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Sentenza

Sentenza n. 1728/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 641/2023.

Giustizia amministrativa202400581

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Basilicata n. 641/2023, che aveva annullato la nota comunale con cui era stata respinta una diffida volta all’accertamento di irregolarità edilizie relative a una tettoia in legno

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietaria e controinteressata)

Prevale il privato

La controversia

La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte di una proprietaria confinante, della nota con cui il Comune aveva respinto la diffida a svolgere accertamenti tecnico-normativi sulle opere realizzate presso l’immobile di una controinteressata. Il TAR aveva accolto il ricorso e annullato la nota per difetto di motivazione. Il Comune ha appellato la sentenza deducendo, con il primo motivo, error in iudicando, violazione degli artt. 27 d.P.R. 380/2001 e 19 l. 241/1990 ed eccesso di potere, sostenendo che la diffida riguardasse il contrasto tra il titolo edilizio e la disciplina urbanistico-edilizia vigente e che, pertanto, la proprietaria non fosse legittimata a sollecitare l’esercizio dei poteri comunali. Con il secondo motivo ha dedotto error in iudicando, violazione degli artt. 2 e 3 l. 241/1990 e travisamento dei fatti, contestando il difetto di motivazione rilevato dal TAR. La proprietaria appellata ha chiesto il rigetto dell’appello, riproponendo anche i motivi di primo grado non esaminati perché assorbiti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché dal ricorso di primo grado emergeva che la proprietaria lamentava la realizzazione di opere abusive, divergenti da quanto dichiarato nella SCIA e quindi prive, secondo la prospettazione, di adeguato titolo edilizio. La diffida non sollecitava l’esercizio dei poteri inibitori previsti dall’art. 19 l. 241/1990, bensì l’attivazione dei poteri di controllo e repressivi dell’abusivismo edilizio previsti dall’art. 27 d.P.R. 380/2001. La proprietaria era pertanto legittimata a sollecitare tali poteri a tutela dell’ordinato assetto del territorio. È stato respinto anche il secondo motivo: la nota comunale si limitava ad affermare in modo assertorio che non sussisteva alcuna irregolarità edilizia, senza indicare i presupposti di fatto, le verifiche svolte e le ragioni giuridiche della conclusione. Tale motivazione non consentiva di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dall’amministrazione e risultava quindi viziata ai sensi dell’art. 3 l. 241/1990. Il rigetto dell’appello comporta la riedizione del potere amministrativo; non sono stati esaminati gli ulteriori motivi di primo grado riproposti dall’appellata, perché riferiti a poteri non ancora nuovamente esercitati. Il Comune è stato condannato al pagamento di complessivi 4.000 euro, oltre accessori, in favore della proprietaria e della sua erede; le spese sono state compensate nei confronti della controinteressata. Sono stati inoltre stralciati gli atti depositati da una società estranea al giudizio.

Norme richiamate

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    La proprietaria interessata è legittimata a sollecitare l’esercizio dei poteri comunali di controllo e repressione degli abusi edilizi, quando denuncia opere divergenti dalla SCIA o comunque prive di adeguato titolo edilizio.

  • art. 19 l. 241/1990

    La fattispecie è stata distinta dai poteri inibitori esercitabili sulla SCIA: la diffida riguardava l’attivazione dei poteri repressivi in materia edilizia, non il controllo inibitorio proprio della SCIA.

  • art. 3 l. 241/1990

    Ogni provvedimento – salvo eccezioni – è soggetto a motivazione, con riferimento ai presupposti di fatto e ragioni giuridiche della decisione.

    La motivazione deve consentire di ricostruire, anche sinteticamente, il percorso logico-giuridico e le ragioni della decisione. È insufficiente una mera affermazione assertoria sull’inesistenza di irregolarità edilizie.

  • art. 2 l. 241/1990

    È richiamato tra le norme la cui violazione è stata dedotta con il secondo motivo d’appello; la decisione si concentra tuttavia sul profilo motivazionale disciplinato dall’art. 3.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    Dopo l’annullamento per difetto di motivazione, il giudice non esamina i motivi riferiti a poteri amministrativi non ancora esercitati, dovendo l’amministrazione rieditare il potere.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La disposizione è richiamata per lo svolgimento da remoto dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Il soggetto interessato all’ordinato assetto del territorio è legittimato a sollecitare l’amministrazione comunale all’esercizio dei poteri di controllo e repressione degli abusi edilizi previsti dall’art. 27 d.P.R. 380/2001, quando deduca la realizzazione di opere difformi dalla SCIA o comunque prive di titolo edilizio; tale iniziativa non si identifica con la sollecitazione dei poteri inibitori sulla SCIA previsti dall’art. 19 l. 241/1990.
  • La risposta dell’amministrazione a una segnalazione di possibili abusi edilizi deve indicare, anche sinteticamente, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione, dando conto delle verifiche svolte e del percorso logico seguito; è illegittima la motivazione meramente assertoria che si limiti ad affermare l’inesistenza di irregolarità.
  • Quando il giudice annulla un provvedimento amministrativo per difetto di motivazione, l’amministrazione deve rieditare il potere con una nuova determinazione motivata; il giudice non può anticipare il sindacato su ulteriori censure riferite a poteri non ancora nuovamente esercitati.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSCIA e liberalizzazioniMotivazione del provvedimentoDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneLegittimazione e interesse a ricorrereEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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