Regolamento (UE) 2020/1252
Regolamento (UE) 2020/1252 della Commissione del 2 settembre 2020 che stabilisce la chiusura delle attività di pesca del merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 per le navi battenti bandiera spagnola
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento constata l'esaurimento del contingente di pesca 2020 assegnato alla Spagna per il merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2. Di conseguenza dispone la chiusura immediata delle attività di pesca per le navi spagnole e vieta, dalla data indicata, la conservazione a bordo, il trasferimento, il trasbordo e lo sbarco delle catture di tale stock. Il provvedimento si fonda sul regolamento (CE) n. 1224/2009 in materia di controllo della pesca e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Chiusura delle attività di pesca del merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 per le navi battenti bandiera spagnola, per esaurimento del contingente 2020.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi battenti bandiera spagnola o immatricolate in Spagna che effettuano attività di pesca del merluzzo bianco (Gadus morhua) nello stock COD/1N2AB nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2. L'effetto è limitato al contingente assegnato per il 2020 alla Spagna e decorre dalla data di chiusura indicata nell'allegato (18.8.2020). Non disciplina altri stock, altre zone o altri Stati membri.
Chiusura della pesca del merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 per la Spagna
Il regolamento interviene a seguito della comunicazione alla Commissione dell'esaurimento del contingente 2020 assegnato alla Spagna per il merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2. La misura si inserisce nel quadro del sistema unionale di controllo della pesca e attua la gestione dei contingenti annuali stabiliti dal Consiglio.
Base normativa e presupposto della chiusura
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, quale fondamento per adottare misure di chiusura quando un contingente risulta esaurito. È inoltre richiamato il regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, che fissa per il 2020 le possibilità di pesca e da cui deriva il contingente interessato.
Ambito oggettivo e soggettivo
La misura riguarda lo stock di merluzzo bianco identificato come COD/1N2AB, nella specie Gadus morhua, nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2. Sul piano soggettivo, il divieto colpisce le navi battenti bandiera spagnola o immatricolate in Spagna; non emergono estensioni ad altri Stati membri o ad altri stock ittici.
Effetti della chiusura
L'articolo 1 stabilisce che il contingente assegnato alla Spagna per il 2020 si considera esaurito dalla data indicata nell'allegato, cioè il 18.8.2020. Da tale data, l'articolo 2 vieta le attività di pesca dello stock interessato e, in modo espresso, anche la conservazione a bordo, il trasferimento, il trasbordo e lo sbarco delle catture effettuate dopo la chiusura.
Allegato tecnico
L'allegato riporta i dati essenziali della chiusura: numero della misura 11/TQ123, Stato membro interessato Spagna, stock COD/1N2AB, specie merluzzo bianco (Gadus morhua), zona acque norvegesi delle zone 1 e 2, data di chiusura 18.8.2020. Tali elementi sono determinanti per delimitare l'ambito pratico del divieto.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto regolamentare dell'Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Constatazione dell'esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2020 alla Spagna per lo stock di merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 si considera esaurito a decorrere dalla data stabilita nell'allegato, ossia il 18.8.2020.
Divieto di pesca e operazioni connesse
Per le navi battenti bandiera spagnola o immatricolate in Spagna sono vietate, dalla data di chiusura indicata nell'allegato, le attività di pesca dello stock interessato. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture effettuate dopo tale data.
Base giuridica e rapporto con il contingente 2020
Il regolamento si fonda sul regolamento (CE) n. 1224/2009, articolo 36, paragrafo 2, e prende atto del regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, che fissa i contingenti per il 2020.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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