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Sentenza

Sentenza n. 325/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento, - dell'ordinanza di demolizione n. 18 del 14.5.2025, notificata in data 15.5.2025, con cui il Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia ha ingiunto alla società Iseco la demolizione del “manufatto prefabbricato in lamiera metallica e pannelli sandwich dalle dimensioni di 5,00 x 8,00 m e altezza 2,94 m con sovrastante copertura leggera a due falde con altezza di colmo pari a 3,24 m, poggiato su base costituita da muretto in c.a. e blocchi in laterizio ad altezza variabile da 49 cm a 86 cm, per una volumetria totale di 120 mc” realizzato su terreno privato in Fraz. Petrara, meglio identificato catastalmente al fg. 27, mapp. 809; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso, ancorché non conosciuto, ivi compreso il richiamato verbale di sopralluogo e accertamento del Responsabile dell'Area III - Urbanistica ed Edilizia Privata del “7.04.2024”.

Giustizia amministrativa202500392

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione di un manufatto prefabbricato in lamiera e pannelli sandwich, poggiato su base in cemento armato e laterizi, realizzato su area privata sottoposta a vincolo paesaggistico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione deducendo violazione degli artt. 3 e ss. l. n. 241/1990, degli artt. 3, 6, 10, 27 e 31 d.P.R. n. 380/2001, del d.lgs. n. 222/2016 e del d.P.R. n. 31/2017, nonché eccesso di potere per errore di fatto, travisamento, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà e ingiustizia manifesta, oltre alla violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost. Ha sostenuto che l'opera effettivamente realizzata fosse diversa da quella descritta nell'ordinanza e dalla CILA, che si trattasse di manufatti prefabbricati non stabilmente ancorati al suolo e destinati a esigenze temporanee, eseguibili in edilizia libera e non soggetti ad autorizzazione paesaggistica. Ha inoltre dedotto che le opere non fossero sanzionabili con la demolizione neppure in assenza di autorizzazione paesaggistica, che non fosse necessaria l'autorizzazione del Genio civile per l'impiego di materiali leggeri e che l'eventuale verifica di assoggettabilità a V.Inc.A. spettasse al Comune.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la ricorrente non avesse provato la conformità dell'opera realizzata al progetto allegato alla CILA e che la difformità tra lo stato di fatto accertato e il progetto non costituisse, di per sé, un vizio dell'ordinanza, ma un indice presuntivo dell'abusività dell'opera. Ai fini della qualificazione dell'intervento il giudice ha fatto riferimento alla descrizione contenuta nel verbale di sopralluogo, non smentita da evidenze contrarie: un manufatto di circa 120 mc, poggiato su un muretto in cemento armato e blocchi in laterizio. Volume e base sono stati considerati funzionalmente collegati e costituenti un unico organismo edilizio. La tecnica costruttiva e l'ancoraggio al suolo hanno escluso la natura provvisoria dell'opera, qualificata come trasformazione stabile del territorio soggetta a permesso di costruire ai sensi dell'art. 10 d.P.R. n. 380/2001. Il TAR ha comunque ritenuto l'ordine di demolizione legittimo anche nell'ipotesi in cui l'opera fosse riconducibile all'edilizia libera: l'area era sottoposta a vincolo paesaggistico e il manufatto, essendo ancorato al suolo mediante opere murarie, non rientrava nell'esenzione di cui al punto 16 dell'allegato A al d.P.R. n. 31/2017. In assenza di autorizzazione paesaggistica, l'intervento doveva presumersi lesivo dei valori paesaggistici e risultava demolibile ai sensi degli artt. 146 e 167 d.lgs. n. 42/2004 e dell'art. 27, comma 2, d.P.R. n. 380/2001. Il giudice ha precisato che la fonte del potere esercitato va individuata in base alla sostanza dell'atto, anche oltre la denominazione formale e i riferimenti normativi indicati dall'amministrazione. Non sono stati esaminati i rilievi relativi all'attestazione del Genio civile e alla V.Inc.A., poiché l'ordine era autonomamente sorretto dagli altri capi motivazionali. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 10 d.P.R. n. 380/2001

    La realizzazione di un intervento di trasformazione stabile del territorio, risultante dall'insieme funzionalmente connesso del manufatto e della sua base ancorata al suolo, richiede il permesso di costruire.

