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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11488/2020 del 15/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (richiedente equa riparazione)

La controversia

La ricorrente aveva chiesto alla Corte d’appello di Firenze, con ricorso depositato il 16 aprile 2015 ai sensi della legge n. 89 del 2001, il pagamento di 2.000 euro per la durata irragionevole di un procedimento di equa riparazione iniziato nel giugno 2009 davanti alla Corte d’appello di Perugia e protrattosi sino all’ottobre 2014. Il procedimento comprendeva una fase di cognizione, definita con sentenza della Cassazione del 19 novembre 2012, e una successiva fase esecutiva davanti al Tribunale di Roma, iniziata con la notificazione del precetto il 10 gennaio 2014 e conclusa con ordinanza di assegnazione delle somme pignorate del 2 ottobre 2014. Dopo che il magistrato designato aveva accolto parzialmente la domanda, il Ministero propose opposizione. La Corte d’appello di Firenze accolse l’opposizione: ritenne decaduta la domanda relativa alla cognizione perché proposta oltre sei mesi dalla definitività della sentenza del 19 novembre 2012 e dichiarò la propria incompetenza territoriale sulla domanda relativa all’esecuzione, indicando la Corte d’appello di Perugia; condannò inoltre la ricorrente alle spese, liquidate in 1.000 euro. In Cassazione la ricorrente articolò tre motivi: con i primi due sostenne che cognizione ed esecuzione dovessero essere considerate un unico processo ai fini della decorrenza del termine semestrale di decadenza e della competenza territoriale, contestando anche la separata definizione delle due fasi; con il terzo censurò la condanna e la liquidazione delle spese, richiamando l’esistenza di un orientamento giurisprudenziale difforme e l’importo liquidato. Il Ministero resistette e sollevò un’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione di inammissibilità del Ministero: la riproduzione integrale degli atti nel ricorso non viola l’art. 366 c.p.c. quando è preceduta da una chiara sintesi dei punti rilevanti. Ha accolto congiuntamente il primo e il secondo motivo, applicando i principi enunciati dalle Sezioni Unite n. 19883 del 2019: ai fini della domanda di equa riparazione, la fase di cognizione che accerta il diritto all’indennizzo e l’eventuale fase esecutiva contro lo Stato vanno considerate unitariamente; il termine semestrale di decadenza decorre dalla definitività della fase esecutiva. La fase esecutiva inizia con la notifica dell’atto di pignoramento e termina con la definitività della soddisfazione del credito. L’intervallo fra la definitività della cognizione e l’inizio dell’esecuzione non costituisce tempo del processo ai fini del calcolo della durata, pur potendo rilevare come autonomo pregiudizio da ritardo nell’esecuzione. Per la competenza territoriale, secondo la disciplina applicabile ratione temporis, occorre fare riferimento al distretto della corte d’appello in cui ha sede il giudice davanti al quale è stato introdotto l’unitario procedimento presupposto. Il terzo motivo sulle spese è stato dichiarato assorbito, poiché la statuizione accessoria è travolta dalla cassazione e le spese delle fasi precedenti dovranno essere rideterminate dal giudice di rinvio in base all’esito finale. La Corte ha cassato il decreto e rinviato alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, c.p.c.

    non viola il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, il ricorso per cassazione confezionato, come nella specie, mediante riproduzione integrale del testo di atti e provvedimenti relativi al giudizio di merito, qualora la stessa sia comunque preceduta da una chiara sintesi dei punti rilevanti per la risoluzione delle questioni dedotte

    La riproduzione integrale di atti e provvedimenti nel ricorso per cassazione è compatibile con il requisito di specificità e chiarezza quando il ricorso è preceduto da una sintesi chiara dei punti rilevanti.

  • art. 2, legge n. 89 del 2001

    Ai fini dell’individuazione della ragionevole durata del processo rilevante per la quantificazione dell’indennizzo previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, la fase esecutiva eventualmente intrapresa dal creditore nei confronti dello Stato-debitore inizia, peraltro, con la notifica dell’atto di pignoramento e termina allorchè diventa definitiva la soddisfazione del credito indennitario.

