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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1246

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1246 della Commissione del 2 settembre 2020 concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva fenamifos, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R1246

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone il mancato rinnovo dell’approvazione del fenamifos, sostanza attiva impiegata nei prodotti fitosanitari, in ragione delle criticità emerse nella valutazione del rischio, soprattutto per i consumatori. La Commissione modifica conseguentemente l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 eliminando la riga relativa a tale sostanza. Sono inoltre fissati termini entro cui gli Stati membri devono revocare le autorizzazioni dei prodotti contenenti fenamifos e, se del caso, concedere un periodo di tolleranza limitato.

Mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva fenamifos e conseguente soppressione della relativa iscrizione nell’elenco delle sostanze attive approvate.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla sostanza attiva fenamifos, ai prodotti fitosanitari che la contengono e, indirettamente, agli Stati membri chiamati a revocare le autorizzazioni nazionali di tali prodotti. Incide sull’elenco delle sostanze attive approvate di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 e sulla disciplina del rinnovo prevista dal regolamento (CE) n. 1107/2009. Sono previste misure transitorie per la revoca delle autorizzazioni entro il 23 marzo 2021 e, se concessa, una tolleranza nazionale che non può oltrepassare il 23 settembre 2021. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Mancato rinnovo dell’approvazione del fenamifos

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1246 della Commissione disciplina il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva fenamifos nell’ambito della normativa sui prodotti fitosanitari. La decisione si fonda sulle conclusioni della valutazione scientifica condotta dall’EFSA e sui rilievi della Commissione circa l’impossibilità di confermare il soddisfacimento dei criteri di approvazione previsti dal regolamento (CE) n. 1107/2009.

Contesto normativo e procedura di rinnovo

Il fenamifos era già stato iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE dalla direttiva 2006/85/CE e, in forza del regolamento (CE) n. 1107/2009, era considerato sostanza approvata, inserita nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La domanda di rinnovo è stata presentata nei termini del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012; il richiedente ha depositato i fascicoli supplementari richiesti e lo Stato membro relatore ha trasmesso il rapporto di valutazione all’EFSA e alla Commissione il 2 ottobre 2017.

Esito della valutazione del rischio

L’EFSA ha pubblicato le proprie conclusioni il 10 dicembre 2018. Dalle stesse emergono diversi profili di criticità: la valutazione dei rischi per i consumatori è rimasta provvisoria per l’incompletezza dei dati di genotossicità sui metaboliti M01 e M02; per alcuni impieghi rappresentativi, in particolare sugli ortaggi a frutto, è stato identificato un grave rischio per i consumatori; per la valutazione dell’esposizione cronica, l’uso dei livelli massimi di residui ricavati dai dati disponibili avrebbe condotto a una dose giornaliera massima teorica pari al 172% della dose giornaliera ammissibile; per gli impieghi su piante ornamentali e da vivaio non è stato possibile escludere un rischio grave in ragione della possibile coltivazione in rotazione con colture alimentari. Inoltre, la valutazione dei rischi per i metaboliti unici umani non è stata completata per assenza di uno studio comparativo in vitro sul metabolismo.

Decisione della Commissione

La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni sia sulle conclusioni dell’EFSA sia sulla relazione di rinnovo, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. Le osservazioni sono state esaminate, ma non sono state ritenute sufficienti a dissipare i motivi di preoccupazione. Per tale ragione la Commissione conclude che non è accertato il rispetto dei criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e adotta il mancato rinnovo ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b).

Effetti sull’elenco delle sostanze approvate

Il regolamento modifica conseguentemente il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, sopprimendo nell’allegato, parte A, la riga 141 relativa al fenamifos. L’effetto pratico è la rimozione della sostanza dall’elenco delle sostanze attive approvate a livello unionale.

Misure transitorie per autorizzazioni e tolleranza

Gli Stati membri devono revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti fenamifos entro il 23 marzo 2021. Se viene concesso un periodo di tolleranza ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, esso deve comunque scadere entro il 23 settembre 2021; il regolamento precisa quindi che il periodo non può superare 12 mesi dalla sua entrata in vigore.

Entrata in vigore e ulteriori precisazioni

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La Commissione richiama inoltre il fatto che la decisione non preclude la presentazione di una nuova domanda di approvazione del fenamifos ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Disposizioni principali

Mancato rinnovo dell’approvazione

L’approvazione della sostanza attiva fenamifos non è rinnovata ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1107/2009, poiché non è stato accertato che i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 siano soddisfatti per uno o più impieghi rappresentativi.

Motivi della decisione

Le conclusioni EFSA hanno evidenziato motivi di preoccupazione relativi ai consumatori: valutazione globale dei rischi ancora provvisoria per dati incompleti sulla genotossicità dei metaboliti M01 e M02, rischio grave per gli impieghi rappresentativi sugli ortaggi a frutto, possibile esposizione cronica superiore alla DGA (TMDI pari al 172% della DGA) e impossibilità di escludere un rischio grave per gli impieghi su piante ornamentali e da vivaio. Non è stata inoltre completata la valutazione dei metaboliti unici umani per mancanza di uno studio comparativo in vitro sul metabolismo.

Modifica dell’elenco delle sostanze approvate

L’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato mediante soppressione della riga 141 relativa al fenamifos.

Misure transitorie per gli Stati membri

Gli Stati membri devono revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti fenamifos entro il 23 marzo 2021.

Periodo di tolleranza

Qualora gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, esso deve scadere entro il 23 settembre 2021 e non può quindi superare 12 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Possibilità di nuova domanda

Il regolamento precisa che il mancato rinnovo non preclude la presentazione di un’ulteriore domanda di approvazione del fenamifos ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisicurezza alimentaresalute dei consumatoriautorizzazioni amministrativeagricoltura

Testo integrale

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