate per ciascuna ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditori di giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno promosso giudizio di ottemperanza sostenendo che il Ministero non aveva dato esecuzione all'ordinanza della Corte di Cassazione che, per la parte di interesse, confermava la sentenza della Corte d'Appello di Milano. Il giudicato aveva riconosciuto a ciascuna ricorrente il diritto all'accredito sulla Carta del docente di 500 euro per determinate annualità scolastiche. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma. Il TAR ha inoltre esaminato la procedibilità del ricorso, verificando il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile, ritenendo che il termine di 120 giorni decorresse dalla notificazione presso la sede del debitore del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza munita di attestazione di conformità, e non dalla sua spedizione in forma esecutiva. Ha precisato che il titolo esecutivo richiesto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 è l'atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile ai sensi dell'art. 474 c.p.c., mentre la spedizione in forma esecutiva prevista dall'art. 475 c.p.c. è concetto distinto e, dopo le modifiche della legge Cartabia, non è più necessaria. Nel merito ha accertato l'inottemperanza del Ministero e ha ordinato l'integrale esecuzione del giudicato entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Como/Lecco/Sondrio, da attivarsi su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato, con ulteriori 60 giorni per l'esecuzione. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di adottare le misure necessarie a dare esecuzione al giudicato, inclusa la fissazione del termine per adempiere e la nomina del commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il termine dilatorio di 120 giorni decorre dalla notificazione al debitore del titolo esecutivo, inteso come atto attributivo di un diritto certo, liquido ed esigibile.

  • art. 474 c.p.c.

    Rileva ai fini della nozione di titolo esecutivo quale atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile suscettibile di esecuzione coattiva.

  • art. 475 c.p.c.

    La spedizione in forma esecutiva è distinta dalla nozione di titolo esecutivo e, dopo le modifiche della legge Cartabia, non è più necessaria; è sufficiente la notificazione della sentenza munita di attestazione di conformità.

Massime di principio

  • Ai fini del decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, rileva la notificazione presso la sede del debitore del titolo esecutivo, inteso come provvedimento che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile; non è necessaria la spedizione in forma esecutiva prevista dall'art. 475 c.p.c.
  • La nozione di titolo esecutivo prevista dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 è distinta dalla spedizione in forma esecutiva: a seguito delle modifiche dell'art. 475 c.p.c., una sentenza munita di attestazione di conformità può far decorrere il termine dilatorio anche senza spedizione in forma esecutiva.
  • Nel giudizio di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione del giudicato, il giudice deve ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, subordinandone l'attivazione all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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