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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1249

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1249 della Commissione del 2 settembre 2020 che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267 sulle importazioni di elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di elettrodi di tungsteno spediti dal Laos e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari del Laos o della Thailandia, e che chiude l’inchiesta per quanto riguarda le importazioni spedite dall’India, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell’India

Normativa europea32020R1249

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento accerta una elusione del dazio antidumping già in vigore sulle importazioni di elettrodi di tungsteno originari della Cina, realizzata tramite spedizioni dal Laos e dalla Thailandia. Per tali paesi la Commissione estende il dazio del 63,5 % applicabile alle "tutte le altre società" e ne dispone la riscossione retroattiva sulle importazioni registrate. L’inchiesta relativa all’India viene invece chiusa perché non sono stati riscontrati elementi sufficienti per dimostrare elusione. Il testo disciplina inoltre la possibilità di chiedere esenzioni individuali e l’interruzione della registrazione doganale.

Estensione del dazio antidumping definitivo sugli elettrodi di tungsteno originari della Cina alle importazioni spedite dal Laos e dalla Thailandia, con chiusura dell’inchiesta per l’India.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di elettrodi per saldatura in tungsteno, comprese barre e profilati di tungsteno per elettrodi per saldatura, contenenti almeno il 94 % in peso di tungsteno, diversi da quelli ottenuti semplicemente per sinterizzazione, anche tagliati a misura, classificati nei codici NC ex 8101 99 10 ed ex 8515 90 80 (e relativi codici TARIC indicati). L’estensione riguarda i prodotti spediti dal Laos e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari di tali paesi; per l’India, invece, l’inchiesta è chiusa e la registrazione delle importazioni è interrotta. Le disposizioni si applicano alle importazioni registrate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2171 e valgono direttamente in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.

Estensione del dazio antidumping sugli elettrodi di tungsteno

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1249 interviene nell’ambito della difesa commerciale contro le pratiche di elusione delle misure antidumping. La Commissione, sulla base del regolamento (UE) 2016/1036 e in particolare dell’articolo 13, accerta che il dazio antidumping definitivo già applicato agli elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese viene aggirato tramite spedizioni dal Laos e dalla Thailandia.

Contesto delle misure preesistenti

Le misure iniziali risalgono al regolamento (CE) n. 260/2007; in seguito a riesami in previsione della scadenza, il dazio è stato confermato e, da ultimo, reistituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267. Il presente regolamento si inserisce quindi in una sequenza di misure antidumping già consolidate sul medesimo prodotto.

Prodotto interessato e classificazione doganale

Il prodotto in esame è costituito da elettrodi per saldatura in tungsteno, comprese le barre e i profilati di tungsteno per elettrodi per saldatura, contenenti il 94 % o più in peso di tungsteno, diversi da quelli ottenuti semplicemente per sinterizzazione, anche tagliati a misura. I codici NC indicati sono ex 8101 99 10 ed ex 8515 90 80, con i corrispondenti codici TARIC elencati nel regolamento.

Logica dell’inchiesta per elusione

La Commissione ha esaminato, secondo lo schema tipico dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, quattro profili: la modificazione della configurazione degli scambi; l’assenza di una sufficiente motivazione o giustificazione economica diversa dall’effetto del dazio; l’indebolimento degli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o quantitativi; e l’eventuale esistenza di dumping rispetto al valore normale individuato nell’ultimo riesame.

Esiti rispetto ai singoli paesi

Per il Laos la Commissione rileva un unico operatore, integralmente controllato da una società cinese, che realizza operazioni di completamento su profilati di tungsteno acquistati dalla casa madre cinese. Le operazioni sono considerate prive di sufficiente giustificazione economica e idonee a integrare elusione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2. Per la Thailandia, invece, la Commissione conclude per una pratica di trasbordo dalla Cina, in assenza di una vera produzione locale e in presenza di esportazioni thailandesi quasi esclusivamente dirette verso l’Unione. Per l’India, al contrario, non è stato possibile dimostrare la riconducibilità delle importazioni a pratiche di elusione e l’inchiesta viene chiusa.

Indebolimento dell’effetto riparatorio e dumping

La Commissione conclude che le importazioni dal Laos e dalla Thailandia hanno indebolito gli effetti riparatori del dazio sia sul piano dei prezzi sia sul piano dei quantitativi. Per il Laos e per la Thailandia emergono anche elementi di dumping rispetto al valore normale dell’ultimo riesame; per l’India non vi sono invece elementi di prova sufficienti di dumping.

Conseguenze operative

Il dazio antidumping del 63,5 % viene esteso alle importazioni spedite dal Laos e dalla Thailandia, con riscossione sulle partite registrate. Contestualmente, la registrazione delle importazioni dall’India viene interrotta. Il regolamento consente inoltre la presentazione di richieste di esenzione da parte di operatori che non eludano le misure, ferma restando la facoltà della Commissione di concedere l’esenzione caso per caso.

Entrata in vigore

Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Disposizioni principali

Accertamento dell’elusione e estensione del dazio

La Commissione conclude che il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267 sulle importazioni dalla Cina è eluso mediante spedizioni dal Laos e dalla Thailandia. Il dazio esteso è quello del 63,5 % previsto per "tutte le altre società" e si applica al prezzo cif netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.

Riscossione sulle importazioni registrate

Il dazio esteso è riscosso sulle importazioni spedite dal Laos e dalla Thailandia registrate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2171, in combinato disposto con l’articolo 13, paragrafo 3, e l’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036. L’importo da riscuotere retroattivamente corrisponde all’applicazione del dazio del 63,5 %.

Chiusura dell’inchiesta sull’India

L’inchiesta avviata con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2171 è chiusa per quanto riguarda le importazioni spedite dall’India. La registrazione di tali importazioni deve essere interrotta e le misure non vengono estese all’India.

Procedura di esenzione

Le società che ritengano di non eludere le misure possono presentare una richiesta scritta di esenzione in una lingua ufficiale dell’Unione, firmata da persona autorizzata, alla Direzione generale Commercio della Commissione. La Commissione può concedere l’esenzione mediante decisione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiedazio antidumpingdifesa commercialeelusione delle misure commercialidoganepolitica commerciale

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