  • art. 6, comma 1, lett. e-bis, d.P.R. n. 380/2001

    Anche l'eventuale riconducibilità dell'opera all'edilizia libera non esclude, nel caso concreto, la rilevanza del vincolo paesaggistico e la demolibilità dell'intervento abusivo.

  • art. 27, comma 2, d.P.R. n. 380/2001

    Il Comune può ordinare la demolizione delle opere realizzate in violazione della normativa urbanistica o paesaggistica.

  • art. 31 d.P.R. n. 380/2001

    L'ordinanza formalmente adottata ai sensi dell'art. 31 può trovare fondamento sostanziale anche nelle disposizioni che reprimono la violazione della normativa paesaggistica.

  • art. 146, comma 1, d.lgs. n. 42/2004

    I proprietari di immobili o aree soggetti a vincolo paesaggistico non possono senza preventiva autorizzazione introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

    Le modificazioni introdotte in area vincolata senza autorizzazione paesaggistica sono soggette al divieto previsto dalla norma; la lesività si presume quando l'intervento non rientra nelle ipotesi regolamentari di esenzione.

  • art. 167, comma 1, d.lgs. n. 42/2004

    Le opere che recano pregiudizio ai valori paesaggistici sono soggette alla demolizione, salvo le ipotesi di autorizzazione paesaggistica in sanatoria non pertinenti al caso deciso.

  • punto 16, allegato A, d.P.R. n. 31/2017

    L'esenzione paesaggistica per installazioni temporanee opera per strutture semplicemente ancorate al suolo e prive di opere murarie o di fondazione; non comprende un manufatto poggiato su muretto in cemento armato e laterizi.

Massime di principio

  • Ai fini della qualificazione giuridica di un intervento edilizio occorre considerare unitariamente tutte le lavorazioni funzionalmente necessarie alla sua realizzazione e stabilità; il manufatto sovrastante e la base in cemento armato e laterizi costituiscono un unico organismo edilizio quando la seconda assicura la stabilità del primo.
  • La realizzazione di un manufatto prefabbricato di consistenti dimensioni, stabilmente ancorato al suolo mediante opere murarie o fondazioni e destinato a durare nel tempo, integra una trasformazione permanente del territorio soggetta a permesso di costruire, indipendentemente dalla natura prefabbricata dei materiali impiegati.
  • La mancata prova della conformità dell'opera realizzata al progetto allegato a una CILA non determina, di per sé, l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione; la difformità accertata può costituire un indice presuntivo dell'abusività dell'opera, la cui consistenza va ricostruita sulla base degli accertamenti non efficacemente contestati.
  • In area sottoposta a vincolo paesaggistico, l'esenzione dall'autorizzazione paesaggistica per installazioni temporanee non si applica quando la struttura è ancorata al suolo mediante opere murarie o di fondazione; in tal caso l'intervento non rientra nell'ipotesi neutra prevista dal punto 16 dell'allegato A al d.P.R. n. 31/2017.
  • L'ordine di demolizione può essere ritenuto legittimo sulla base della disciplina sostanziale effettivamente applicabile, anche quando l'amministrazione abbia indicato nell'atto una diversa o incompleta qualificazione normativa del potere esercitato.
  • Quando un ordine di demolizione è autonomamente sorretto da più motivi legittimi, il giudice può non esaminare le ulteriori censure relative ad altri presupposti dell'intervento, divenendo tali questioni irrilevanti ai fini della decisione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziAutorizzazione paesaggisticaSanatoria paesaggistica
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggio
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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