Ordinanza n. 402/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. In sede cautelare ha dedotto, tra l'altro, il difetto di motivazione e di istruttoria, evidenziando che il provvedimento non contiene alcun riferimento alla sua situazione familiare e non espone adeguatamente le ragioni della ritenuta pericolosità attuale e concreta. È stata inoltre contestata l'omessa valutazione comparativa tra le esigenze di tutela dell'ordine pubblico e il diritto all'unità familiare, nonché l'assenza di una motivazione sul carattere recessivo di quest'ultimo diritto.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti apprezzabili profili di fondatezza delle censure cautelari relative al difetto di motivazione e di istruttoria. In particolare, ha rilevato che nel diniego non vi è alcun cenno alla situazione familiare del ricorrente e manca la necessaria motivazione sulla sua pericolosità attuale e concreta, oltre che sulla valutazione del rapporto tra diritto all'unità familiare ed esigenze di tutela dell'ordine pubblico, richiesta dall'art. 5, comma 5, secondo periodo, del TUI. Ha quindi accolto l'istanza cautelare e sospeso l'efficacia del diniego, fissando l'udienza pubblica di merito per il 21 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base della valutazione di apprezzabile fondatezza delle censure, il TAR ha accolto la domanda cautelare.
art. 5, comma 5, secondo periodo, d.lgs. 286/1998 (TUI)
Richiede la valutazione della situazione familiare e il bilanciamento tra diritto all'unità familiare ed esigenze di tutela dell'ordine pubblico, con riferimento alla pericolosità attuale e concreta dello straniero.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, unitamente alla normativa europea richiamata, la base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali e l'oscuramento delle informazioni identificative.
Massime di principio
- Nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, il provvedimento di diniego deve motivare in modo concreto e attuale le ragioni della pericolosità dello straniero; non è sufficiente una motivazione meramente generica o priva di riferimenti individualizzanti.
- Quando lo straniero vanta legami familiari, l'amministrazione deve considerarne espressamente la situazione familiare e motivare il bilanciamento tra il diritto all'unità familiare e le esigenze di tutela dell'ordine pubblico, spiegando perché il primo debba eventualmente recedere.
- L'omessa considerazione della situazione familiare e l'insufficiente istruttoria sulla pericolosità attuale e concreta integrano, in sede cautelare, apprezzabili profili di difetto di motivazione e di istruttoria idonei a giustificare la sospensione del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.
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