Cassazione Civile, Sentenza n. 621/2022 del 11/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Disputa sulla ripetizione di una somma (Euro 50.150,26) che il Mediocredito sosteneva di aver pagato due volte: una volta indebitamente alla Iurato in esecuzione di un'ordinanza di assegnazione in procedimento esecutivo e successivamente correttamente al fallimento della terza debitrice. Questione centrale: se il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione debba decorrere dalla data del pagamento originario o dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento dell'inefficacia del pagamento prevista dall'art. 44 della legge fallimentare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso di Iurato, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda promossa dal Mediocredito/Intesa Sanpaolo. In sostanza la Corte ha affermato che, pur essendo l'inefficacia degli atti compiuti dal fallito prevista dall'art. 44 legge fall. e operante di diritto, il diritto della parte che ha effettuato un pagamento indebito in favore di un terzo successivamente alla dichiarazione di fallimento nasce soltanto nel momento in cui il curatore agisca per far valere l'inefficacia o, più in generale, nel momento in cui si determina la situazione che legittima l'azione di ripetizione (actio nata). Nel caso di specie il pagamento rilevante era avvenuto oltre dieci anni prima dell'azione di ripetizione e il diritto era dunque prescritto; perciò la domanda di restituzione è stata rigettata. Le spese sono compensate.
Norme richiamate
art. 44 legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942, n. 267)
Prevede l'inefficacia degli atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento. La Corte sottolinea che tale inefficacia opera di diritto e ha natura relativa (può essere fatta valere dal curatore), ma non ha carattere costitutivo; tuttavia il diritto del solvens alla ripetizione nei confronti dell'accipiens nasce solo quando il curatore eserciti l'azione o si determini l'altrimenti 'actio nata' nei confronti dell'accipiens.
art. 186-ter cod. proc. civ.
Norma relativa ai provvedimenti esecutivi (ingiunzione/ordine di pagamento) nel procedimento esecutivo: rileva la necessità di considerare la data di eventuale pagamento eseguito in esecuzione di tale provvedimento ai fini della decorrenza del termine prescrizionale, se la situazione fattuale lo richiede.
art. 553 cod. proc. civ.
Regola l'assegnazione del credito pignorato nell'espropriazione presso terzi; la Corte osserva che l'assegnazione non estingue immediatamente il debito del fallito se la riscossione avviene dopo la dichiarazione di fallimento, potendo tale riscossione essere colpita dall'inefficacia ex art. 44.
art. 67 legge fallimentare
Norma richiamata per distinguere l'inefficacia di cui all'art. 44 da altre fattispecie (es. revocatoria); la Corte chiarisce che l'inefficacia art. 44 opera per effetto della sentenza di fallimento e non richiede pronuncia costitutiva per produrre i suoi effetti rispetto al patrimonio del fallito.
artt. 2908, 2909, 2935, 2943 cod. civ.
Norme sul pagamento dell'indebito e sulla prescrizione: sono state richiamate dalla ricorrente per sostenere che la prescrizione dell'azione di ripetizione deve essere ancorata alla natura dell'evento che fa sorgere il diritto (pagamento indebito ab origine vs. perdita successiva del titolo) e che nel caso di pagamento eseguito anteriormente l'azione poteva essere già prescritta.
art. 547, 549, 617 cod. proc. civ.
Norme sull'opposizione agli atti esecutivi e sull'irretrattabilità dell'ordinanza di assegnazione: la Corte distingue i rimedi processuali disponibili (es. opposizione agli atti esecutivi) e precisa che essi non escludono la possibilità per il terzo debitore di far valere fatti estintivi o impeditivi intervenuti successivamente all'assegnazione (es. dichiarazione di fallimento).
artt. 82 e 83 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736
Richiamati solo ai fini di distinzione: norme sull'assegno circolare e sulla responsabilità della banca emittente, utilizzate dalla Corte per spiegare perché la situazione degli assegni circolari non è assimilabile ai pagamenti contestati nella vicenda in esame.
Massime di principio
- Distinguere tra pagamento indebito 'ab origine' (per assenza di titolo valido sin dall'inizio) e pagamento che perde successivamente la causa giustificatrice: nel primo caso la prescrizione dell'azione di ripetizione decorre dalla data del pagamento; nel secondo caso la prescrizione decorre dalla data in cui il diritto di ripetizione nasce (actio nata).
- In caso di pagamenti compiuti con mezzi del fallito dopo la dichiarazione di fallimento (art. 44 l.f.), l'inefficacia opera di diritto ma è azionabile principalmente dal curatore; il diritto del solvens a chiedere la restituzione nei confronti dell'accipiens sorge, di regola, quando il curatore agisce o comunque quando si realizza l'evento che rende azionabile la ripetizione.
- La prescrizione dell'azione di ripetizione non può decorrere prima che il diritto di agire sia effettivamente nato: se mancava una situazione che legittimasse l'azione (actio nondum nata), il termine non può iniziare a decorrere.
- La circostanza che un pagamento sia stato effettuato in esecuzione di un'ordinanza di assegnazione non impedisce che, se dopo l'assegnazione interviene la dichiarazione di fallimento del debitore i cui beni hanno finanziato l'adempimento, il pagamento possa essere colpito dall'inefficacia; tuttavia la tutela appare rimessa principalmente all'iniziativa del curatore.
- In casi analoghi verificare con attenzione le date rilevanti: data del primo pagamento, data di eventuale pagamento successivo al fallimento a favore del curatore, data di instaurazione dell'azione del curatore e data di proposizione dell'azione di ripetizione, per valutare eventuali questioni di prescrizione.
- Se si è nella posizione del terzo debitore pagante, occorre monitorare l'azione del curatore e considerare che la possibilità di ottenere la ripetizione può nascere solo in presenza di un atto del curatore o di una situazione che renda il diritto azionabile; è pertanto opportuno documentare e contestare tempestivamente fatti estintivi o impeditivi intervenuti.
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