Sentenza n. 1288/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 270/2025 depositata in data 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 270/2025, relativa al riconoscimento della carta docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 270/2025, passata in giudicato e ritualmente notificata, che aveva dichiarato il suo diritto alla carta docente per quattro anni scolastici, per euro 500,00 per ciascun anno, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta docente mediante accredito complessivo di euro 2.000,00. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del titolo giudiziale. Il TAR ha rilevato che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, e che il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. Il Ministero, pur costituito, non ha contestato l'esistenza o l'entità del credito e non ha fornito indicazioni sull'adempimento. L'ottemperanza non è stata estesa alle spese di lite della sentenza civile, distratte in favore dei difensori, poiché tale voce non era stata oggetto dell'azione proposta nel giudizio amministrativo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha accertato l'inottemperanza del Ministero alla sentenza civile passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero di effettuare integralmente il pagamento di euro 2.000,00, corrispondente alla carta docente riconosciuta per i quattro anni scolastici, entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato sin d'ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, disponendo che il commissario provveda entro 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza da parte della ricorrente, a spese dell'amministrazione inadempiente. Ha precisato che l'incarico commissariale costituisce adempimento connesso ai doveri d'istituto. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari della ricorrente.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento
Il termine dilatorio per l'esecuzione dei pagamenti da parte delle amministrazioni deve essere decorso prima di poter accertare l'inadempimento e attivare la tutela dell'ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione quando sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per il pagamento e l'amministrazione non abbia adempiuto.
- La mancata contestazione, da parte dell'amministrazione costituita, dell'an e del quantum del credito riconosciuto dal titolo giudiziale, unitamente all'assenza di pagamenti anche parziali, consente di accertare l'inottemperanza sulla base del titolo e della documentazione prodotta dal ricorrente.
- In caso di persistente inadempimento successivo all'ordine giudiziale, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin d'ora un commissario ad acta, individuando un termine ulteriore per l'esecuzione sostitutiva e ponendo i relativi costi a carico dell'amministrazione inadempiente.
- L'oggetto del giudizio di ottemperanza è delimitato dalle pretese esecutive effettivamente proposte: le spese di lite distratte in favore dei difensori non possono essere comprese nell'ordine di pagamento se l'azione di ottemperanza non è stata esercitata anche per tale voce.
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