Cassazione Penale, Sentenza n. 4240/2022 del 07/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti erano stati condannati per bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata: in qualità di amministratori della Eurowaste s.r.l. avrebbero distratto beni societari (in particolare la cessione di un terreno al padre di Moccia per euro 900.000, mai corrisposti, e la cessione di vari crediti appaltistici senza ricevere corrispettivo). Hanno impugnato la conferma della condanna per sei motivi principali: (1) mancata motivazione e censura sull'attribuzione di responsabilità per l'inadempimento dei cessionari; (2) assenza del nesso causale tra distrazioni e dissesto e mancanza del dolo; (3) i crediti ceduti e il terreno avevano valore nullo o molto scarso e dunque non integravano distrazione; (4) errata applicazione dell'aggravante del "danno patrimoniale di rilevante gravità"; (5) richiesta di beneficiare della prescrizione invocata in favore di coimputati; (6) mancata considerazione favorevole delle circostanze attenuanti e del principio di proporzionalità nella determinazione della pena
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi in gran parte inammissibili o manifestamente infondati, confermando la sostanza della decisione di merito: è stata ritenuta valida la ricostruzione secondo cui le cessioni erano in parte simulate e destinati i corrispettivi a non essere versati, integrando distrazione. Sono state respinte le censure circa l'assenza di nesso causale e del dolo (la giurisprudenza indica che non è necessario dimostrare un nesso causale tra distrazione e fallimento, bastando il depauperamento dell'impresa) e quelle basate su sentenze civili (che non vincolano il giudice penale sulla valutazione probatoria). È stata inoltre rigettata la domanda di estensione della prescrizione dei coimputati agli odierni ricorrenti. Tuttavia la Corte ha annullato la parte della sentenza relativa alla durata fissa (10 anni) delle pene accessorie previste dall'ultimo comma dell'art. 216 r.d. n. 267/1942, in ragione della pronuncia della Corte Costituzionale n. 222/2018 che ha dichiarato incostituzionale tale fissazione, e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo esame su tale punto
Norme richiamate
r.d. n. 267 del 1942, art. 216
Norma che disciplina i reati fallimentari; la Corte rileva che l'ultimo comma, che fissava in dieci anni la durata della pena accessoria, è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale (sent. n. 222/2018), con conseguente annullamento della determinazione fissa e rinvio per nuovo esame
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Prevede l'inammissibilità del ricorso per genericità/aspecificità: il ricorso che non affronta le ragioni poste a base della decisione impugnata è inammissibile
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Limita il sindacato in Cassazione agli errori di diritto o alla insufficiente/contraddittoria motivazione; le doglianze che impongono una rivalutazione dei fatti o della motivazione del merito sono inammissibili
art. 234 c.p.p.
Consente l'acquisizione di sentenze civili nel contraddittorio, ma la Corte precisa che le decisioni civili (anche se definitive) non vincolano il giudice penale quanto alla valutazione probatoria dei fatti oggetto di quei procedimenti
art. 133 c.p.
Disciplina le circostanze attenuanti; la valutazione della loro sussistenza e del loro rilievo è rimessa al giudice del merito e non sindacabile in Cassazione se motivata correttamente
Massime di principio
- Per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessario dimostrare un nesso causale diretto tra le distrazioni e il fallimento: è sufficiente che le condotte abbiano determinato un depauperamento dell'impresa destinando risorse ad impieghi estranei all'attività sociale
- Le cessioni simulate (prezzi formalmente indicati ma concordati per non essere effettivamente corrisposti) integrano distrazione e possono fondare la responsabilità penale degli amministratori
- Le sentenze civili, anche se definitive, non vincolano il giudice penale sulla valutazione della prova e del valore economico dei beni: il giudice penale valuta autonomamente la prova e la perizia tecnica prevale su valutazioni civili quando il merito penale ha compiuto la propria istruttoria
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi esplicitamente con la motivazione del giudice di merito; motivi generici, non correlati o che chiedono mera rivalutazione del fatto sono inammissibili
- L'applicazione dell'aggravante del "danno patrimoniale di rilevante gravità" si valuta in base al valore dei beni al momento della distrazione come emergerà dalla prova (perizie, documentazione) e non può essere disinnescata con riferimento a valutazioni civili non vincolanti
- La dichiarazione di prescrizione in favore di alcuni imputati non si estende automaticamente ad altri quando l'aggravante o altro profilo sia stato formalmente contestato in modo diverso fra le posizioni
- La concessione delle circostanze attenuanti è valutazione di fatto del giudice del merito: in assenza di vizio di motivazione rilevante, tale valutazione è difficilmente censurabile in Cassazione
- Se una norma che dispone la misura o la durata di una pena accessoria è stata dichiarata incostituzionale, la decisione di merito che l'ha applicata deve essere annullata nella parte corrispondente e rimessa al giudice di merito per la nuova determinazione
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