Regolamento (UE) 2020/1242
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1242 della Commissione del 1o settembre 2020 che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima, concessa alle sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (Aphia minuta) nelle acque territoriali spagnole della Comunità autonoma della regione di Murcia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento proroga una deroga al divieto generale di utilizzare attrezzi trainati entro 3 miglia nautiche dalla costa o entro l’isobata dei 50 metri, consentendo alle sciabiche da natante di pescare il rossetto nelle acque della Murcia. La Commissione fonda la proroga sulle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1967/2006, sul piano di gestione spagnolo e sulle valutazioni scientifiche che confermano la selettività dell’attrezzo e la limitata incidenza ambientale. È previsto un obbligo di relazione periodica della Spagna alla Commissione e la deroga si applica retroattivamente dal 1o gennaio 2020 fino al 1o marzo 2023.
Proroga della deroga alle restrizioni su distanza minima dalla costa e profondità minima per le sciabiche da natante impiegate nella pesca del rossetto (Aphia minuta) nelle acque territoriali della regione di Murcia (Spagna).
Ambito di applicazione
Si applica alle acque territoriali spagnole della Comunità autonoma della regione di Murcia e riguarda esclusivamente la pesca del rossetto (Aphia minuta) effettuata con sciabiche da natante. Beneficia solo le navi che: sono iscritte nel censimento marittimo regionale, hanno un’attività comprovata di oltre cinque anni nel segmento di pesca considerato, operano in modo da escludere aumenti futuri dello sforzo di pesca e sono titolari di autorizzazione di pesca operando nell’ambito del piano di gestione spagnolo adottato ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006. La deroga opera dal 1o gennaio 2020 al 1o marzo 2023.
Proroga della deroga per le sciabiche da natante nella Murcia
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1242 proroga la deroga al divieto, previsto dal regolamento (CE) n. 1967/2006, di utilizzare attrezzi trainati entro 3 miglia nautiche dalla costa o all’interno dell’isobata dei 50 metri. La misura riguarda la pesca del rossetto (Aphia minuta) con sciabiche da natante nelle acque territoriali della Comunità autonoma della regione di Murcia e si fonda sulla continuità del piano di gestione spagnolo, sulla selettività dell’attrezzo e sulla limitata incidenza ambientale dell’attività.
Contesto normativo e motivazione della deroga
La Commissione richiama l’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1967/2006, che vieta in linea generale l’uso di attrezzi trainati nella fascia costiera protetta. La deroga è ammessa a richiesta dello Stato membro solo se ricorrono le condizioni di cui ai paragrafi 5 e 9 dello stesso articolo. Nel caso di Murcia, la deroga era già stata concessa con il regolamento di esecuzione (UE) n. 773/2013 e successivamente prorogata dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/677 fino al 31 dicembre 2019, in connessione con un piano di gestione adottato dalla Spagna ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006.
Valutazione tecnica e scientifica
La proroga si basa sulle relazioni scientifiche presentate dalla Spagna per gli anni 2017, 2018 e 2019 e sulla valutazione del CSTEP del settembre 2019, secondo cui il piano di gestione 2016-2019 è stato correttamente attuato e le condizioni della deroga originaria continuano a essere soddisfatte. Il comitato ha anche rilevato che gli attrezzi impiegati appaiono altamente selettivi. La Commissione sottolinea inoltre che:
- esistono vincoli geografici specifici, per la limitata estensione della piattaforma continentale e delle zone idonee alla pesca con reti da traino;
- la specie bersaglio è presente solo in determinate aree costiere a profondità inferiori a 50 metri;
- l’impatto sull’ambiente marino è considerato non significativo, poiché le sciabiche operano nella colonna d’acqua senza contatto con il fondale;
- le catture accessorie sono limitate e gli esemplari indesiderati sono rilasciati vivi con elevata probabilità di sopravvivenza.
Condizioni soggettive e limiti operativi
La deroga è circoscritta a un numero limitato di imbarcazioni, indicate in 27 unità, registrate nel censimento nazionale spagnolo e attive da oltre cinque anni nel segmento di pesca interessato. Il piano di gestione spagnolo mira a evitare aumenti futuri dello sforzo di pesca, prevedendo autorizzazioni per 27 imbarcazioni con capacità massima di 116 Hp per nave. L’attività resta limitata ai giorni feriali, da lunedì a venerdì, e ai mesi di dicembre, gennaio e febbraio; inoltre il contingente massimo stagionale è fissato a 18,2 tonnellate, con chiusura della pesca fino alla stagione successiva in caso di superamento.
Rapporti con le norme tecniche e di controllo della pesca
La Commissione rileva che l’attività è conforme all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006, relativo alla pesca al di sopra di habitat protetti senza contatto con le praterie marine, e richiama anche il profilo delle deroghe alle dimensioni minime delle maglie. Pur essendo stato soppresso l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1967/2006 dal regolamento (UE) 2019/1241, le deroghe in vigore al 14 agosto 2019 possono continuare ad applicarsi se non determinano un aumento delle catture di novellame. La proroga è ritenuta compatibile con l’articolo 15, paragrafo 5, e con l’allegato IX, parte B, punto 4, del regolamento (UE) 2019/1241, poiché non allenta le norme di selettività e persegue gli obiettivi di conservazione del medesimo regolamento. È inoltre richiamata la conformità alle prescrizioni di registrazione dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Sorveglianza e obblighi informativi
Il piano di gestione spagnolo include misure di sorveglianza delle attività di pesca, in linea con l’articolo 13, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006. Inoltre, la Spagna deve trasmettere alla Commissione relazioni periodiche conformi al piano di monitoraggio previsto nel piano di gestione: la prima entro il 1o ottobre 2020 e poi ogni 12 mesi.
Durata, continuità giuridica ed entrata in vigore
La Commissione limita la durata della deroga per consentire eventuali misure correttive qualora il monitoraggio evidenzi un peggioramento dello stato di conservazione dello stock e per consentire un ulteriore approfondimento scientifico. La deroga si applica fino al 1o marzo 2023 e il regolamento si applica retroattivamente dal 1o gennaio 2020, al fine di assicurare continuità giuridica dopo la scadenza della precedente proroga al 31 dicembre 2019. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Proroga della deroga al divieto di pesca con attrezzi trainati in prossimità della costa
L’articolo 1 stabilisce che, nelle acque territoriali spagnole della Comunità autonoma della regione di Murcia, l’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica alla pesca del rossetto (Aphia minuta) con sciabiche da natante, a condizione che le navi siano registrate nel censimento marittimo regionale, abbiano oltre cinque anni di attività comprovata nel settore e operino senza aumentare lo sforzo di pesca, e siano titolari di autorizzazione di pesca nell’ambito del piano di gestione adottato dalla Spagna ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
Obbligo di monitoraggio e relazioni periodiche
L’articolo 2 impone alla Spagna di trasmettere alla Commissione una relazione conforme al piano di monitoraggio contenuto nel piano di gestione: la prima entro il 1o ottobre 2020 e poi ogni 12 mesi.
Periodo di applicazione e decorrenza
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma l’applicazione decorre dal 1o gennaio 2020 e termina il 1o marzo 2023. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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