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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1247

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247 della Commissione del 2 settembre 2020 che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2020 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti

Normativa europea32020R1247

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247 della Commissione applica, per il 2020, detrazioni dai contingenti di pesca di alcuni Stati membri a causa dei superamenti registrati nel 2019 su specifici stock ittici. La misura si fonda sull’articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e tiene conto dei fattori moltiplicatori previsti per i casi di superamento, nonché delle detrazioni già applicate o ancora in sospeso negli anni precedenti. Le riduzioni sono dettagliate in allegato stock per stock, Stato membro per Stato membro. Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Detrazione dai contingenti di pesca 2020 per alcuni stock a seguito di superamenti dei contingenti/pressione di pesca negli anni precedenti.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli Stati membri che nel 2019 hanno superato i contingenti di pesca assegnati per determinati stock ittici e, conseguentemente, ai contingenti di pesca 2020 fissati dai regolamenti dell’Unione richiamati nel testo. Incide sui contingenti relativi agli stock indicati nell’allegato, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri; le riduzioni si applicano fatte salve le ulteriori detrazioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013. Non si considerano i superamenti inferiori a una tonnellata.

Detrazioni dai contingenti di pesca 2020 per superamenti registrati nel 2019

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247 della Commissione attua il meccanismo di recupero previsto dall’articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009 per i casi in cui alcuni Stati membri abbiano superato, nel 2019, i contingenti di pesca assegnati. La Commissione dispone pertanto riduzioni sui contingenti 2020, e ove necessario su quelli degli anni successivi, per gli stock oggetto di superamento.

Quadro normativo di riferimento

Il provvedimento richiama i regolamenti del Consiglio che hanno fissato le possibilità di pesca per il 2019 e per il 2020, in particolare i regolamenti (UE) 2018/2025, (UE) 2019/1838, (UE) 2019/2236 e (UE) 2020/123. La misura si inserisce nel sistema di controllo della politica comune della pesca, fondato sul regolamento (CE) n. 1224/2009.

Ambito applicativo e criterio di calcolo

Le riduzioni riguardano esclusivamente gli stock elencati nell’allegato e gli Stati membri ivi indicati. Per ogni combinazione Stato membro/specie/zona, l’allegato riporta i dati rilevanti: contingente iniziale 2019, sbarchi consentiti, catture totali 2019, percentuale di utilizzo, superamento e detrazione da applicare nel 2020.

La logica di calcolo è quella dell’articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009:

  • il superamento dà luogo a una detrazione dai contingenti futuri;
  • il fattore moltiplicatore del paragrafo 2 si applica al quantitativo eccedente;
  • il fattore addizionale del paragrafo 3 opera solo se il superamento supera il 10 % degli sbarchi consentiti.

Per i superamenti pari o inferiori a 100 tonnellate, la detrazione è pari al superamento moltiplicato per 1,00. I quantitativi inferiori a una tonnellata sono esclusi dal calcolo.

Coordinamento con detrazioni pregresse

Il regolamento considera anche i casi in cui precedenti atti di esecuzione del 2019 e del 2020 avevano già applicato detrazioni, ma non per l’intero ammontare dovuto, perché il superamento era superiore al contingente disponibile nel medesimo anno. In tali ipotesi, il testo dispone che si tenga conto del quantitativo residuo ancora da recuperare quando si fissano le detrazioni applicabili al 2020 e, se del caso, agli anni successivi.

Il regolamento precisa inoltre che le nuove detrazioni si applicano fatto salvo il regime di detrazioni previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013.

Allegato: contenuto sostanziale

L’allegato elenca per ciascuno Stato membro e stock le detrazioni da operare nel 2020. Tra i casi indicati figurano, a titolo esemplificativo, superamenti relativi ad aringa, sgombro, merluzzo carbonaro, tonno obeso, merluzzo bianco, ippoglosso nero, scorfano, razza ondulata, alalunga del nord, berice, marlin blu, pesce spada e altre specie, in diverse zone geografiche marittime.

Le colonne dell’allegato chiariscono anche:

  • i quantitativi assegnati tenendo conto di scambi di possibilità di pesca e trasferimenti tra anni;
  • l’eventuale applicazione di fattori moltiplicatori addizionali;
  • la presenza di detrazioni in sospeso da anni precedenti;
  • il quantitativo finale da detrarre nel 2020.

Sono previste note esplicative sui simboli usati nell’allegato: la lettera "A" segnala un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 per superamenti consecutivi negli anni 2017, 2018 e 2019; la lettera "C" indica un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 perché lo stock è oggetto di un piano pluriennale.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

La Commissione interviene ai sensi dell’articolo 105, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009, che impone detrazioni dai contingenti futuri quando uno Stato membro supera il contingente assegnato. La finalità è recuperare, sui contingenti 2020 e, se necessario, su quelli successivi, i quantitativi eccedenti pescati nel 2019.

Contingenti interessati e logica delle detrazioni

Le detrazioni si riferiscono ai contingenti 2020 fissati dai regolamenti (UE) 2018/2025, (UE) 2019/1838, (UE) 2019/2236 e (UE) 2020/123. L’allegato individua per ciascuno stock e Stato membro il contingente iniziale 2019, gli sbarchi consentiti, le catture totali, l’eventuale superamento e la detrazione da applicare nel 2020.

Applicazione dei fattori moltiplicatori

In conformità all’articolo 105, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009, le detrazioni tengono conto dei fattori moltiplicatori. Il fattore del paragrafo 2 si applica al superamento; quando il superamento è pari o inferiore a 100 tonnellate, la detrazione è pari al superamento moltiplicato per 1,00. Il fattore addizionale del paragrafo 3 si applica solo se il superamento supera il 10 % degli sbarchi consentiti.

Detrazioni pregresse e coordinamento con altri atti

Per alcuni casi, le detrazioni dovute nel 2019 non erano state integralmente applicate perché superiori ai contingenti disponibili; il regolamento tiene quindi conto dei quantitativi residui da recuperare negli anni successivi. Inoltre, le detrazioni del presente regolamento operano fatto salvo quanto previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013.

Regole particolari dell’allegato

L’allegato precisa che i quantitativi assegnati tengono conto degli scambi di possibilità di pesca ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, dei trasferimenti di contingenti e delle riassegnazioni/detrazioni previste dalla normativa citata. I quantitativi inferiori a una tonnellata non sono presi in considerazione.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescacontrollo e vigilanzagestione dei contingentirisorse ittiche

Testo integrale

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