Regolamento (UE) 2020/1243
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1243 della Commissione del 1o settembre 2020 che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto e del ghiozzo di Ferrer (Aphia minuta e Pseudaphia ferreri) e dello zerro (Spicara smaris) in talune acque territoriali della Spagna (Isole Baleari)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento proroga una deroga al divieto generale di utilizzare attrezzi trainati entro 3 miglia nautiche dalla costa o entro l’isobata dei 50 metri, limitatamente alle sciabiche da natante impiegate nelle Isole Baleari per alcune specie costiere. La misura si fonda sulla valutazione scientifica del CSTEP e sulle garanzie offerte dal piano di gestione spagnolo, che limita il numero di imbarcazioni, lo sforzo di pesca e prevede monitoraggio e relazione periodica. La deroga opera in continuità dal 1o gennaio 2020 fino al 30 aprile 2023, con obblighi informativi a carico della Spagna.
Proroga della deroga, per le Isole Baleari, al divieto di pesca trainata entro 3 miglia dalla costa o entro l’isobata dei 50 metri per le sciabiche da natante impiegate nella pesca di rossetto, ghiozzo di Ferrer e zerro.
Ambito di applicazione
Si applica nelle acque territoriali della Spagna adiacenti alla costa delle Isole Baleari e riguarda esclusivamente la pesca del rossetto e del ghiozzo di Ferrer (Aphia minuta e Pseudaphia ferreri) e dello zerro (Spicara smaris) effettuata con sciabiche da natante. La deroga vale solo per le imbarcazioni che: siano registrate nel censimento marittimo gestito dalla direzione generale per la pesca e l’ambiente marino delle Isole Baleari; abbiano un’attività comprovata di oltre cinque anni in tale pesca e operino senza aumentare lo sforzo di pesca; dispongano di autorizzazione di pesca e operino nel piano di gestione spagnolo adottato ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006. Il regolamento si applica dal 1o gennaio 2020 al 30 aprile 2023; è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non disciplina altre specie, altri attrezzi o altre zone.
Proroga della deroga per le sciabiche da natante nelle Isole Baleari
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1243 proroga una deroga al divieto generale di utilizzo di attrezzi trainati entro 3 miglia nautiche dalla costa o entro l’isobata dei 50 metri, previsto dall’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006. La deroga riguarda in modo specifico la pesca con sciabiche da natante del rossetto, del ghiozzo di Ferrer e dello zerro nelle acque territoriali spagnole delle Isole Baleari, in continuità con le precedenti autorizzazioni del 2013 e del 2019.
Contesto normativo e motivazioni
La Commissione richiama che il regime derogatorio è subordinato alle condizioni di cui all’articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006. Nei considerando si evidenzia che la deroga era stata già concessa fino al 31 dicembre 2016 e poi prorogata fino al 31 dicembre 2019, sulla base di un piano di gestione spagnolo dedicato. La nuova proroga è adottata dopo la richiesta presentata dalla Spagna il 3 settembre 2019, corredata da un progetto di piano di gestione per il periodo 2019-2022 e da informazioni aggiornate a sostegno del rinnovo.
Valutazione scientifica e condizioni di legittimità
Il CSTEP ha esaminato il progetto di piano di gestione nel novembre 2019 e la richiesta di proroga nel marzo 2020. Dalla valutazione è emerso che il piano 2016-2019 era stato correttamente attuato e che le condizioni alla base della deroga continuavano a sussistere; gli attrezzi sono stati considerati altamente selettivi. Lo stesso comitato ha suggerito alcuni adeguamenti, tra cui la fissazione di un TAC stagionale coerente con le catture recenti e la verifica di una possibile sovrapposizione tra pesca dei gobidi con rete "jonquiller" e praterie marine in due baie.
Impegni assunti dalla Spagna
In risposta alle osservazioni scientifiche, la Spagna si è impegnata, con lettera del 4 giugno 2020, ad allineare il TAC stagionale alle catture medie degli ultimi anni e ad avviare uno studio scientifico sulle possibili interazioni con le praterie marine nelle due baie interessate. Ha inoltre assunto l’impegno a vietare la pesca in tali baie almeno fino alla valutazione dello studio da parte del CSTEP e a informare la Commissione sul seguito dato a tali impegni.
Ambito soggettivo e oggettivo della deroga
L’articolo 1 circoscrive la deroga alle imbarcazioni che:
- siano registrate nel censimento marittimo gestito dalla direzione generale per la pesca e l’ambiente marino delle Isole Baleari;
- abbiano un’attività comprovata di oltre cinque anni nel tipo di pesca considerato e operino in modo da escludere qualsiasi incremento futuro dello sforzo di pesca;
- siano titolari di un’autorizzazione di pesca e operino nell’ambito del piano di gestione adottato dalla Spagna ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
Il regime non si estende ad altri attrezzi, altre specie o altre aree geografiche.
