Deliberazione n. 257 del 17/04/2026
Provvedimento del 17 aprile 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale audio-video o documentale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. L’intervento è finalizzato a impedire l’eventuale diffusione del materiale sulla piattaforma e a conservarne l’eventuale copia acquisita in chiaro solo a fini probatori per dodici mesi. Il provvedimento si inserisce nella procedura accelerata prevista per i casi di c.d. revenge porn, con ratifica successiva da parte del Collegio.
Telegram FZ-LLC: ratifica del provvedimento d’urgenza per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ex art. 144-bis Codice privacy
Telegram FZ-LLC: ratifica del provvedimento urgente su contenuti sessualmente espliciti segnalati ex art. 144-bis Codice privacy
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato il provvedimento d’urgenza adottato dal dirigente competente nei confronti di Telegram FZ-LLC in relazione a una segnalazione riconducibile alla disciplina del c.d. revenge porn. L’intervento mira a impedire la diffusione su piattaforma di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e a preservarne eventuali copie in chiaro a fini probatori.
Presupposti normativi e procedura accelerata
Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice privacy, introdotto dal d.l. n. 139/2021 convertito dalla l. n. 205/2021, che consente a chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, di segnalare al Garante il rischio di diffusione, senza consenso, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a restare privati. La disposizione prevede una decisione dell’Autorità entro 48 ore dalla segnalazione, secondo gli artt. 143 e 144 del Codice.
Segnalazione e intervento del dirigente
La persona interessata ha presentato una segnalazione all’Ufficio del Garante chiedendo l’intervento nei confronti della piattaforma Telegram. Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, ha adottato la determinazione n. 166 del 7 aprile 2026 in via d’urgenza.
Con tale atto è stato disposto:
- l’ordine a Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare eventuale materiale acquisito in chiaro solo a fini probatori per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’obbligo di adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di darne tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Collegio, preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 1/2000, ha ratificato il provvedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento ha natura preventiva e cautelare e non contiene una sanzione amministrativa pecuniaria.
Punti principali
Presupposto normativo e competenza del Garante
Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni relative al possibile invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione, tramite piattaforme digitali e senza consenso, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati. La norma impone al Garante di decidere entro quarantotto ore dalla ricezione della segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Intervento urgente adottato dal dirigente
A seguito della segnalazione protocollata, verificata la compatibilità dei fatti rappresentati con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza la determinazione n. 166 del 7 aprile 2026. Con tale atto ha ingiunto a Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.
Prescrizione di conservazione del materiale
La determinazione dirigenziale ha inoltre prescritto alla società di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento. La conservazione deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con successiva tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica collegiale del provvedimento
Il Garante, esaminata la documentazione e le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 1/2000, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 il provvedimento d’urgenza adottato il 7 aprile 2026 nei confronti di Telegram FZ-LLC. Il testo non riporta una sanzione economica, ma solo misure urgenti di prevenzione e conservazione probatoria.
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