    La fase esecutiva contro lo Stato, rilevante per determinare la durata del processo ai fini dell’indennizzo, decorre dalla notificazione del pignoramento e termina quando diviene definitiva la soddisfazione del credito.

  • art. 3, legge n. 89 del 2001

    In tal senso, ai fini dell’individuazione del giudice competente sulla domanda di equa riparazione, L. n. 89 del 2001, ex art. 3, nella specie ratione temporis applicabile secondo la formulazione antecedente alla modifica apportata dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 777, deve aversi riguardo al distretto della corte d’appello in cui ha sede il giudice avanti al quale è stato introdotto l’unitario giudizio di equa riparazione presupposto, strutturato nella fase di cognizione sul diritto all’indennizzo e nella correlata fase esecutiva intrapresa nei confronti dello Stato.

    Per la competenza territoriale sulla domanda di equa riparazione va considerato il distretto della corte d’appello in cui ha sede il giudice presso il quale è stato introdotto il procedimento presupposto unitario, composto dalla cognizione e dall’eventuale esecuzione contro lo Stato.

  • art. 4, legge n. 89 del 2001

    Quanto alla decorrenza del termine di decadenza per la proposizione del ricorso L. n. 89 del 2001, ex art. 4, nel testo modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 55, conv. dalla L. n. 134 del 2012, risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2018, la fase di cognizione del processo che ha accertato il diritto all’indennizzo a carico dello Stato-debitore, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte d’appello di Firenze nell’impugnato decreto, va considerata unitariamente rispetto alla fase esecutiva eventualmente intrapresa nei confronti dello Stato, senza la necessità che essa venga iniziata entro sei mesi dalla definitività del giudizio di cognizione, decorrendo detto termine dalla definitività della fase esecutiva.

    Quando alla cognizione che accerta il diritto all’indennizzo segue l’esecuzione contro lo Stato, le due fasi sono considerate unitariamente ai fini della decadenza: il termine semestrale decorre dalla definitività della fase esecutiva, senza che questa debba iniziare entro sei mesi dalla definitività della cognizione.

  • art. 38 c.p.c.

    In tal senso, ai fini dell’individuazione del giudice competente sulla domanda di equa riparazione, L. n. 89 del 2001, ex art. 3, nella specie ratione temporis applicabile secondo la formulazione antecedente alla modifica apportata dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 777, deve aversi riguardo al distretto della corte d’appello in cui ha sede il giudice avanti al quale è stato introdotto l’unitario giudizio di equa riparazione presupposto, strutturato nella fase di cognizione sul diritto all’indennizzo e nella correlata fase esecutiva intrapresa nei confronti dello Stato.

    La Corte ha accolto la censura sulla competenza territoriale applicando la regola propria della domanda unitaria di equa riparazione: rileva il distretto in cui ha sede il giudice davanti al quale è stato introdotto il processo presupposto, comprensivo della fase esecutiva. L’articolo è indicato tra le norme invocate nel motivo, ma la sentenza non ne offre un’interpretazione autonoma.

  • art. 50 c.p.c.

    In tal senso, ai fini dell’individuazione del giudice competente sulla domanda di equa riparazione, L. n. 89 del 2001, ex art. 3, nella specie ratione temporis applicabile secondo la formulazione antecedente alla modifica apportata dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 777, deve aversi riguardo al distretto della corte d’appello in cui ha sede il giudice avanti al quale è stato introdotto l’unitario giudizio di equa riparazione presupposto, strutturato nella fase di cognizione sul diritto all’indennizzo e nella correlata fase esecutiva intrapresa nei confronti dello Stato.

    La Corte ha risolto la questione della competenza in relazione all’unitarietà del procedimento presupposto e al criterio del distretto della corte d’appello; non formula un principio autonomo sull’art. 50 c.p.c., pur menzionato nel motivo di ricorso.

