Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22652/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione basata su un unico motivo: censura di errata valutazione della prova ai sensi dell'art. 192, comma 2, cod.proc.pen., con riferimento alle dichiarazioni dell'Ispettore Massimo Caron. Il ricorrente lamentava che la sentenza d'appello non avrebbe risposto alla deduzione secondo cui Caron, pur conoscendolo personalmente, avrebbe dichiarato di non averlo riconosciuto nelle riprese video, e deduceva che tale omessa valutazione avrebbe inciso sulla sua condanna per i furti del 23 dicembre 2016 (contestati in concorso con il fratello Roland, il quale materialmente avrebbe commesso i furti mentre Muriel/BIANCHI era l'autista della vettura usata per la fuga).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di legittimità ha ritenuto che il motivo proposto fosse mera reiterazione di censure già formulate in appello e aspecifico, avendo la Corte territoriale invece fornito puntuale motivazione circa le ragioni della valutazione probatoria del vice ispettore Caron (sottolineando che il giudizio d'identificazione si fondava su criteri probabilistici e sulla comparazione delle fattezze e dell'altezza rispetto al tettuccio dell'auto, con la precisazione che in alcune riprese non era visibile il volto). Inoltre la sentenza d'appello si fondava su plurime emergenze istruttorie tali per cui la testimonianza del Caron non risultava decisiva. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.

Norme richiamate

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamata come parametro di correttezza nella valutazione delle dichiarazioni testimoniali e dei criteri probatori; la Corte ha ritenuto che la valutazione svolta in sede di merito fosse motivata e fondata su ragioni probabilistiche non sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivate.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento e alla irrogazione della somma a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità evidente del ricorso, ritenuta conseguenza di colpa del ricorrente nella determinazione dell'impugnazione.

  • Corte Costituzionale, n. 186 del 13/06/2000 (richiamata)

    Citata in relazione al principio per cui l'evidente inammissibilità dell'impugnazione può integrare colpa idonea a giustificare l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

  • Giurisprudenza della Cassazione: Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011 (Valerio)

    Richiamata quale principio che impedisce il controllo in sede di legittimità di valutazioni probabilistiche delle risultanze istruttorie quando siano sostenute da motivate decisioni di merito conformi tra loro.

  • Giurisprudenza della Cassazione: Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009 (Fruci)

    Richiamata per l'affermazione che un motivo è generico quando non è dimostrato che, in assenza di una specifica prova dichiarativa, l'imputato avrebbe evitato la condanna.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione respinge i ricorsi che si limitano a reiterare censure già svolte in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza territoriale: è necessaria una specifica e nuova censura di legittimità.
  • Le valutazioni probatorie fondate su inferenze probabilistiche e adeguatamente motivate dai giudici di merito non sono sindacabili in sede di cassazione se non sia dimostrata specifica illogicità o violazione di legge nella motivazione.
  • Per ottenere l'esame di un motivo in cassazione è essenziale indicare perché l'omessa o errata valutazione di una prova sarebbe stata decisiva ai fini della diversa decisione, ossia provare il carattere determinante della prova censurata.
  • La presentazione di motivi manifestamente aspecifici o reiterativi può comportare non solo l'inammissibilità del ricorso ma anche sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.) e condanna alle spese processuali.
  • Quando la decisione di merito si fonda su plurime emergenze istruttorie, il singolo elemento probatorio invocato dal ricorrente perde in genere efficacia se non è dimostrata l'irrilevanza o l'antigiuridicità delle altre emergenze.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.