Cassazione Civile, Ordinanza n. 20993/2023 del 18/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda il trattamento economico spettante a una dirigente medica che, quale facente funzioni, aveva sostituito il direttore di una struttura complessa del servizio sanitario. Il giudice di primo grado aveva riconosciuto, per il periodo eccedente i dodici mesi dal giugno 2008, il trattamento economico proprio del direttore sostituito ai sensi degli artt. 40 e 42 del c.c.n.l. 8 giugno 2000; la corte d'appello ha invece riformato la decisione, limitando la condanna alla sola indennità sostitutiva prevista dall'art. 18 del medesimo c.c.n.l. per il periodo di effettiva sostituzione. La ricorrente ha denunciato in cassazione la violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 c.c., dell'art. 19, comma 1, d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 18 del c.c.n.l. della dirigenza medica e veterinaria 1998/2001, sostenendo che l'incarico di direzione di struttura complessa integrasse mansioni superiori e desse diritto all'intero trattamento economico del sostituito per tutti i periodi di effettivo svolgimento delle relative funzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo e ha confermato la decisione d'appello. Ha ribadito l'orientamento consolidato secondo cui la sostituzione del dirigente medico ex art. 18 c.c.n.l. non configura svolgimento di mansioni superiori, perché avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria; di conseguenza non si applica l'art. 2103 c.c. e al sostituto spetta soltanto la prevista indennità sostitutiva, senza diritto al trattamento accessorio del sostituito, neppure se la sostituzione si protrae oltre il termine di sei o dodici mesi. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna pronuncia sulle spese per mancata tempestiva proposizione del controricorso, con richiamo altresì alla preclusione delle memorie della parte intimata nel rito camerale.
Norme richiamate
art. 2103 c.c.
non si applica al rapporto dirigenziale sanitario, poiché le sostituzioni nell'unico ruolo dirigenziale non integrano mansioni superiori
art. 19, comma 1, d.lgs. n. 165/2001
conferma l'inapplicabilità dell'art. 2103 c.c. alla dirigenza, quale rapporto caratterizzato dal conferimento di incarichi a termine e non da progressione di mansioni
art. 18 c.c.n.l. dirigenza medica e veterinaria 8 giugno 2000
disciplina specificamente la sostituzione del dirigente medico, prevedendo che non costituisca mansioni superiori e riconoscendo solo l'indennità sostitutiva
artt. 40 e 42 c.c.n.l. 8.6.2000
invocati dalla ricorrente a fondamento del diritto al trattamento economico del direttore sostituito, ma ritenuti non applicabili nel caso di sostituzione disciplinata dall'art. 18
art. 24 d.lgs. n. 165/2001
il trattamento economico della dirigenza è rimesso alla contrattazione collettiva e ha carattere onnicomprensivo
art. 15 d.lgs. n. 502/1992
la dirigenza sanitaria opera in un unico ruolo distinto per profili professionali e in un unico livello
art. 15 ter d.lgs. n. 502/1992
ribadisce l'assetto della dirigenza sanitaria e il regime delle sostituzioni
art. 28, comma 6, c.c.n.l. 8.6.2000
prevede l'equivalenza delle mansioni dirigenziali e l'inapplicabilità dell'art. 2103, comma 1, c.c.
art. 36 Cost.
ritenuto non violato, poiché l'indennità sostitutiva è considerata adeguatamente remunerativa
art. 380 bis.1 c.p.c.
nel rito camerale introdotto dalla riforma, la tardiva costituzione dell'intimato rende inammissibili anche le memorie depositate
art. 370 c.p.c.
la preclusione al controricorso tardivo comporta la conseguente inammissibilità delle ulteriori difese scritte della parte intimata
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dà atto dei presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nella dirigenza sanitaria, la sostituzione temporanea del titolare di una struttura complessa non integra svolgimento di mansioni superiori, perché si colloca nell'ambito di un unico ruolo e di un unico livello dirigenziale.
- L'art. 2103 c.c. non è applicabile alla dirigenza pubblica sanitaria quando la disciplina speciale di legge e di contratto collettivo regola in modo compiuto il conferimento e la sostituzione degli incarichi.
- Quando il contratto collettivo prevede espressamente una indennità sostitutiva per la sostituzione del dirigente, tale indennità esaurisce il trattamento spettante al sostituto e impedisce la pretesa al trattamento economico del dirigente sostituito, anche se la sostituzione si prolunga oltre i termini previsti per la copertura del posto vacante.
- Il termine massimo previsto per la sostituzione svolge una funzione di impulso organizzativo e procedurale, ma la sua violazione non trasforma automaticamente la sostituzione in mansioni superiori né fa sorgere un diritto al maggiore trattamento economico.
- Nel rito camerale di legittimità, la mancata tempestiva costituzione dell'intimato preclude il deposito di valide memorie difensive successive.
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