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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1932/2025 del 16/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Vallo della Lucania che dichiarava inammissibile l'appello proposto contro la sentenza del Giudice di Pace (30/01/2023) per mancata indicazione/deposizione, contestuale all'atto di appello, di una dichiarazione o elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. Il ricorrente deduceva: (1) incostituzionalità dell'art. 581 comma 1-ter, nella versione novellata dal D.L.vo 150/2022, con violazione degli artt. 24, 27 e 111 Cost.; (2) errata applicazione di legge e insufficiente motivazione, sostenendo che la dichiarazione/elezione di domicilio fosse stata comunque resa con l'atto di nomina del difensore depositato negli atti (o fosse comunque rinvenibile negli atti), e quindi l'appello non avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo di doglianza, richiamando precedente giurisprudenza di legittimità e della Corte costituzionale che considerano la disciplina dell'art. 581, comma 1-ter (come novellato) compatibile con i parametri costituzionali e tesa a garantire impugnazioni consapevoli e l'efficienza del processo; ha inoltre precisato il principio tempus regit actum e che la disposizione, pur abrogata successivamente, si applica alle impugnazioni proposte fino al 24/08/2024. Quanto al secondo motivo, la Corte ha accertato dagli atti che al momento del deposito dell'appello (13/03/2023) non risultava alcuna dichiarazione/elezione di domicilio allegata all'atto di appello né richiamata espressamente in esso; la dichiarazione è stata prodotta solo in data successiva (10/11/2023), il che non soddisfa il requisito di allegazione contestuale richiesto dalla norma e dalla giurisprudenza consolidata. È stata richiamata la distinzione dal caso El Janati, in cui l'elezione era stata depositata unitamente all'appello o era richiamata. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen.

    art. 581, comma 1-ter e comma 1-quater, cod. proc. pen.

    La Corte interpreta la norma nel senso che la dichiarazione o elezione di domicilio deve essere depositata contestualmente all'atto di impugnazione oppure l'impugnazione deve contenere un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione/elezione già depositata nel fascicolo e individuabile immediatamente; l'assenza di tale elemento rende l'impugnazione inammissibile e non è possibile integrare ex post.

  • D.L.vo 150/2022

    D.L.vo 150/2022 (novella dell'art. 581)

    Fonte della modifica che ha introdotto l'obbligo di allegazione/evidenziazione della dichiarazione/elezione di domicilio; la Corte ne riconosce la legittimità e la ragionevolezza rispetto agli interessi costituzionali coinvolti.

  • Legge 9 agosto 2024, n. 114

    Legge 9 agosto 2024, n. 114 (abrogazione art. 581 comma 1-ter)

    La Corte osserva che l'abrogazione opera prospectivamente ma che, per il principio tempus regit actum, la disciplina abrogata continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte fino al 24 agosto 2024.

  • art. 161 cod. proc. pen.

    art. 161, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato quale riferimento alla possibilità che in fase di indagini sia stata già resa una elezione di domicilio; tuttavia la norma interpretata insieme all'art. 581 richiede che l'appello richiami espressamente tale precedente dichiarazione per renderla rilevante ai fini di ammissibilità.

  • Costituzione

    artt. 3, 24, 27, 111 Cost.

    Le censure costituzionali (diritto di difesa, ragionevolezza e garanzia del giusto processo) sono state ritenute non persuasive: la disciplina impugnata è compatibile con i diritti costituzionali, poiché bilancia l'interesse alla impugnazione con esigenze di certezza, partecipazione consapevole dell'imputato e ragionevole durata del processo.

  • Patto internazionale sui diritti civili e politici / CEDU / Protocollo n.7

    art.14 par.5 ICCPR; art.2 Protocollo n.7 CEDU; art.17 CEDU

    La Corte ricorda riferimenti sovranazionali sul diritto al doppio grado e sui limiti all'abuso di diritto, ma ne trae conferma della legittimità della regolazione processuale che non nega il diritto di impugnare ma ne disciplina le modalità.

Massime di principio

  • Perché un appello sia ammissibile ai sensi dell'art. 581 comma 1-ter (nella formulazione allora vigente), l'atto di impugnazione deve contenere o essere corredato contestualmente di una dichiarazione o elezione di domicilio oppure contenere un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione/elezione già depositata e facilmente individuabile nel fascicolo.
  • La mancanza di tale dichiarazione o del richiamo espresso comporta inammissibilità dell'appello e non è possibile, di regola, sanare la carenza con produzioni successive al deposito dell'atto di impugnazione.
  • Se la dichiarazione/elezione è stata resa in una fase precedente (es. nelle indagini) può valere a condizione che l'appello la richiami espressamente e indichi dove essa si trova negli atti, in modo da consentire immediata e inequivoca individuazione per la notificazione.
  • Occorre sempre verificare la legge applicabile al momento della proposizione dell'impugnazione (principio tempus regit actum): anche se la norma è stata successivamente abrogata, resta applicabile alle impugnazioni presentate durante la sua vigenza.
  • In situazioni analoghe il difensore dovrebbe, al momento del deposito dell'appello, o allegare la dichiarazione/elezione di domicilio, o inserirne un richiamo testuale e preciso nell'atto di impugnazione per evitare il rischio di inammissibilità; è buona prassi annotare nel fascicolo dove la dichiarazione è reperibile.

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