Piano di gestione, selettività e tutela ambientale
Nei considerando la Commissione sottolinea che sussistono vincoli geografici specifici, legati alla limitata estensione della piattaforma continentale e alla distribuzione delle specie bersaglio, presenti solo in determinate zone costiere a profondità inferiori a 50 metri. Si evidenzia inoltre che la pesca è effettuata nella colonna d’acqua, con uso di ecoscandagli, ed è quindi altamente selettiva, con poche catture accessorie immediatamente liberate vive. L’attività è ritenuta compatibile con l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 e non mira alla cattura di cefalopodi.
Compatibilità con il quadro UE sulle misure tecniche
La proroga si inserisce nel nuovo quadro del regolamento (UE) 2019/1241, che ha soppresso l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1967/2006. La Commissione richiama tuttavia l’allegato IX, parte B, punto 4, del regolamento (UE) 2019/1241, che consente la prosecuzione delle deroghe relative alle dimensioni minime delle maglie già vigenti al 14 agosto 2019, purché non determinino un aumento delle catture di novellame. La proroga è considerata conforme a tali condizioni e coerente con gli obiettivi e i target di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) 2019/1241.
Controllo, monitoraggio e obblighi informativi
Le attività di pesca interessate devono rispettare le prescrizioni di registrazione dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Inoltre, il piano di gestione spagnolo include misure di monitoraggio delle attività di pesca, in linea con l’articolo 13, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006. L’articolo 2 del regolamento impone alla Spagna di trasmettere una relazione alla Commissione secondo il piano di monitoraggio: la prima entro il 30 settembre 2020 e poi con cadenza annuale.
Durata della proroga ed effetti temporali
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applichi dal 1o gennaio 2020 al 30 aprile 2023. La retroattività al 1o gennaio 2020 è giustificata dalla necessità di assicurare continuità giuridica, poiché la precedente deroga era scaduta il 31 dicembre 2019. La Commissione precisa inoltre che la limitazione temporale della deroga consente di adottare tempestivamente misure correttive qualora il monitoraggio evidenzi un peggioramento dello stato di conservazione dello stock.
Disposizioni principali
Deroga al divieto di pesca trainata vicino alla costa
L’articolo 1 esclude l’applicazione dell’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 nelle acque territoriali spagnole adiacenti alla costa delle Isole Baleari per la pesca del rossetto, del ghiozzo di Ferrer e dello zerro con sciabiche da natante, ma solo per imbarcazioni che rispettino tre condizioni cumulative: iscrizione nel censimento marittimo delle Isole Baleari, attività comprovata da oltre cinque anni senza incremento futuro dello sforzo di pesca, e possesso di autorizzazione di pesca nell’ambito del piano di gestione spagnolo ex articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
Piano di gestione e limiti operativi
Il regolamento presuppone l’applicazione del piano di gestione spagnolo, richiamato nei considerando, che limita la deroga a 55 imbarcazioni, con lunghezza massima di 12 metri e potenza massima di 198,5 kW, prevede tetti cumulati di stazza e potenza e stabilisce la chiusura della pesca fino alla campagna successiva se viene raggiunto il TAC stagionale. La Commissione valorizza inoltre gli impegni della Spagna ad allineare il TAC stagionale alle catture medie recenti e ad avviare uno studio scientifico sulle interazioni con le praterie marine in due baie.
Monitoraggio e relazioni periodiche
L’articolo 2 impone alla Spagna di trasmettere alla Commissione una relazione conforme al piano di monitoraggio previsto nel piano di gestione, per la prima volta entro il 30 settembre 2020 e poi ogni 12 mesi.
Durata della deroga ed efficacia temporale
L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applichi retroattivamente dal 1o gennaio 2020 fino al 30 aprile 2023, per garantire continuità giuridica dopo la scadenza della precedente deroga al 31 dicembre 2019.
Fondamento scientifico e condizioni di compatibilità ambientale
Nei considerando la Commissione richiama la valutazione dello CSTEP, che ha ritenuto correttamente attuato il piano di gestione 2016-2019 e confermate le condizioni della deroga, sottolineando la selettività degli attrezzi e il limitato impatto ambientale. È evidenziato che le catture accessorie sono contenute e immediatamente liberate vive, che l’attività non interferisce con altre imbarcazioni per la vicinanza alla costa e che le attività interessate rispettano l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
Raccordo con il regolamento (UE) 2019/1241
Poiché l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1967/2006 è stato soppresso dal regolamento (UE) 2019/1241, la proroga è giustificata anche alla luce dell’allegato IX, parte B, punto 4, di tale regolamento, che consente la prosecuzione delle deroghe già vigenti al 14 agosto 2019 a condizione che non aumentino le catture di novellame. La Commissione afferma che la proroga non comporta un deterioramento della selettività e mira a perseguire gli obiettivi e i target di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) 2019/1241.
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