Cassazione Penale, Sentenza n. 33354/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato la gravità indiziaria per il reato di estorsione aggravata dal cosiddetto "metodo mafioso". Il ricorrente censurava violazioni di legge e vizi della motivazione, deducendo un travisamento del quadro indiziario e contestando la qualificazione dell'elemento aggravante (per l'uso del soprannome "toro seduto" ritenuto evocativo di contiguità mafiosa). Le censure erano sostanzialmente reiterative rispetto ai motivi già posti in sede di riesame.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, ritenuti mera riproposizione delle doglianze già esaminate in sede di merito. La Corte ha ritenuto che il sindacato di legittimità non possa sostituirsi alla valutazione di merito e che il Tribunale di Catanzaro avesse adeguatamente motivato la valutazione sulla attendibilità della persona offesa e sulla convergenza della prova dichiarativa. Analogamente, è stata ritenuta corretta la qualificazione del metodo mafioso come aggravante oggettiva: non è necessaria la prova di un'effettiva appartenenza mafiosa, ma che l'evocazione (anche del nome o della fama) sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento particolare. Per l'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per l'impugnazione dell'ordinanza emessa dal giudice del riesame; utilizzata come cornice procedurale dell'impugnazione.
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)
Limita il sindacato di legittimità sulla motivazione: la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove, potendo intervenire solo se si allega e dimostra un travisamento della prova o un'inadeguatezza decisiva della motivazione.
art. 629 cod. pen.
Definisce il reato di estorsione; la Corte ha ritenuto che la condotta descritta rientri nel paradigma normativo dell'art. 629 (violenza sulle cose/minaccia per costringere a prestazioni senza pagamento).
art. 3-bis cod. pen. (richiamato)
Richiamato in riferimento al principio della riserva di codice e all'inquadramento sistematico della circostanza aggravante legata al metodo mafioso come categoria oggettiva che giustifica un inasprimento del trattamento sanzionatorio.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese e l'applicazione di sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente alle spese e alla somma per la Cassa delle ammende.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Disposizione sulle comunicazioni del contenuto della sentenza al detenuto; la Corte dispone la comunicazione al ricorrente tramite il direttore della casa circondariale.
Corte Cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Corte Cost., sent. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata a supporto del principio che può giustificare l'applicazione di sanzioni pecuniarie per ricorsi inammissibili; citazione giurisprudenziale di rango costituzionale a corollario della sanzione.
Massime di principio
- La Corte di cassazione, in sede di legittimità, non può rimettere in discussione la valutazione di merito sulla credibilità delle fonti dichiarative salvo il caso di manifeste contraddizioni o di specifico travisamento della prova.
- Per contestare la motivazione in Cassazione è necessario indicare in modo specifico e inequivoco le prove che si ritengono travisate; censure generiche o reiterazioni dei motivi di merito sono destinati all'inammissibilità.
- La prova dichiarativa, se oggettivamente convergente e se la persona offesa è ritenuta affidabile, può fondare la gravità indiziaria per reati come l'estorsione.
- L'aggravante del "metodo mafioso" ha natura oggettiva: non è richiesta la prova di una reale appartenenza mafiosa dell'autore, ma che l'evocazione del nome, della fama o di caratteri tipici sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento particolare.
- La qualificazione giuridica dei fatti (es. estorsione vs violenza privata) deve essere valutata in base alla finalità e all'oggetto causato dalla condotta: usare violenza o minaccia per ottenere consumazioni senza pagamento integra l'estorsione quando procura un ingiusto profitto.
- Ricorsi che ripropongono pedissequamente censure già decise in sede di merito possono essere considerati manifestamente infondati e dichiarati inammissibili con applicazione di sanzioni pecuniarie e spese.
- In fase di impugnazione, è prudente prefigurare e documentare con precisione il presunto travisamento probatorio e non limitarsi a contestazioni di merito non supportate da indicazione puntuale delle prove coinvolte.
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