  • art. 91 c.p.c.

    L’accoglimento dei primi due motivi del ricorso, con la conseguente cassazione con rinvio della causa, comporta l’assorbimento del terzo motivo sulla regolamentazione e sulla liquidazione delle spese di lite, in quanto la relativa censura è diretta contro una statuazione che, per il suo carattere accessorio, è destinata ad essere travolta dall’annullamento che viene disposto dalla sentenza impugnata, a seguito del quale la liquidazione delle spese delle precorse fasi del giudizio va comunque effettuata dal giudice di rinvio, tenendo conto dell’esito finale del giudizio.

    La cassazione della decisione travolge la statuizione accessoria sulle spese; la loro liquidazione per le fasi precedenti spetta al giudice di rinvio, che deve considerare l’esito finale del giudizio.

  • art. 92 c.p.c.

    L’accoglimento dei primi due motivi del ricorso, con la conseguente cassazione con rinvio della causa, comporta l’assorbimento del terzo motivo sulla regolamentazione e sulla liquidazione delle spese di lite, in quanto la relativa censura è diretta contro una statuazione che, per il suo carattere accessorio, è destinata ad essere travolta dall’annullamento che viene disposto dalla sentenza impugnata, a seguito del quale la liquidazione delle spese delle precorse fasi del giudizio va comunque effettuata dal giudice di rinvio, tenendo conto dell’esito finale del giudizio.

    La statuizione sulle spese, in quanto accessoria, è travolta dalla cassazione; il giudice di rinvio provvede nuovamente alla liquidazione delle spese pregresse in funzione dell’esito complessivo.

  • D.M. n. 55 del 2014

    L’accoglimento dei primi due motivi del ricorso, con la conseguente cassazione con rinvio della causa, comporta l’assorbimento del terzo motivo sulla regolamentazione e sulla liquidazione delle spese di lite, in quanto la relativa censura è diretta contro una statuazione che, per il suo carattere accessorio, è destinata ad essere travolta dall’annullamento che viene disposto dalla sentenza impugnata, a seguito del quale la liquidazione delle spese delle precorse fasi del giudizio va comunque effettuata dal giudice di rinvio, tenendo conto dell’esito finale del giudizio.

    Il motivo relativo alla liquidazione delle spese secondo i parametri forensi è assorbito dalla cassazione; la Corte non decide autonomamente sulla corretta applicazione del decreto ministeriale.

Massime di principio

  • Ai fini dell’equa riparazione, la fase di cognizione che accerta il diritto all’indennizzo contro lo Stato e l’eventuale fase esecutiva intrapresa contro lo Stato devono essere considerate unitariamente; il termine semestrale di decadenza decorre dalla definitività della fase esecutiva e non dalla definitività della cognizione.
  • La fase esecutiva rilevante per il calcolo della durata del processo inizia con la notificazione dell’atto di pignoramento e termina quando diviene definitiva la soddisfazione del credito indennitario.
  • L’intervallo tra la definitività della cognizione e l’inizio dell’esecuzione non si computa come tempo del processo ai fini della durata indennizzabile secondo la legge n. 89 del 2001; può tuttavia rilevare come autonomo pregiudizio da ritardo nell’esecuzione.
  • Per individuare il giudice competente territorialmente sulla domanda di equa riparazione, quando il procedimento presupposto comprende cognizione ed esecuzione contro lo Stato, occorre fare riferimento al distretto della corte d’appello in cui ha sede il giudice presso il quale è stato introdotto il procedimento unitario.
  • La riproduzione integrale di atti e provvedimenti nel ricorso per cassazione non comporta di per sé violazione dell’art. 366 c.p.c. se è preceduta da una chiara sintesi dei punti rilevanti per la decisione.
  • Quando la cassazione travolge la decisione impugnata, la statuizione accessoria sulle spese è a sua volta travolta e la regolamentazione delle spese delle fasi precedenti compete al giudice di rinvio, in relazione all’esito finale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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