Cassazione Penale, Sentenza n. 25294/2023 del 12/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale impugnava la sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva condannato Foresti a 9 mesi di reclusione concedendo la sospensione condizionale della pena. Il PG deduceva violazione di legge (art. 164 comma 1, n. 1 e 4 c.p.), perché sosteneva che la sospensione era stata accordata per la "terza volta", avendo Foresti due precedenti condanne con pena sospesa: un decreto penale esecutivo del Gip di Como del 12/12/2017 e una sentenza irrevocabile del Tribunale monocratico di Aosta dell'11/03/2022.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivi: (1) il Procuratore generale non ha allegato il certificato penale del Foresti al ricorso, violando il principio di autosufficienza del ricorso e impedendo alla Corte di valutare compiutamente la presunta violazione di legge; (2) dal fascicolo di primo grado trasmesso insieme al ricorso risultava un unico precedente (decreto penale relativo all'art. 646 c.p., con multa e sospensione condizionale), per cui, sugli atti valutabili dalla Corte, non emergeva violazione dell'art. 164 c.p. e il gravame era nel merito manifestamente infondato. P.Q.M.: ricorso dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 164 cod. pen.
art. 164 comma 1, n. 1 e 4, cod. pen.
La norma è stata richiamata dal ricorrente come divieto di concedere la sospensione condizionale quando siano già state concesse in precedenza determinate misure (qui si lamentava che si trattava della "terza" concessione). La Corte ha ritenuto che, sugli atti valutabili, non risultasse il presupposto fattuale invocato dal PG, dunque nessuna violazione prospettata è emersa.
art. 23 comma 8 d.l. n. 137 del 2020 (conv. L. n. 176/2020)
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla L. n. 176 del 2020
Norma procedurale che ha consentito lo svolgimento del giudizio di cassazione a trattazione scritta; la Corte ha deciso sulla base degli atti e delle memorie scritte depositate.
art. 646 cod. pen.
decreto penale di condanna relativo all'art. 646 cod. pen. (12/12/2017)
Nel fascicolo di primo grado era presente un decreto penale per l'art. 646 c.p. con concessione della sospensione condizionale: elemento che la Corte ha considerato per valutare la ricostruzione dei precedenti e che ha portato a ritenere infondata la censura del PG, atteso che risultava un solo precedente con pena sospesa.
principio processuale dell'autosufficienza del ricorso
La Corte ha applicato il principio per cui il ricorso deve essere autosufficiente e corredato degli atti essenziali (qui, il certificato penale) che il ricorrente assume non siano stati considerati dal giudice di merito; la loro mancata produzione comporta inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: il ricorrente deve allegare gli atti e i documenti necessari a provare la violazione denunciata (es. certificato penale). La loro omissione può determinare l'inammissibilità.
- Quando si impugna la concessione della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 164 c.p., è essenziale documentare con chiarezza i precedenti ai quali ci si riferisce (sentenze irrevocabili, decreti penali esecutivi, con indicazione della concessione della sospensione) perché la Corte di legittimità decide sugli atti prodotti.
- Il decreto penale di condanna, se esecutivo e correlato alla concessione della sospensione, costituisce elemento rilevabile e computabile ai fini del conteggio delle volte in cui la sospensione è stata precedentemente concessa.
- Se dagli atti allegati al ricorso non emerge la circostanza fattuale prospettata (es. più precedenti con pena sospesa), la censura di illegittimità può risultare manifestamente infondata e il ricorso dichiarato inammissibile o respinto nel merito.
- In procedimenti trattati con modalità scritta, la cura nella produzione di documentazione e memorie scritte è ancor più cruciale, poiché il giudizio si svolge sui soli atti depositati.
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