Sentenza n. 6991/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento del provvedimento di esclusione del ricorrente dall'ammissione alla prova orale del concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di 1000 posti di allievo Vice Ispettore della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 23 dicembre 2020, successivamente elevati a 1500; dei risultati delle prove scritte, pubblicati sul sito istituzionale in data 23 settembre 2022, con cui il ricorrente è stato escluso dalla prova orale al concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di 1000 posti di allievo Vice Ispettore della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia del 23.12.2020, successivamente elevati a 1500; del verbale e/o decreto, ove esistente, di approvazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, ad oggi non conosciuto dal ricorrente; del verbale n. 42 dei lavori della commissione Esaminatrice redatto e sottoscritto in data 22.02.2022, nella parte in cui la Commissione Esaminatrice stabilisce i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione dei voti; del verbale n. 91 dei lavori della Commissione Esaminatrice redatto e sottoscritto in data 8 settembre 2022, nella parte in cui sarebbe stata espressa la valutazione dell'elaborato redatto dal ricorrente e contrassegnato con il n. 2128; di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso o collegato, consequenziale ai provvedimenti impugnati, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo, ivi incluso -ove occorra- il Bando del concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di 1000 posti di allievo Vice Ispettore della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia del 23.12.2020, successivamente elevati a 1500.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorrente, con atto depositato il 5 aprile 2026, ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. Il TAR, preso atto della dichiarazione e applicando il principio dispositivo, ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Non è stata esaminata la legittimità degli atti concorsuali né i motivi di ricorso. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.
Atto impugnato: esclusione dalla prova orale del concorso pubblico per allievi vice ispettori della Polizia di Stato, unitamente agli atti di valutazione della prova scritta e ai criteri fissati dalla commissione esaminatrice
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'esclusione dall'ammissione alla prova orale del concorso pubblico per l'assunzione di allievi vice ispettori della Polizia di Stato, nonché i risultati delle prove scritte, l'elenco degli ammessi, i verbali della commissione esaminatrice relativi ai criteri di valutazione e alla valutazione del proprio elaborato e gli ulteriori atti connessi. Dal testo non emergono in dettaglio specifici vizi di legittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuto difetto di interesse.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dal ricorrente, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa all'udienza straordinaria; il testo non attribuisce alla disposizione un ruolo decisorio ulteriore.
Massime di principio
- La dichiarazione del ricorrente di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, ove presa atto dal giudice, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- In applicazione del principio dispositivo, il giudice amministrativo non procede all'esame dei motivi di ricorso quando sopravviene e viene dichiarata la carenza di interesse alla decisione.
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